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SEZIONE PRIMA

3. Gli eternamente giudicabili alla luce della legge n 103/2017.

Il 4 luglio 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 23 giugno 2017, n. 103, cd. riforma Orlando, recante modifiche al codice penale, di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3 agosto 2017.152

151 DANIELE, Il proscioglimento per prescrizione dei non più 'eterni giudicabili'

la sorte degli imputati affetti da incapacità processuale irreversibile dopo la senten- za 45/2015 della corte costituzionale, in Diritto Penale Contemporaneo, 20 Aprile

2015.

152 Dopo un complesso iter di lavori parlamentari, il ddl 4368 nasce dall’accorpamento di ben 3 progetti di legge, nonché numerose proposte di iniziativa parlamentare ed è composto da un unico articolo con ben 95 commi.

La riforma, dopo le varie ammonizioni ricevute dalla Corte di legit- timità, è intervenuta, tra l’altro, proprio sulla questione degli eternamente giudicabili, cercando di risolvere definitivamente ed in modo innovativo la questione.153

La Corte Costituzionale, pur avendo migliorato la precedente situa- zione, aveva comunque lasciato insolute questioni, quale quella dei delitti imprescrittibili. In tali casi, infatti, l’imputato, non potendo giovarsi del disposto della Corte Costituzionale, restava eternamente giudicabile.

La riforma, quindi, con i commi da 21 a 23 della legge del 23 giu- gno 2017, n. 103 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura pe- nale e all'ordinamento penitenziario, ha apportato modifiche agli artt. 71 e 345 c.p.p. ed ha introdotto l’art. 72 bis c.p.p.

Il legislatore ha modificato il primo comma dell’art. 71 c.p.p., di- sponendo la sospensione del procedimento quando lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedi- mento e quando - qui si evince la modifica - risulta che tale stato è rever- sibile.

Ne deriva che, acquisendo il dettato della sentenza della Corte Co- stituzionale n. 45/2015, il giudice non può sospendere il procedimento, con le conseguenti perizie semestrali, se lo stato mentale dell’imputato è irreversibile.

Di particolare rilevanza è l’introduzione dell’art. 72 bis c.p.p., che, definendo il procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato, così dispone: «Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, ri-

153 un primo commento alla riforma GALLUCCIO, Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la ri-

forma Orlando, L. 23 giugno 2017, n. 103, in G.U., serie generale, 4 luglio 2017, n. 154, in Diritto Penale Contemporaneo, 6 luglio 2017 e CABIALE, DELLA TORRE, Rifor-

ma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giuri- sprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Diritto Penale Contempo-

sulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudi- ce, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pro- nuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

Tale disposizione ha completamente accolto i suggerimenti della dottrina154 e della prima Consulta di abbandonare la logica della sospen- sione del procedimento e della prescrizione, in favore di una previsione strettamente processuale, prevedendo che la reversibilità dello stato men- tale dell’imputato è una condizione di procedibilità.

Dunque, se il giudice accerta la irreversibilità dello stato mentale dell’imputato, pronuncia una sentenza di non luogo a procedere o senten- za di non doversi procedere, in tal modo risolvendo anche la questione dei delitti imprescrittibili.

Il legislatore, inoltre, ha disciplinato, con la modifica dell’art. 345, comma 2, c.p.p., i casi in cui sia venuto meno lo stato di incapacità dell’imputato o tale stato sia stato erroneamente dichiarato, per eventuali errori diagnostici o per altra causa, per cui la persona diventa capace di stare in giudizio.

