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SEZIONE PRIMA

1. Doppio binario nei progetti di riforma del codice.

Tutti i progetti di riforma del codice penale341 sono stati impostati per superare o ridimensionare il sistema del doppio binario in favore di diverse misure tendenti più alla cura e riabilitazione che alla custodia.

Solo il Progetto Pagliaro resta ancora legato al concetto di misura di sicurezza custodiale, prevedendo all’art. 48:

- il ricovero in una struttura psichiatrica o il trattamento psichiatrico in libertà sorvegliata per l’infermo di mente;

- il ricovero in una struttura terapeutica o il trattamento terapeutico in libertà sorvegliata per l’intossicato da sostanze alcoliche o stupefacen- ti, non imputabile;

- il ricovero in una struttura terapeutica o il trattamento terapeutico in libertà sorvegliata, per i sordomuti, non imputabili;

- l'affidamento a strutture giudiziarie o civili per la rieducazione, per il minore non imputabile.342

Le strutture previste devono garantire, quando necessario, la custo- dia del soggetto ricoverato, sia che la struttura sia giudiziaria sia che essa sia civile.

Diversi, invece, sono gli approcci degli altri progetti al sistema del doppio binario, che è completamente superato nella proposta di legge Corleone343 con l’abolizione delle misure di sicurezza e la previsione di strutture sanitarie all’interno del carcere, tali da poter gestire la cura dei

341 Per una rassegna degli stessi progetti, nel limitato riferimento al superamento degli OOPPGG e della imputabilità vedi supra Capitolo III, Par. 1 e ss.

342 Art. 48 del Progetto Pagliaro, denominato Misure di sicurezza. 343 Vedi Capitolo III, Par. 1.3.

disturbi psichici dei detenuti all’interno della struttura carceraria e garan- tendo seri e continuativi programmi di cura e di assistenza medica al fine di poter gestire anche un reinserimento del paziente psichiatrico nella so- cietà.

Il Progetto Grosso mantiene le misure di sicurezza solo per i sog- getti con gravi patologie psichiche e che abbiano commesso un delitto doloso o colposo contro la persona o contro l’incolumità pubblica o con- tro il patrimonio, se è prevista la pena della reclusione, ed agli stessi po- trà essere disposta la «misura di sicurezza e riabilitativa». Il ricovero in una struttura chiusa può essere ordinato solo quando vi è il pericolo con- creto che, in mancanza di tale misura, il rischio di recidiva di tali reati sia elevato.

Il sistema del doppio binario è completamente superato per i sog- getti semi-imputabili, i quali saranno soggetti alla pena, ma con una va- lenza terapeutica e riabilitativa.

Il Progetto Nordio modifica il sistema del doppio binario eliminan- do completamente le misure di sicurezza in favore di nuove «misure di controllo, cura e sostegno rieducativo»; anche il Progetto Pisapia, nell’abbandonare il concetto di pericolosità sociale, introduce una nuova «misura di cura e controllo».

Sia il Progetto Grosso che il Progetto Pisapia si esprimono in ter- mini di durata massima delle misure di sicurezza: il primo sostenendo che la durata delle misure alternative di cura e controllo per il soggetto non imputabile non può essere superiore alla pena prevista per il fatto commesso dal soggetto imputabile; il secondo, invece, afferma che le mi- sure di sicurezza non possono comportare limitazioni della libertà perso- nale sproporzionate rispetto alla gravità del fatto commesso.

Tuttavia, nel Progetto Pisapia il problema che si riscontrava era quello di calcolare per il soggetto non imputabile la pena prevista per il fatto commesso, non potendo accertare, in assenza di colpevolezza, la gravità in concreto. Per tale motivo si è affermato che sarebbe stato più opportuno riferirsi alla gravità in astratto ovvero al limite edittale massi- mo della pena stabilita per il reato commesso così come prevede oggi la legge 81/2014.344

Il Progetto Grosso invece, limita la durata delle misure di sicurezza ad un massimo di 5 anni (divenuti 10 anni con la seconda stesura del Progetto Grosso del 2001) solo per le misure da eseguirsi nei confronti dei non imputabili per infermità mentale o altro grave disturbo della per- sonalità345.

Nonostante fosse evidente la necessità di una riforma complessiva del codice penale, il legislatore, nel corso degli anni ha deciso solo in un’ottica strettamente emergenziale, fino alla legge n. 81/2014, con la quale il legislatore ha dato seguito alle istanze di riforma in materia di ospedali psichiatrici giudiziari.

Quando il legislatore ha deciso di intervenire, avallando le predette istanze, non sono mancate critiche e resistenze, soprattutto della giuri- sprudenza, che ha sin da subito sollevato questioni di legittimità costitu- zionale della nuova disciplina, motivate dal rischio di messa in libertà di persone particolarmente pericolose.346

344 in COLLICA, I limiti di durata delle misure di sicurezza detentiva al vaglio della Cor-

te Costituzionale: tra istanze di garanzia e riemergenti esigenze di difesa sociale, in Di-

ritto Penale e Processo, 6/2017, pag. 765.

345 cfr. Art. 96, punto 2 e l’art. 99, punto 7, comma 1 dell’articolato del Progetto Grosso. 346 COLLICA, I limiti di durata delle misure di sicurezza detentiva al vaglio della Corte

Costituzionale: tra istanze di garanzia e riemergenti esigenze di difesa sociale, in Dirit-

Ad oggi, il legislatore sembra seguire una rotta orientata verso una rivalutazione dei piani terapeutici individuali per ciascun destinatario di misure di sicurezza, anche non detentive, con la garanzia di continuità delle cure tra Rems e servizi territoriali.

Si dovranno attendere le scelte governative, essendo, ad oggi, il su- peramento definitivo del sistema del doppio binario e della disciplina del- la non imputabilità, con il trattamento sanzionatorio dei soggetti non im- putabili alla stregua degli imputabili, solo potenziale.

2. Prospettive di riforma: le deleghe legislative per una nuova

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