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Causa, meritevolezza di tutela e astrattezza

Nel documento Causa e referenti obiettivi esterni (pagine 57-61)

L’affermazione per cui la causa consiste nella giustificazione oggettiva del negozio generalmente si accompagna alla riflessione sulla meritevolezza di tutela, nel senso che, si osserva, può parlarsi di mancanza di causa allorquando il negozio posto in essere dalle parti non abbia una funzione che l’ordinamento riconosca idonea a realizzare interessi meritevoli di tutela (115). Si osserva, in quest’ottica, che mentre “il tipo riguarda la struttura dell’atto; la causa invece l’interesse e più precisamente la sua caratteristica di essere meritevole di tutela da parte

dell’ordinamento giuridico” (116

).

E’ in proposito opportuno svolgere alcune precisazioni.

Il fondamento del requisito di meritevolezza di tutela si ravvisa – oltre che nell’art. 1322 cod. civ. – nell’art. 41 della Costituzione, ove si tutela la libertà di iniziativa economica, di cui è espressione l’autonomia privata, purché quest’ultima non si svolga in contrasto con l’utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; così distinguendosi l’ipotesi in cui l’esercizio di attività economica è immeritevole di tutela da quella in cui tale esercizio è illecito, perché contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (117).

Può ritenersi dunque immeritevole di tutela (pur se non illecito) il negozio cui siano sottesi interessi in contrasto con l’utilità sociale (118

), o comunque socialmente dannoso, in quanto contrastante con gli interessi generali della comunità o con l’interesse di terzi, se questo sia maggiormente meritevole di tutela

115

M. Giorgianni, op. cit., 567.

116 G.B Ferri, op. cit., 123, ove si osserva che la relazione al codice civile è puntuale ed esplicita in

questo senso.

117 C.M. Bianca, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, 2, 253. 118

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(119). Si porta l’esempio dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione di programmi diseducativi, della pubblicità di prodotti dannosi per la salute, dello svolgimento di attività pregiudizievoli per l’ambiente (120

), della prevalente o esclusiva finalità di eludere norme fiscali (121). Un riferimento normativo alla nozione di meritevolezza di tutela è poi individuato nell’art. 2645 ter cod. civ., ove si prevede che gli atti di destinazione debbano essere volti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ. In questo caso, si osserva, la validità dell’atto costitutivo del vincolo “presuppone che l’interesse esprima un valore morale o sociale che lo renda maggiormente meritevole di tutela

rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori” (122).

Affinché possa essere ritenuto meritevole di tutela (secondo la nozione normativa contenuta nell’art. 1322 cod. civ.), peraltro, il contratto non deve necessariamente perseguire una specifica utilità sociale (123). Tale impostazione appare condivisibile ed in linea con la moderna evoluzione del pensiero giuridico,

119

C.M. Bianca, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, cit., 253. L’Autore cita, quale ipotesi concreta di atto dannoso per i terzi, quella affrontata da Cass. 19 giugno 2009, n. 14343, che ha ritenuta nulla la clausola contenuta in un contratto di locazione avente ad oggetto il divieto imposto al conduttore di dare ospitalità a terzi.

120

Cfr. Cass. 7 ottobre 2008, n. 24769, in Giur. it., 2009, 7, 1655.

121 C.M. Bianca, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, cit., 253-255. L’Autore ritiene

contrari all’utilità sociale anche gli atti che impongono obbligazioni reali (propter rem), in quanto volti a creare pesi sulla proprietà privata al di fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che in concreto l’imposizione di vincoli a carico di futuri proprietari corrisponda ad un interesse maggiormente meritevole di tutela (ad esempio, l’interesse abitativo della comunità condominiale) rispetto a quello di non essere gravati da vincoli atipici. In generale, peraltro, vengono qui in considerazione le varie giustificazioni al principio del numerus clausus dei diritti reali, quali la certezza del diritto, la circolazione dei diritti reali, la relatività degli effetti negoziali rispetto ai terzi, con particolare riguardo all’ipotesi di pesi gravanti sulla posizione giuridica di terzi futuri titolari del bene o del diritto reale limitato.

