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SEZIONE PRIMA

3. L’iter continua: la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul SSN del 30 luglio 2008 ed il CPT.

Al DPCM 1 aprile 2008 è seguita l’istituzione di una Commissione Parlamentare d’Inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanita- rio Nazionale, istituita con deliberazione del Senato del 30 luglio 2008, il cui ultimo atto è stato l’accordo tra Stato e Regioni del 13 ottobre 2011, relativo all’integrazione degli indirizzi di carattere prioritario sugli inter- venti negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e nelle Case di Cura e Custo- dia di cui all’Allegato C al DPCM di cui sopra.

In particolare, con tale accordo si è affrontata la questione della cu- ra, della riabilitazione e dell’inclusione sociale delle persone internate in misura di sicurezza detentiva, in termini di interregionalità integrata e coordinata in macro aree, in cui il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe dovuto ampiamente concorrere al superamento degli OOPPGG.285

Già il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pe- ne e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT)286, aveva esaminato, con sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti287.

Il CPT, in seguito alla visita del 2008 presso l’OPG di Aversa, ha redatto un report, con cui il Comitato segnalava all’Italia la problematici-

285 per consultare l’accordo Stato – Regioni del 13 ottobre 2011 http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=33791&IdProv=10022&tipodoc=2 &CONF=uni

286 Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) è stato istituito dagli Stati Membri del Consiglio d’Europa con la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Il Testo della Convenzione e Rapporto esplicativo, Serie dei Trat- tati Europei - N. 126. Testo emendato in base al Protocollo N. 1 (ETS N. 151) e al Pro- tocollo N. 2 (ETS N. 152), in vigore dal 1 Marzo 2002, può essere consultato al seguen- te link https://rm.coe.int/16806dbac0 .

287 Così dispone l’art. 1, Capitolo 1, della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

tà delle condizioni per cui gli internati continuavano a permanere in OPG. Dal rapporto è chiaramente emerso che gli internati, seppur non rappresentassero più un pericolo per la società e le loro condizioni psi- chiche non fossero tali da rendere necessaria la permanenza in OPG, con- tinuavano ad essere privati della liberà personale per la mancanza di ap- propriate soluzioni esterne.288

Quindi, ogni volta che era stata prorogata la misura di sicurezza dell’OPG o della CCC per mancanza di risorse esterne289, si è di fatto realizzata una violazione del principio della personalità della responsabi- lità penale ai sensi dell’art. 27, comma 1, Cost., poiché la reiterazione della privazione della libertà personale era fondata su valutazioni solo in- direttamente riconducibili alla persona ed alla sua condotta290.

A conferma, nella “Relazione sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari” approvata nella seduta del 20 luglio 2011, la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul SSN ha reso pubblici i risultati delle proprie attività di indagine, in merito alle condizioni igienico-sanitarie, organizzative e clinico-psichiatriche delle strutture, agli interventi da mettere in atto con urgenza per completare

288 il ‘Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pu- nishment (CPT)’ from 14 to 26 September 2008, può essere consultato al seguente link

https://rm.coe.int/1680697258 .

289 si evidenzia sul punto come, nell’ambito di verifica della persistenza della pericolosi- tà sociale, l’art. 20 – “Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente” del DPR 230/2000, “Regolamento recante norme sull’ ordinamento penitenziario e sul-

le misure privative e limitative della libertà”, così dispone:«… Il servizio sanitario pub-

blico territorialmente competente accede all’istituto per rilevare le condizioni e le esi- genze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l’individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale».

290 SCHIAFFO, La pericolosità sociale tra «sottigliezze empiriche» e ‘spessori normati-

vi’: la riforma di cui alla legge n. 81/2014, in Diritto Penale Contemporaneo, 11 Di-

cembre 2014, pag. 16 e SCHIAFFO, Delega per la riforma delle misure di sicurezza: l’eco di un “immenso ‘appetito di medicina’, in Diritto penale e processo, n. 1/2018,

l’attuazione del passaggio di competenza al Servizio Sanitario Nazionale ed ha, inoltre, fornito le proprie riflessioni anche sulla problematica lega- ta alla contenzione fisica praticata in OPG.

La stessa Commissione ha, di fatto, tracciato le linee per una rifor- ma legislativa del settore, infatti, all’esito di un’attenta indagine sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudizia- ri, in cui si è evidenziata la assoluta inidoneità di questi ultimi e delle ca- se di cura e di custodia a tutelare i soggetti, rispettivamente, ivi internati o ricoverati, ha concluso nel senso di auspicare un ripensamento com- plessivo dell’istituto della non imputabilità e di tutti i suoi perniciosi co-

rollari291.

Tra questi corollari vi è proprio il sistema del doppio binario pena- misura di sicurezza per soggetti imputabili e non imputabili, socialmente pericolosi.

A tanto si aggiunge la Raccomandazione CM/REC (2014) 3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa ai delinquenti pericolosi, adottata dal Comitato dei Ministri il 19 febbraio 2014 nel corso della 1192° riunione dei Delegati dei Ministri292.

291 Si veda Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Relazione sulle condizioni di vita

e di cura all’interno degli Ospedali psichiatrici giudiziari, Commissione Parlamentare

d’Inchiesta sull’efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale, istituita con de- liberazione del Senato del 30 luglio 2008, relatori sen. Michele Saccomanno e sen. Da- niele Bosone, in

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/servizio_sanitario16/Relazione _OOPPGG_doc_XXII-bis_4.pdf che, tra l’altro, al di là di modificazioni puntuali, che

appaiono davvero urgenti e indifferibili, prospetta che abolizione dell’istituto della non imputabilità è un intervento che inciderebbe sino alle radici l’impostazione del codice penale attualmente vigente e che non si può che evocarlo, senza comunque rinunciare ad indicarlo quale approdo necessario.

292 La Raccomandazione CM/REC (2014) 3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa ai delinquenti pericolosi può essere consultata al seguente link https://rm.coe.int/16806f4027 .

La Raccomandazione ha espressamente riconosciuto che «Le misu- re di sicurezza dovrebbero essere limitate al minimo necessario e il livel- lo di sicurezza rivisto a intervalli regolari».293

La finalità della Raccomandazione è decisamente quella di realiz- zare un'unione più stretta fra i membri dell’Unione Europea, attraverso l'armonizzazione delle normative nelle materie di interesse comune e te- nuto conto dell'approccio specifico necessario per i delinquenti pericolosi ristretti nelle carceri dei suoi Stati membri, nonché delle sfide che gli Sta- ti europei affrontano per raggiungere un equilibrio fra i diritti degli autori di reato pericolosi e la necessità di garantire la sicurezza della società.

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