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SEZIONE PRIMA

2. Il primo passo verso il superamento degli ospedali psichiatri ci giudiziari: il DPCM 1 aprile 2008.

Il complesso iter verso il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari inizia con diversi interventi, il primo, il Decreto Legislativo 22 giugno 1999, n. 230 in materia di "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419"280, che, ri- marcando interventi in favore del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, ha disposto e differenziato le competenze in materia sanitaria (art. 3) ed in materia di sicurezza (art. 4). Infatti, al Ministero della Sanità sono state assegnate le competenze in materia di programmazione, indi- rizzo e coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale negli istituti peni- tenziari, mentre le Regioni esercitano, le competenze in ordine alle fun- zioni di organizzazione e programmazione dei Servizi Sanitari Regionali negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi me- desimi. Le Asl, invece, sono competenti per la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari.

280 Il decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficia-

le n. 165 del 16 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 132, in http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99230dl.htm

Al Ministero della Giustizia sono riservate, invece, tutte le compe- tenze in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.

II 1 aprile 2008 veniva emanato il decreto del Presidente del Con- siglio dei Ministri per la definizione delle modalità e dei criteri per il tra- sferimento dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanzia- rie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenzia- ria corredato dalle Linee di indirizzo per interventi negli ospedali psichia- trici giudiziari e nella case di cura e custodia e dalle Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sotto- posti a provvedimento penale.

Il DPCM del 2008281 ha quindi disciplinato, basandosi proprio sulla Legge n. 230 del 1999, il trasferimento delle sole funzioni sanitarie dal Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero della Salute e quindi alle Re- gioni, prevedendone anche il passaggio dei fondi attraverso la Legge fi- nanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007.

Nell’allegato C al decreto sono state definite le linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia ed individuate 3 fasi per il superamento degli OPG.282

281 Per un’analisi dell’iter verso il superamento degli OOPPGG cfr. FEDERICI, Il supe-

ramento degli OPG: una riforma possibile?, in Diritto Penale Contemporaneo, 25 luglio

2013 e VALVO, Il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: la de- licata attuazione dell'art. 3-ter d.l. 211/2011, in Diritto Penale Contemporaneo, 21

novembre 2012.

282 L’allegato C al DPCM 1 aprile 2008 è consultabile in pdf sul sito internet http://www.stopopg.it/node/17

In una prima fase, si prevedeva una completa responsabilità della gestione sanitaria degli OPG in capo alle Regioni in cui gli stessi OPG hanno sede, mentre i Dipartimenti di salute mentale, presenti sul territo- rio ove insistono gli OPG, in collaborazione con l’equipe responsabile della cura e del trattamento degli internati, avrebbero provveduto alla ste- sura di un programma operativo volto alla dimissione degli internati che hanno concluso la misura di sicurezza, in accordo con la Regione che de- ve prevedere una inclusione sociale adeguata; a ricollocare nelle carceri di provenienza i ricoverati in OPG per disturbi psichici sopravvenuti du- rante l’esecuzione della pena, dopo, però, l’attivazione delle sezioni di cura e riabilitazione all’interno delle carceri.

Nella seconda fase, a distanza di un anno, si è prevista una prima distribuzione degli internati, così che ogni OPG fosse la sede per ricoveri di internati anche delle Regioni limitrofe, in modo da stabilire immedia- tamente rapporti di collaborazione preliminari per ulteriori fasi di avvici- namento degli internati alle realtà geografiche di provenienza.

La terza fase, infine, a distanza di due anni, prevedeva che ad ogni Regione italiana fosse restituita la quota di internati in OPG che proveni- vano dai propri territori e l’assunzione della responsabilità per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi all’interno della struttura, anche in preparazione alla dimissione e all’inserimento nel contesto sociale di appartenenza, dando così piena at- tuazione al disposto dell’art. 115, comma 1, D.P.R. 230/2000.

Tuttavia, notevoli sono state le difficoltà di attuazione: infatti le prime criticità si sono presentate proprio nella condivisione della gestione del paziente psichiatrico da parte del Ministero della Giustizia e del Mi- nistero della Salute di fronte alla Magistratura, poiché in nessun punto il

DPCM affronta la relazione tra il sistema sanitario e quello penitenzia- rio.283

Inoltre, il decreto non ha previsto uno standard di figure professio- nali minime che potesse garantire la salute mentale dei pazienti sottoposti a misure di sicurezza al pari di quelli civili. Per esempio, per gli internati in OPG dovevano essere previsti operatori specializzati e strumenti per percorsi terapeutici e riabilitativi, invece il decreto si è limitato a trasferi- re il personale degli OOPPGG ministeriali.

La pari dignità di cura tra gli internati civili e quelli sottoposti a mi- sura di sicurezza è rimasta, quindi, solo un principio, che di fatto non è stato attuato.

V’è da dire, però, che il DPCM 1.4.2008 ha aperto spazi operativi importanti ai trattamenti terapeutico – riabilitativi di persone con disturbi mentali, soprattutto dando valore al concetto di territorialità che in psi- chiatria necessita di continuità terapeutica, con la possibilità di incidere sulle cause del malessere sociale e di coinvolgere le Regioni nella pro- blematica degli OOPPGG.284

283 Sul punto cfr. FERRACUTI – BIONDI, Dove vogliamo andare? Il DPCM dell’1/4/2008

è una spada a doppio taglio, in Riv. Psichiatr. 2015, pagg. 101 – 102, consultabile in

pdf. al seguente link

http://www.rivistadipsichiatria.it/r.php?v=1910&a=20786&l=31270&f=allegati/01910_ 2015_03/fulltext/01-Editoriale%20Ferracuti%20(101-102).pdf

sul ruolo delle ASL nell’esecuzione delle misure di sicurezza detentive cfr. LATTE, AV- VISATI, CALANDRO, DI FILIPPO, DI GENIO, DI IORIO, GILARDI, GIORDANO, PAGANO, Da-

gli OPG alle REMS: il ruolo di un servizio sanitario territoriale nell’esecuzione delle misure di sicurezza detentive e non, nei confronti degli autori di reato con problemi psi- chici, Studi sperimentali in Riv. Psichiatr. 2018, pagg. 31 – 39, consultabile al seguente

link

http://www.rivistadipsichiatria.it/r.php?v=2866&a=28921&l=333406&f=allegati/02866 _2018_01/fulltext/04-Latte%20(31-39).pdf

284 VENTURINI, CASAGRANDE E TORESINI, Il folle reato. Il rapporto tra la responsabilità

3. L’iter continua: la Commissione Parlamentare d’Inchiesta

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