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Esempi applicativi: contratti gratuiti in internet e causa del contratto di assicurazione.

Nel documento Causa e referenti obiettivi esterni (pagine 173-179)

S EZIONE II: I NTERESSE OGGETTIVO E REFERENTI CAUSALI ESTERNI DI NATURA NON NEGOZIALE

4.18. Esempi applicativi: contratti gratuiti in internet e causa del contratto di assicurazione.

317 V. Roppo, Il contratto, cit., 344. 318 V. Roppo, Il contratto, cit., 15. 319 V. Caredda, op. cit., 123s. 320

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E’ interessante accennare, a questo proposito, alle tipologie contrattuali diffuse nel mondo di Internet: frequentemente la giustificazione del contratto (nonché della prestazione di una delle parti, spesso effettuata gratuitamente) sembra risiedere proprio nel contesto in cui l’atto si colloca, alla luce del quale, ad esempio, la parte che si obbliga gratuitamente può sfruttare economicamente la disponibilità di informazioni relative all’utente raccolte in via anonima o concludere contratti pubblicitarî con soggetti terzi a condizioni tanto più favorevoli quanto maggiore è il numero di utenti “raccolti”.

Si dirà, seguendo una recente dottrina cui già si è avuto modo di far cenno supra, che in questi casi sussiste uno scambio tra “valori d’uso”, insiti nelle peculiari prestazioni oggetto del negozio (321); oppure si obietterà che il contesto è irrilevante sul piano causale, avuto riguardo alla natura gratuita del rapporto e alla qualificazione come “motivo” dell’impulso soggettivo che spinge il provider a fornire servizi gratuiti agli utenti (si pensi ai servizi di posta elettronica o ai motori di ricerca diffusi sul web).

Tuttavia, sembra più confacente alla natura del rapporto (e alla qualità soggettiva ed imprenditoriale del fornitore del servizio sulla rete internet) ritenere che in queste ipotesi sussista una convergenza di interessi verso un assetto unitario, ove ad assumere rilievo è l’esistenza stessa del contratto (come dato statistico economicamente apprezzabile), al punto che l’operazione negoziale si giustifica sul piano giuridico non soltanto per un referente causale interno, o per un assetto di interessi soddisfatto direttamente mediante il regolamento contrattuale (la singola utenza, se è fondamentale e sufficiente per l’utente, non lo è nell’ottica del fornitore del servizio), bensì anche e soprattutto sulla base del contesto esterno che, grazie all’esistenza di rapporti seriali, garantisce il soddisfacimento di un interesse.

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La possibilità per il provider di esercitare la propria attività di impresa, ad esempio concludendo contratti pubblicitarî, nella misura in cui incide concretamente sulla giustificazione del contratto – al punto da influenzarne l’esistenza stessa – ed attiene all’assetto di interessi complessivamente perseguito, non sembra dunque potersi relegare a mero motivo individuale.

Né pare decisiva l’obiezione secondo cui il fruitore del servizio non nutrirebbe uno specifico interesse economico alla effettiva possibilità di concludere contratti pubblicitarî o di altro genere da parte del fornitore: tale “disinteresse”, invero, non implica che quella possibilità sia giuridicamente irrilevante per l’utente, atteso che egli riceve la prestazione o il diritto (in genere gratuitamente) proprio in quanto il contesto esterno consentirà al fornitore del servizio di soddisfare un interesse oggettivo, sul quale si fonda la ragion d’essere del singolo contratto e della prestazione fruita dal cliente; quest’ultimo, inoltre, in genere “accetta” gli effetti dell’attività promozionale, o comunque dell’utilizzo di dati o informazioni direttamente o indirettamente legati al contratto di utenza.

E’ causa, tornando a quanto sopra anticipato, l’assetto di interessi complessivo perseguito, nel quale si fondono (rectius, convergono) l’interesse dell’utente a fruire del servizio e quello del fornitore a beneficiare dei vantaggi legati al contesto negoziale, il tutto in una logica di “scambio” intesa in senso ampio.

Profili di interesse, in relazione al tema della rilevanza causale del contesto in cui un determinato negozio viene concluso, oltre che con particolare riguardo alla natura e all’oggetto dell’attività di impresa esercitata da una delle parti, suscita altresì lo studio del contratto di assicurazione, in relazione al peculiare atteggiarsi dell’alea nell’ottica della stipulazione seriale dei contratti.

Senza poter entrare qui nel merito delle complesse discussioni dottrinali in ordine alla natura giuridica della causa del contratto di assicurazione e alla

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configurabilità o meno di una figura unitaria, a fronte delle variegate ipotesi normative, è interessante notare come attenta dottrina, guardando al contratto di assicurazione sul piano causale, metta in evidenza l’esistenza di una serie di norme — sia settoriali che codicistiche — “che disciplinano l’incidenza dell’organizzazione imprenditoriale sul contratto”: si tratta, in particolare, non soltanto delle norme che impongono che il contratto sia concluso da un imprenditore commerciale, organizzato secondo precisi e tassativi modelli societarî (cfr. art. 14, comma 1, sub lett. a, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ma anche delle disposizioni che prevedono che il regolamento negoziale, per alcuni significativi profili, sia conforme alle regole tecniche-attuariali necessarie per la corretta gestione dell’impresa assicurativa.