122 C.M. Bianca, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, cit., 254. 123

In questo senso, cfr. V. Roppo, Il contratto, cit., 345s., ove si osserva che “deve preferirsi l’idea

che i contratti socialmente dannosi vanno certamente disapprovati e repressi; che i contratti socialmente utili vanno certamente approvati e lodati; ma che fra gli uni e gli altri possano esistere contratti socialmente indifferenti (né utili, né dannosi) che, se non meritano di essere lodati, neppure meritano di essere repressi, ma certamente meritano di essere tollerati”.

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non potendosi ritenere invalido (in quanto privo di causa) un negozio per il solo fatto che persegua interessi socialmente indifferenti. Qualche cautela sembra però doversi adottare in relazione allo sviluppo argomentativo secondo cui sarebbero tollerati dall’ordinamento anche contratti con causa futile o stravagante, atteso che il confine tra dette ipotesi e la insensatezza e irragionevolezza dell’operazione può essere molto labile. L’interpretazione del principio espresso dall’art. 1322 cod. civ., invero, non dovrebbe essere tale da snaturare del tutto il requisito della meritevolezza di tutela, estendendo eccessivamente l’ambito del “rilevante giuridico” in nome dell’autonomia privata; ciò anche in considerazione di recenti sviluppi normativi, che talvolta ravvisano proprio nella previsione generale dell’art. 1322 cod. civ. un baluardo di rilevanza e liceità, se non di tenuta stessa del sistema: si pensi all’art. 2645 ter cod. civ., cui già si è avuto modo di fare cenno.

La valutazione di meritevolezza investe l’intera operazione negoziale, anche tenendo conto di quegli elementi accessorî che, attribuendo rilevanza a motivi soggettivi, ben possono influenzarne in maniera decisiva il risultato (124).

Così individuata la nozione di meritevolezza di tutela, è concettualmente sostenibile che il vaglio richiesto dall’art. 1322 cod. civ. a sua volta presupponga, sul piano logico e giuridico, il previo accertamento causale, ben potendo accadere che la funzione oggettiva del negozio, pur esistente, sia, in concreto, non meritevole o illecita. Il piano dell’esistenza della causa (scevra, in questa prima fase dell’accertamento, da apprezzamenti di meritevolezza o liceità) potrebbe allora ritenersi preliminare, salvo si voglia accedere ad una nozione necessariamente “qualificata” di causa, intesa di per sé come funzione intrinsecamente meritevole di tutela.

124 Sul punto, cfr. G.B. Ferri, op. cit., 258, secondo cui “un interesse che, senza quelle

determinazioni accessorie, o in mancanza dell’inserimento di quei motivi psicologici, sarebbe meritevole, può non esserlo più, quando tale inserimento si attui”.

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L’accertamento della causa, dunque, si pone su un piano antecedente rispetto a quello di meritevolezza e liceità, attenendo prima di tutto alla summa divisio tra negozî causali e negozî astratti, secondo la definizione per cui, mentre nei primi la causa è strettamente incorporata nel negozio, in quelli astratti è sufficiente il requisito formale, restando la causa – si sostiene – per così dire “indifferente” (125

).

Il dibattito dottrinale sorto e tuttora in corso intorno all’astrattezza conferma la rilevanza che l’accertamento della causa riveste sotto il profilo strutturale. A fronte, infatti, delle opinioni che ravvisano varie ipotesi di negozî astratti – quali (oltre alla delegazione di pagamento c.d. pura e alla girata nei titoli di credito), il negozio di accertamento, la transazione, e perfino al confessione – delineare la causa e capire come accertarla in concreto assume valenza decisiva al fine di sottrarre dalle maglie dell’astrazione (che ben poco si attaglia ai principi di fondo del nostro ordinamento) fattispecie che, in realtà, certamente si giustificano sul piano causale.

Di qui l’importanza di individuare la funzione come attitudine ad un concreto assetto di interessi, e coglierne tutti i referenti obiettivi, anche esterni.

125 R. Scognamiglio, op. cit., 301. L’Autore fonda la distinzione tra negozî causali e negozî astratti

muovendo da una accezione di causa improntata a tipicità. Si vedrà nel corso dell’esposizione che l’accertamento causale può verosimilmente essere compiuto sulla base di referenti esterni rispetto alla struttura negoziale, senza che ciò necessariamente implichi sfociare nell’astrattezza.

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3.ACCERTAMENTO CAUSALE E REFERENTI OBIETTIVI ESTERNI DELLA CAUSA

Nel documento Causa e referenti obiettivi esterni (pagine 57-61)

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