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Singole ipotesi di atti con funzione solutoria Mandato senza rappresentanza Legato di cosa altrui.

Nel documento Causa e referenti obiettivi esterni (pagine 102-105)

S EZIONE I: G LI EFFETTI DI UN DISTINTO ATTO GIURIDICO NEGOZIALE COME REFERENTE CAUSALE ESTERNO

4.3. Singole ipotesi di atti con funzione solutoria Mandato senza rappresentanza Legato di cosa altrui.

Ravvisata l’ipotesi generale in cui il negozio unilaterale di trasferimento trovi causa (rectius, referente causale esterno) negli effetti di un distinto negozio giuridico dal quale sia sorto l’obbligo di trasferimento o di adempimento, così disvelandosi l’assetto di interessi complessivamente perseguito, si possono

183 In questo secondo senso, cfr. V. Scalisi, (voce) Negozio astratto, in Enc. dir., XXVIII, Milano,

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riscontrare concrete applicazioni dell’istituto in esame con riferimento a situazioni traslative specifiche (184).

Frequente, al riguardo, è il richiamo al mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili o mobili registrati, stante la previsione dell’art. 1706, 2° comma, cod. civ., secondo cui “se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante”.

La dottrina tradizionale ha negato che, nella fattispecie, sia configurabile un “pagamento traslativo” da parte del mandatario, ossia una scissione tra titulus e modus, sull’assunto che, per effetto del contratto di mandato senza rappresentanza, il mandante acquisterebbe automaticamente la “proprietà sostanziale” del bene immobile o mobile registrato, restando il mandatario titolare di una “proprietà formale”, risolventesi in definitiva in una mera legittimazione ad alienare il bene.

In senso critico, tuttavia, va osservato che difficilmente può qui negarsi la sussistenza di un doppio trasferimento, stante la chiara distinzione normativa rispetto all’ipotesi in cui il mandato senza rappresentanza concerna beni mobili (185); la dottrina, in particolare, ha evidenziato come la tesi tradizionale risulti in

184 Oltre alle figure di seguito analizzate nel testo (mandato senza rappresentanza ad acquistare beni

immobili o mobili registrati, legato di cosa altrui o dell’onerato, negozio fiduciario, atti di dotazione in trust e – secondo una tesi, minoritaria – conferimento in società), si riscontrano in dottrina ipotesi oggetto di contrasto, tra cui è interessante ricordare l’autorevole tesi secondo cui in caso di contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati, “allorché l’anticipazione di prezzo ed

obbligazioni sia integrale, viene a delinearsi una sequenza procedimentale nella quale al contratto obbligatorio (preliminare) segue – quale atto di adempimento di un’obbligazione di «dare» in senso tecnico nascente dallo stesso – un negozio di puro trasferimento con causa esterna (definitivo). In quest’ottica, il contratto (preliminare) viene a differenziarsi sotto il profilo causale dal vero e proprio preliminare senza però integrare una vendita, stante la sua natura meramente obbligatoria”: A. Luminoso, La compravendita, Torino, 1991, 32. Altra ipotesi oggetto di

discussione è la collazione di bene immobile mediante conferimento in natura (art. 746 cod. civ.).

185 Ai sensi dell’art. 1706, 1° comma, cod. civ., “il mandante può rivendicare le cose mobili

acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede”. La norma – sebbene in dottrina non si sia mancato di

argomentare anche in questo caso la sussistenza di un doppio trasferimento (cfr. S. Romano, L’atto

esecutivo del diritto privato, Milano, 1958, 83 ss.) – non sembra lasciare dubbi circa la non

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contrasto con il principio di intangibilità della sfera giuridica altrui, nonché con la non trascrivibilità – ai fini dell’opponibilità ai terzi – del contratto di mandato, stante l’acquisto in nome proprio da parte del mandatario.

Risulta dunque condivisibile l’opinione secondo cui, nel caso disciplinato dall’art. 1706, 2° comma, cod. civ., il mandato costituisce la fonte di una vera e propria obbligazione di dare, che trova attuazione attraverso un distinto negozio traslativo, causalmente giustificato dalla prima (186).

Ovviamente, la rilevanza causale dell’obbligo assunto con il contratto di mandato si coglie alla luce dell’operazione complessiva divisata dalle parti, e dunque del collegamento negoziale sotteso all’art. 1703 cod. civ.: si è dunque correttamente precisato che tale collegamento non può essere richiamato in maniera tautologica, al fine di ritenere giustificato (e valido) un negozio per il solo fatto che esso sia esecutivo di un mandato, ritenendo così di superarne l’astrattezza (l’argomento è stato ad esempio sviluppato in tema di contratto autonomo di garanzia) (187).

Situazione analoga a quella fin qui esaminata in tema di mandato senza rappresentanza è ravvisata nell’ipotesi di legato di cosa altrui, argomentando alla luce del disposto dell’art. 651, 1° comma, cod. civ., secondo cui, nell’ipotesi in cui risulti che il testatore conoscesse l’alterità della cosa (e dunque il legato sia valido), “l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla

al legatario, ma è in sua facoltà pagarne al legatario il giusto prezzo” (188).

La previsione della facoltà dell’onerato di pagare il giusto prezzo esclude che, nell’ipotesi di legato di cosa altrui, abbia luogo un trasferimento automatico al

avvenga direttamente in capo al mandante, oppure consegua ad un trasferimento automatico ed immediato dal mandatario al mandante.

186

U. Carnevali, (voce) Mandato, in Enc. giur., XIX, Roma, 1990, 5; R. Sacco, Principio

consensualistico ed effetti del mandato, in Foro it., 1966, I, 1384 ss.

187 E. Navarretta, op. cit., 348.

188 Annovera la previsione di cui all’art. 651 cod. civ. tra le ipotesi di “prestazione isolata”: Cass.,

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legatario per effetto dell’acquisto da parte dell’onerato (come avverrebbe se si riconoscesse al legato un’efficacia reale differita, analoga a quella della vendita obbligatoria di cosa altrui disciplinata dall’art. 1478 cod. civ.), potendosi di contro ravvisare nel legato l’effetto obbligatorio consistente nel sorgere in capo all’onerato di un’obbligazione di dare, la quale costituisce giustificazione causale dell’eventuale successivo trasferimento della cosa dall’onerato (che l’abbia medio

tempore acquistata) al legatario (189).

Analoghe considerazioni possono svolgersi allorquando la cosa oggetto di legato appartenga all’onerato (190

).

Nel documento Causa e referenti obiettivi esterni (pagine 102-105)

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