• Non ci sono risultati.

SEZIONE PRIMA

4. Il passaggio dagli OOPPGG alle REMS.

Il legislatore, quindi, spinto dalle doglianze oramai maturate in ogni settore, è intervenuto con la legge n. 9 del 2012 che ha convertito il decreto legge del 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento del- le carceri294 per il «completamento del processo di superamento» degli OOPPGG, che aveva stabilito all’art. 3 ter il termine di chiusura degli stessi per il giorno 1 febbraio 2013. Tale data è stata poi prorogata al 1 aprile 2014, con le modifiche apportate al d.l. n. 211/2011, dal d.l. n. 24/2013 e confermate, in sede di conversione, con la legge n. 57/2013.

Il legislatore, intervenendo 6 volte in circa 2 anni, con il d.l. n. 52 del 31 marzo 2014, poi convertito con la legge del 30 maggio 2014 n.

293 Art. 42, Trattamento, Parte V, Trattamento e condizioni di detenzione dei delinquenti pericolosi.

294 Per un commento alla riforma, tra gli altri FIORIO, Sovraffollamento carcerario e

tensione detentiva (commento al d.l. 22.12.2011, n. 211, convertito in l. 17.2.2012 n. 9,

81295, ha fissato un’ulteriore proroga per la chiusura degli OOPPGG al 31 marzo 2015.296

Con il primo intervento del 2012, il legislatore ha preliminarmente fissato 3 criteri:

a) che all'interno delle strutture la gestione fosse esclusivamente sanitaria;

b) che l’attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza fosse ester- na, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, e da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie di- sponibili a legislazione vigente;

c) che la destinazione delle strutture fosse riservata ai soggetti pro- venienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

Nel testo originario dell’art. 3 ter, comma 4 della l. 9/2012, si legge chiaramente che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichia- trico giudiziario e dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie, di cui al comma 2. Inoltre, le persone che hanno cessato di essere socialmente pe- ricolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul terri- torio, dai Dipartimenti di salute mentale.

Il menzionato comma 2, rinvia al decreto del Ministero della Salute per la definizione dei «requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi,

anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture». Tali

degli ospedali psichiatrici giudiziari: la delicata attuazione dell’art. 3-ter D.L. 211/2011, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 novembre 2012.

295 Per un commento alla legge cfr. tra gli altri COLLICA, Verso la chiusura degli O.p.g.:

una svolta (ancora) solo annunciata (d.l. 31.3.2014 n. 52 conv. in l. 30.5.2014 n. 81), in

La legislazione penale, 4/2014 pag. 261 e ss.

296 SCHIAFFO, Le strategie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: il

d.l. n. 52/2014 e lo ‘sguardo corto’ dell’interprete, in Critica del Diritto, Edizione

Scientifiche Italiane, 2014, pagg. 16 e 17 e SCHIAFFO, Psicopatologia della legislazione

per il superamento degli opg: un raccapricciante acting out nella c.d. “Riforma Orlan- do”, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 giugno 2017, pag. 9 e ss.

strutture sono state definite REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Mi- sure di Sicurezza) dalla risoluzione approvata il 2 aprile 2014 dalla Commissione “Igiene e sanità” del Senato.

Questo intervento ha rappresentato sin da subito un evidente rischio di creare nuove forme di istituzionalizzazioni.297

Si evidenzia, infatti, come in un primo momento la legge n. 189/2012 (intervenuta a conversione del d.l. n. 158/2012, cd. decreto Balduzzi) ha disposto che nell'articolo 3 ter, comma 6, del d.l. 22 dicem- bre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 17 febbraio 2012, fosse inserita la necessità che ogni singola Regione, pre- via approvazione con decreto del Ministero della Salute, realizzasse uno specifico programma che consentisse la realizzabilità di progetti terapeu- tico-riabilitativi individuali.

Il riferimento alla individualizzazione del percorso terapeutico- riabilitativo è stato poi soppresso con il d.l. n. 24/2013. Tali percorsi in- dividualizzati rappresentavano una tipologia di interventi alternativa alle REMS e chiaramente sottratta a qualsiasi rischio di istituzionalizzazio- ne.298 Tuttavia, la legge di conversione n. 57/2013 ha ridefinito le tipolo- gie di interventi, prevedendo al comma 6, che siano finanziati programmi regionali che prevedano anche «l’obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all’interno di progetti terapeutico-riabilitativi individua- li che assicurino il diritto alle cure ed al reinserimento sociale».

297 SCHIAFFO, Le strategie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: il

d.l. n. 52/2014 e lo ‘sguardo corto’ dell’interprete, cit., pag. 18; il riferimento al rischio

di ricreare alcune delle principali caratteristiche dell’istituzione manicomiale in NESE,

L’involuzione del DPCM 01.04.2008: dalle linee d’indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia (CCC) del DPCM 01.04.2008 al 3-ter d.l. n. 211/2011 conv. in l. n. 9/2012, in Critica del Diritto, 2012,

253 ss., 256.

298 SCHIAFFO, Le strategie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: il

In tal senso risulta comunque limitato il rischio di una nuova istitu- zionalizzazione, attraverso l’affermazione del diritto degli internati alle cure più efficaci.299

Il legislatore, già con il d.l. 52/2014, poi convertito, ha modificato il comma 6 dell’art. 3 ter, nei seguenti termini: «Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale».

Il legislatore chiaramente si è ricollegato al dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2003, che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 c.p., aveva ampiamente suggerito allo stesso legislatore di intervenire per un ripensamento delle misure di sicurezza.

Il giudice ed il magistrato di sorveglianza, pertanto, questa volta in forza di un obbligo di legge, dovranno necessariamente valutare, prima di disporre il ricovero in OPG, anche in via provvisoria, una misura di sicu- rezza diversa ed alternativa, previa motivazione dei relativi provvedimen- ti.

5. La legge n. 81/2014: il nuovo volto della pericolosità sociale e

Outline

Documenti correlati