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Il divieto di plea bargaining

GLI INTERVENTI DEL PROCURATORE NEL PRETRIAL E NELL’EVENTUALE

3.8 Il divieto di plea bargaining

Negli Stati Uniti, generalmente, il plea bargaining è ammesso in tutti i casi e con una leggera limitazione dei suoi obiettivi. Vi sono tuttavia delle eccezioni. Alcuni ordinamenti, ad esempio, vietano il patteggiamento per certi tipi di reato. Si pensi agli Stati del Mississippi e della California, con riguardo ai casi più gravi di violenza sessuale. In altre giurisdizioni, invece, per alcuni crimini deplorevoli è posto un limite massimo alla riduzione della condanna164.

In passato, diverse giurisdizioni vietarono il plea bargaining per un certo periodo di tempo. Il primo esempio è dato dall’Alaska, che bandì il patteggiamento nel 1975 (fino al 1985), per soddisfare quanto pretendeva l’opinione pubblica: una maggiore intransigenza nei confronti dei criminali. Nel 1978 fu la volta della contea di El Paso (Texas), dove il divieto durò per sei anni.

Nel 1992 Robert Johnson, procuratore distrettuale della contea del Bronx (New York), annunciò che il suo ufficio non avrebbe più utilizzato il patteggiamento in presenza di indictments per i peggiori crimini. L’obiettivo era quello di inasprire le condanne ed aumentare l’efficienza della giustizia. Da quel momento in poi, dunque, un imputato che fosse stato rinviato a giudizio dal grand jury per un reato grave aveva due opzioni: dichiararsi colpevole (confermando tutti i capi d’accusa sollevati nei suoi riguardi) oppure affrontare il processo.

163 W. T. PIZZI, op. cit., p. 566. 164 J. I. TURNER, op. cit., p. 28.

131 La comunità rimase attonita, in quanto si chiedeva come potesse la procura, in un territorio con più di 10.000 reati ogni anno e con un tasso di delinquenza cresciuto del 50 % in soli sette anni, sminuire uno strumento così importante come il plea bargaining, utilizzato fino a quel momento in circa l’85 % dei procedimenti penali. Anche i giudici e gli avvocati difensori erano preoccupatissimi, poiché temevano che tutto ciò avrebbe comportato: il sovraffollamento delle carceri, carichi di lavoro pesanti e totalmente ingestibili, comportamenti sleali verso gli imputati, sanzioni da parte della Federazione.

Ebbene, queste preoccupazioni si dimostrarono fondate. Davanti alla crescita vertiginosa delle cause pendenti che il ridimensionamento del plea bargaining aveva provocato, la durata media della carcerazione preventiva raggiunse il picco, superando la soglia dei 160 giorni (contro i 120 giorni negli altri quartieri di New York).

La giustizia, inoltre, non disponeva più di risorse sufficienti per lo svolgimento ottimale dei propri compiti: spesso i procedimenti penali venivano archiviati, perché i prosecutors erano impossibilitati nel portarli avanti o perché la corte non poteva occuparsene entro i termini richiesti dallo speed trial. Criminali pericolosi, allora, venivano lasciati a piede libero. Non era infrequente, d’altra parte, la condanna di innocenti.

A tal proposito, secondo quanto aveva stabilito Robert Johnson, un imputato aveva sei giorni, prima dell’eventuale incriminazione proveniente dal grand jury, per decidere se accettare o meno la proposta di patteggiamento del procuratore. Un tempo particolarmente breve insomma, che non dava modo all’accusato di fare una scelta consapevole ed informata e che spesso lo induceva ad accettare l’offerta, così da ottenere una pena minore rispetto a quella che avrebbe rischiato al processo. Anche molti innocenti finivano per dichiararsi colpevoli aderendo all’offerta di plea bargaining, consapevoli che il processo, basato su accertamenti superficiali a causa

132 dei carichi di lavoro eccessivi del tribunale, avrebbe potuto comportare la loro condanna.

Il divieto di patteggiamento nel Bronx aveva indubbiamente peggiorato la giustizia penale di quel territorio. Nonostante ciò, non è possibile affermare che Robert Johnson avesse violato principi etici, abusando della propria discrezionalità. Le regole etiche, infatti, sono spesso molto generiche e non ve n’è nemmeno una che fosse stata chiaramente contraddetta dalla decisione del procuratore distrettuale; non si era registrata, inoltre, alcuna inosservanza di norme giuridiche vere e proprie165.

Nel Bronx, oggi166, la politica di Johnson è stata superata. La maggior parte dei casi penali (compresi quelli aventi ad oggetto

felonies) non viene risolta al processo, ma attraverso il plea bargaining, non essendo sottoposto questo alle forti limitazioni del

passato. Gli imputati hanno a disposizione più tempo per decidere se aderire o meno all’offerta del procuratore e la magistratura si pronuncia con una maggiore consapevolezza dei fatti di causa. Le inefficienze della giustizia, pertanto, sono state ridotte notevolmente167.

Per evitare che in futuro possano ripresentarsi scenari di caos giudiziario, simili a quello che si era affermato nella contea del Bronx durante gli anni ’90, la prevalente dottrina nordamericana ritiene che vi debbano essere tre prospettive di riforma. Tali interventi, indicati di

165 Cfr. R. ACEVEDO, Is a Ban on Plea Bargaining an Ethical Abuse of Discretion?

A Bronx County, New York Case Study, 1995, documento reperito dalla banca dati

LexisNexis Academic, pp. 1-8.

166 Attualmente, a ricoprire il ruolo di district attorney nella contea del Bronx è

Darcel Clark, come risulta dalla seguente pagina web (consultata in data 06/12/2016):

https://en.wikipedia.org/wiki/Darcel_Clark#Bronx_County_District_Attorney.

167 Cfr. Plea Bargaining, Bronx Law Guide, sito web, consultato in data 06/12/2016,

133 seguito, non hanno nulla a che vedere con l’abolizione del patteggiamento, ma attengono alla limitazione dei poteri discrezionali del prosecutor.

1) Rafforzamento delle procedure di verifica del fondamento dell’imputazione (preliminary hearing e procedimento davanti al grand jury).

2) Emanazione da parte del procuratore capo, all’interno del proprio ufficio, di direttive uniformi e puntuali che indichino le condizioni per aprire negoziati con l’imputato, nonché le concessioni ricevibili da quest’ultimo con il patteggiamento. 3) Controllo più penetrante del giudice circa la legittimità e

l’opportunità dell’accordo raggiunto tra accusa e difesa168.