iq u al if ic az io n e d 'u so R ec u p er o a m b ie n ta le R in at u ra liz za zi o n e t o ta le R in at u ra liz za zi o n e p ar zi al e A re a es tr at ti va d is m es sa T o ta le
[n.] [ha] [n.] [ha] [n.] [ha] [n.] [ha] [n.] [ha] [n.] [ha] con procedimento di archiviazione concluso da accertamento di RECUPERO AMBIENTALE 3 3,4 28 170,9 31 174,3 con prescrizioni di RECUPERO AMBIENTALE 5 12,7 11 15,5 43 99,9 51 182,0 110 310,2 senza prescrizioni di RECUPERO AMBIENTALE 7 13,7 10 21,6 32 70,9 7 28,7 56 134,9 TOTALE [n.] [ha] 15 29,4 28 170,9 21 37,1 75 170,9 58 210,7 197 619,4 TOTALE [%] 7,8% 4,8% 14,2% 27,6% 10,7% 6,0% 38,1% 27,6% 29,4% 34,0% 100% 100%
3.5 La pianificazione dell’attività estrattiva
La L.R. 30/89 introduce nel quadro regionale uno strumento di pianificazione di settore: il Piano
regionale delle attività estrattive (articolo 6). La previsione di uno strumento di pianificazione
specifico per il settore estrattivo risulta in linea con le politiche a livello nazionale: tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano affidano la pianificazione dell’attività estrattiva ad uno strumento di settore; i contenuti di tali strumenti e le scale di pianificazione prescelte risultano tuttavia molto eterogenee.
La prima esperienza di pianificazione in Sardegna risale al 1993 con la redazione dello Stralcio del Piano Regionale delle Attività Estrattive di Cava, che classifica il territorio regionale secondo diversi livelli di compatibilità rispetto all’esercizio dell’attività estrattiva; tale strumento si poneva come quadro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione in attesa della redazione e approvazione del PRAE. Il sopra citato strumento (1993) risulta inadeguato rispetto agli obiettivi di tutela paesaggistica prefissati dalla Regione con l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR, 2006).
Con l’approvazione del PPR e in assenza di un PRAE vigente il quadro di riferimento per l’esercizio dell’attività di cava è stato delineato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/14 del 25 settembre 200714, tramite la definizione degli Atti di indirizzo per il settore estrattivo i cui principi generali sono stati ripresi nella stesura del PRAE in elaborazione. Gli Atti di
14 “Atti di indirizzo programmatico per il settore estrattivo. Procedura di approvazione del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE)”. Documenti disponibili su internet all’indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200709&p=1; [ultimo accesso: luglio 2011].
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indirizzo per il settore estrattivo citati sono stati rimodulati con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/18 del 20 ottobre 200915.
In particolare negli Atti di indirizzo si specifica che il PPR costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione del settore estrattivo; si predilige rispetto all’apertura di nuove cave la prosecuzione e l’ampliamento di quelle in esercizio; si prevede inoltre la chiusura delle cave in regime di prosecuzione che risultino inattive per un periodo superiore ai tre anni o che non abbiano adeguato l’autorizzazione alle prescrizioni della legge, con particolare riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Gli obiettivi sono individuati nell’incentivare il ricorso alle buone pratiche di coltivazione e di recupero ambientale, in particolare si prevede di favorire il ricorso alla coltivazione per lotti privilegiando l’avvio delle operazioni di recupero ambientale contestualmente alla prosecuzione dell’attività estrattiva, pratica già seguita da numerose aziende del settore. Si pone inoltre l’attenzione sulla necessità di migliorare il livello qualitativo della progettazione dei piani di coltivazione, dei piani di recupero ambientale e degli interventi di riqualificazione delle aree estrattive dismesse; lo strumento individuato al tal fine è quello delle linee guida. Appare rilevante la previsione di predisporre le linee guida in collaborazione tra gli Assessorati dell’industria, della difesa dell’ambiente e degli enti locali, finanze e urbanistica seguendo la direzione della conciliazione degli interessi produttivi con quelli ambientali e paesaggistici. Si prevede inoltre, tra gli altri, anche il parere del Comune in cui ricade l’area da riqualificare per l’approvazione dei progetti di recupero e di riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività di cava; si ribadisce inoltre la disposizione contenuta nella L.R. 30/89 che subordina il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione ad adeguate garanzie a supporto dell’effettiva esecuzione del progetto di recupero o di riqualificazione ambientale.