Tra queste regole, si suole ricordare le previsioni relative al rapporto tra premio e periodo assicurativo, “che incidono sensibilmente sull’equilibrio tra le prestazioni dei contraenti con riguardo al momento dello scioglimento del rapporto, introducendo una significativa deroga ai comuni principi sinallagmatici

nell’ambito dei contratti ad esecuzione continuata o periodica” (322

), nonché le norme previste a salvaguardia della solvibilità dell’impresa, che pongono a carico dell’assicuratore precisi obblighi (ad esempio, a mente degli artt. 36 e 37 cod. ass., in relazione alla costituzione e all’impiego delle riserve tecniche, necessariamente essere adeguate agli impegni assunti). Il tutto senza dimenticare gli interessi di

322 P. Corrias, op. cit., 55s. Si tratta del c.d. principio di indivisibilità del premio, in virtù del quale,

in caso di scioglimento anticipato del contratto, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso non potrebbe in alcun caso essere restituito all’assicurato, il quale, per il periodo successivo allo scioglimento, sarebbe dunque sprovvisto di copertura e, allo stesso tempo, tenuto ad adempiere la propria prestazione. L’Autore, ferma restando la possibilità di frazionare il più possibile il premio, condivide peraltro “le impostazioni volte a ridimensionare la portata di tale regola, da un lato

sottolineando che essa non configura un principio generale inerente al contratto di assicurazione, ma si estrinseca in alcune tassative deroghe — risultanti da precise disposizioni di legge — alle comuni regole sulla corrispettività (artt. 1360, comma 2, 1373, comma 2 e 1458, comma 1o, c.c.) valevoli anche per tale negozio”; richiama altresì il tenore dell’art. 177, comma 3, cod. ass., laddove

statuisce una rigorosa correlazione tra premio e copertura assicurativa (P. Corrias, op. cit., 55, nt. 63).

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significativa rilevanza sociale sottesi alla conclusione dei contratti assicurativi, con particolare riguardo a quelli obbligatorî.

Posto quanto sopra, si comprende allora come, in riferimento al contratto di assicurazione, una interessante tesi dottrinale parli di “rilievo « causale » della società assicuratrice, la cui funzione consiste nel consentire l’inserzione dei singoli rischi assunti dall’assicuratore in una massa di rischi omogenei”, con conseguente possibilità di un calcolo statistico del premio e “neutralizzazione del rischio inerente ad ogni singolo contratto, garanzia indispensabile affinché il rischio dell’assicurato non sia rimpiazzato dal rischio di insolvenza dell’assicuratore” (323). La medesima dottrina evidenzia l’ulteriore rilevanza causale del pagamento anticipato del premio assicurativo (prima del verificarsi dell’evento assicurato), che troverebbe la sua giustificazione nel fatto che l’assicuratore trae dalla massa dei premi pagati dagli assicurati la necessaria copertura per far fronte alle prestazioni dovute a coloro nei confronti dei quali si verifica l’evento, garantendo così il regolare adempimento degli obblighi assunti dall’assicuratore (324)

Pur essendo preferibile intendere in senso atecnico la rilevanza causale dell’impresa assicurativa in sé, appare innegabile che la natura imprenditoriale dell’attività e il contesto nel quale la stessa è destinata ad attuarsi, non sono certo irrilevanti sotto il profilo causale, al punto che l’ordinamento, come detto, disciplina in modo peculiare il rapporto tra le prestazioni (325) e non consente la

323 A. Franchi, op. cit., 193.

324 Su natura e funzione del contratto di assicurazione, v. F. Santoro Passarelli, Variazioni sul

contratto di assicurazione, in Assicurazioni, 1975, I, 205. Recentemente, dopo l’introduzione del

Codice delle assicurazioni private (d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209), v. Donati-Volpe Putzolu,

Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2006, p. 109. Per una visione completa delle nuove

norme che regolano il fenomeno dell’assicurazione, v. G. Alpa, Le assicurazioni private, Torino, 2006.

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Stante il peculiare atteggiarsi dello “scambio” nel contratto assicurativo, non appare allora decisiva la tesi, recentemente sostenuta in dottrina, secondo cui la copertura assicurativa costituirebbe un bene giuridico autonomo, un “valore d’uso”, che l’assicuratore attribuisce all’assicurato, il quale, in cambio del pagamento del premio, passa da uno stato di esposizione al rischio ad uno stato di immunità dal rischio (in questo senso, M. Barcellona, op. cit., 440).

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stipula del contratto se non da parte di un’impresa avente i requisiti prescritti dalla disciplina regolamentare e legislativa di settore (ai sensi dell’art. 167, cod. ass., “è nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari”).

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Nel documento Causa e referenti obiettivi esterni (pagine 173-179)

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