In queste ipotesi, venuta in essere la condizione di procedibilità, anche dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere o della

154 SCOMPARIN, Sospensione del processo per incapacità irreversibile dell'imputato:

una normativa suscettibile di perfezionamenti nuovamente "salvata" dalla Corte costi- tuzionale, in Cass. pen., 2012, pp. 957 ss. Cfr. anche BELLUTA, Il tema degli "eterna-

sentenza di non doversi procedere, l’azione penale può essere riproposta, con la conseguente riapertura del procedimento.155

L’art. 72 bis c.p.p. si combina con l’art. 425, comma 4, c.p.p., che vieta al giudice dell’udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Sul punto, è costante l'insegnamento secondo il quale «l'accerta- mento della pericolosità sociale dell'imputato osta alla sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, in quanto ciò comporta per il giudice l'obbligo di applicare una misura di sicurezza personale.» (Cas- sazione Penale, Sez. 3, Sentenza n. 36362 del 09/07/2009).

Il giudice dell’udienza preliminare dovrà, quindi, sempre valutare i presupposti di applicabilità delle misure di sicurezza personali, anche quando l’incapacità dell’imputato risulta essere irreversibile, poiché nel caso sia necessario disporre una misura di sicurezza diversa dalla confi- sca, il giudice non potrà comunque emettere sentenza di non luogo a pro- cedere o di non doversi procedere.

Resta, quindi, aperta la problematica dei poteri proscioglitivi del giudice alla luce della riforma156, poiché il legislatore nulla dice in merito alla situazione di chi, incapace di stare in giudizio in modo irreversibile, sia anche socialmente pericoloso, per cui va applicata una misura di sicu- rezza diversa dalla confisca.

155 CABIALE, DELLA TORRE, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo pena-

le, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazio- ni, op. cit., pagg. 3 e 4.

156 SCOMPARIN, La nuova causa di improcedibilità per incapacità irreversibile

dell’imputato: il traguardo di una soluzione attesa e i residui dubbi sui margini dei po- teri proscioglitivi del giudice, in Legislazione penale, del 14.11.2017, anche in riferi-

mento alla questione relativa al diritto dell’imputato di ottenere una formula più favore- vole. Su quest’ultimo punto cfr. anche SCOMPARIN, Il proscioglimento immediato nel

In questo caso, le ipotesi che si prospettano sono sostanzialmente due157.

La prima ipotesi prevede che l’imputato, al quale sia stata accertata la pericolosità sociale, sia affetto da infermità di mente al momento della commissione del fatto e giunga al processo privo della capacità di parte- ciparvi coscientemente, in modo irreversibile. Questo caso porterebbe il giudice ad emettere una sentenza di proscioglimento dell’imputato, in quanto accertato non imputabile al momento del fatto ex art. 70 c.p.p., e la conseguente applicazione di una misura di sicurezza più idonea.

Quest’ultima ipotesi appare in ogni caso limitata, poiché risulta dif- ficile immaginare l’applicazione della misura di sicurezza nei confronti di una persona incapace in modo irreversibile.

La seconda ipotesi, invece, prevede che l’imputato, capace al mo- mento della commissione del fatto di reato, diventi incapace di partecipa- re al processo, in modo irreversibile, in un momento successivo.

In questo caso, il giudice non può né prosciogliere, poiché l’imputato era imputabile al momento del fatto, ma nemmeno condannare con l’applicazione della misura di sicurezza, essendo la persona incapace irreversibilmente.

In assenza di una espressa previsione legislativa, il giudice potreb- be trovarsi “costretto” a dichiarare l’improcedibilità senza poter adottare alcuna misura di sicurezza nei confronti dell’imputato incapace in modo irreversibile socialmente pericoloso158.

Bisognerà necessariamente attendere le prime decisioni in merito.

157 Sul punto cfr. SCOMPARIN, La nuova causa di improcedibilità per incapacità irre-

versibile dell’imputato: il traguardo di una soluzione attesa e i residui dubbi sui margi- ni dei poteri proscioglitivi del giudice, in Legislazione penale, del 14.11.2017, pag. 7.

158 SCOMPARIN, La nuova causa di improcedibilità per incapacità irreversibile

dell’imputato: il traguardo di una soluzione attesa e i residui dubbi sui margini dei po- teri proscioglitivi del giudice, in Legislazione penale, del 14.11.2017, pag. 7.

CAPITOLO II

Imputabilità e doppio binario

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