• Non ci sono risultati.

La cauzione e la carcerazione preventiva

GLI INTERVENTI DEL PROCURATORE NEL PRETRIAL E NELL’EVENTUALE

3.2 La cauzione e la carcerazione preventiva

La cauzione è un istituto giuridico che permette all’arrestato, tramite il versamento di una somma di denaro, di essere liberato in attesa del

105 processo. Tale importo vale come garanzia per la sua futura comparizione in tribunale ed è calcolato sulla base dei tariffari che, per ciascun tipo di reato, sono predisposti presso le procure e approvati dai tribunali.

Può accadere che la rimessione in libertà dietro cauzione sia disposta direttamente dalle forze dell’ordine, ancor prima dell’initial

hearing, quando l’arrestato si trova presso la stazione di polizia. In

alcune giurisdizioni ciò è possibile solo per le ipotesi di

misdemeanors120.

La Corte Suprema federale, nel caso Stack v. Boyle del 1951, ha affermato che:

«From the passage of the Judiciary Act of 1789, 1 Stat. 73, 91, to the present Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 46(a)(1), federal law has unequivocally provided that a person arrested for a noncapital offense shall be admitted to bail. This traditional right to freedom before conviction permits the unhampered preparation of a defense, and serves to prevent the infliction of punishment prior to conviction». («Nel passaggio dal Judiciary Act del 1789, 1 Stat. 73, 91, alle presenti Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 46(a)(1), l’ordinamento federale ha inequivocabilmente previsto che una persona arrestata per un reato non punito con la pena capitale debba essere rilasciata su cauzione. Questo tradizionale diritto alla libertà prima della condanna permette la preparazione senza ostacoli di una difesa, e serve ad evitare l'inflizione della pena prima della condanna»)121.

120 Ivi, pp. 67-70.

121 Cfr. Stack v. Boyle (1951), Justia, sito web, consultato in data 19/11/2016,

106 Il massimo organo giurisdizionale ha anche precisato che l’unica ragione per comprimere il diritto alla cauzione coincide con il rischio che l’accusato possa fuggire, sottraendosi al processo e all’esecuzione di un’eventuale pena.

Il Bail Reform Act del 1984 ha poi aggiunto al suddetto pericolo di fuga, come giustificazione della carcerazione prima del giudizio, la presunta pericolosità sociale dell’arrestato. Tale legge federale è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte Suprema statunitense, la quale, nella sentenza United States v. Salerno (1987)122, ha affermato che l’VIII Emendamento123 non prevede alcun diritto alla liberazione su cauzione e che il legislatore può ammettere la custodia cautelare anche al di là del pericolo di fuga, là dove la ritenga necessaria per proteggere la collettività.

«In our society, liberty is the norm, and detention prior to trial or without trial is the carefully limited exception. We hold that the provisions for pretrial detention in the Bail Reform Act of 1984 fall within that carefully limited exception.

The Act authorizes the detention prior to trial of arrestees charged with serious felonies who are found after an adversary hearing to pose a threat to the safety of individuals or to the community which no condition of release can dispel. The numerous procedural safeguards detailed above must attend this adversary hearing.

We are unwilling to say that this congressional determination, based as it is upon that primary concern of every government - a concern for the safety and indeed the lives of its citizens - on its face violates either the Due Process Clause of the Fifth Amendment or the Excessive Bail Clause of the Eighth

122 R. GAMBINI MUSSO, op. cit., p. 69.

123 L’VIII Emendamento prevede che: «Non si potranno richiedere cauzioni

107

Amendment». («Nella nostra società, la libertà è la regola generale e la detenzione prima del processo o senza processo è l'eccezione accuratamente limitata. Noi riteniamo che le disposizioni per la detenzione preventiva contenute nel Bail Reform Act del 1984 rientrino in tale eccezione accuratamente limitata.

La legge autorizza la detenzione prima del processo di arrestati accusati di crimini gravi, che siano considerati, a seguito del contraddittorio in un’udienza, una minaccia per la sicurezza delle persone o per la comunità, che nessuna condizione di rilascio possa dissipare. Le numerose garanzie procedurali sopra descritte devono essere presenti in questa udienza.

Non siamo disposti a dire che questa determinazione del Congresso, basata com’è su quella preoccupazione principale di ogni governo - una preoccupazione per la sicurezza, e quindi per la vita, dei suoi cittadini - di per sé violi il principio del giusto processo di cui al quinto Emendamento o la clausola relativa all’eccessiva cauzione, di cui all’ottavo Emendamento»)124.

La carcerazione preventiva è pertanto concepita come un rimedio eccezionale, da adottare in assenza di altre misure necessarie per scongiurare i pericoli derivanti dalla libertà del presunto criminale: la possibilità che egli fugga, commetta altri reati, inquini le prove, minacci un testimone od un giurato, ecc.

In tali contesti, il provvedimento che dispone la custodia cautelare è adottato dal giudice, sulla base di una richiesta avanzata dal procuratore durante l’udienza di prima comparizione. In particolare, il provvedimento viene emesso al termine del contraddittorio che ha luogo, tra l’accusa e la difesa, nella medesima udienza. La difesa può però richiedere che la decisione relativa alla custodia cautelare sia

124 Cfr. United States v. Salerno (1987), Justia, sito web, consultato in data

108 adottata qualche giorno dopo, in un’apposita udienza denominata

detention hearing; in questo modo avrà più tempo a disposizione per

studiare una strategia volta ad evitare la detenzione preventiva125.

Tuttavia, per certe ipotesi di reato comportanti un particolare allarme pubblico, la legge prevede una presunzione di pericolosità sociale dell’accusato; pertanto, la custodia cautelare opera in automatico come regola generale, a cui si fa eccezione solo se l’interessato provi, immediatamente o in occasione della detention

hearing, l’assenza dei rischi che giustificano la misura stessa126.