Il PRAE della Regione Sardegna in corso di redazione propone un quadro pianificatorio delineato in coerenza rispetto ai contenuti dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale e rispetto agli Atti di indirizzo programmatico per il settore estrattivo emanati nel 2007. Appare opportuno precisare che i contenuti della Relazione generale allegata al PRAE risultano in parte superati dagli Atti di indirizzo emanati nel 2009 e in parte non risultano esplicitati trattandosi di uno strumento in elaborazione; sarà cura delle Norme tecniche di attuazione del PRAE concretizzare gli obiettivi in regole in occasione della stesura finale dello strumento di pianificazione.
Il processo di redazione del PRAE, in coerenza con i principi del PPR, ha comportato nella prima fase di pianificazione la preclusione di numerose aree dalla possibilità di esercitare l’attività di cava. Il Piano propone degli ambiti di pianificazione dell’attività estrattiva distinguendo tra le aree dove risulta consentito l’ampliamento e il completamento delle attività
15 “Modifica Delib. G.R. n. 37/14 del 25.9.2007. Atti di indirizzo per il settore estrattivo”. Documento disponibile su internet all’indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20091109101132.pdf; [ultimo accesso: luglio 2011].
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estrattive in essere nonché il reinserimento16 di quelle dismesse e le aree dove è consentita anche l’apertura di nuove attività di cava e la riattivazione di quelle dismesse. Emerge inoltre la volontà di introdurre un principio di compensazione ambientale e paesaggistica laddove si prevede che, nel giudizio di compatibilità ambientale per la prosecuzione dell’esercizio delle attività di cava, si debba tenere conto della possibilità di compensare la trasformazione di aree di valore paesaggistico e ambientale tramite il recupero di altre aree estrattive dismesse. Tale principio necessita tuttavia di ulteriori elaborazioni finalizzate ad individuare i siti dove risulta possibile realizzare tali meccanismi di compensazione e di approfondimenti volti ad esplicitarne le modalità attuative.
In linea con gli obiettivi prefissati il PRAE contiene una sezione dedicata ai Criteri per la buona
pratica di coltivazione e ai Criteri per la buona pratica di ricomposizione ambientale. In
particolare la sezione dedicata alla ricomposizione ambientale è finalizzata ad indirizzare gli interventi di recupero delle aree estrattive dismesse e delle discariche. Si indicano finalità e modalità generali di recupero con particolare attenzione nei confronti delle tecniche dell’ingegneria naturalistica.
Il PRAE indica inoltre i contenuti necessari per l’adeguamento dei Piani urbanistici comunali (PUC), tale quadro appare in linea con quanto previsto dall’articolo 11 della L.R. 30/89 che prevede l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PRAE.
In particolare è previsto che i PUC classifichino come zone omogenee D17 le aree dove è concesso, in relazione allo scenario delineato dallo strumento di pianificazione regionale, l’esercizio delle attività di coltivazione. Il PUC dovrà inoltre disciplinare la zona omogenea D e la destinazione finale dell’area; tuttavia l’attuazione di tale ultima previsione mostra alcune criticità sia in relazione alla difficoltà di stabilire a priori la destinazione finale dell’area sia in relazione alla necessità della approvazione di una variante urbanistica all’atto della cessazione dell’attività di coltivazione soprattutto se il Comune dovesse optare per un riuso funzionale. In tale ultima ipotesi la nuova destinazione urbanistica dovrà risultare coerente rispetto al quadro legislativo e pianificatorio sovraordinato vigente al momento della dismissione della cava e rispetto agli obiettivi di sviluppo locale prefissati. Un altro aspetto di rilevante interesse è rappresentato dall’obbligo di predisporre un Piano particolareggiato per quelle aree dove coesistono attività in esercizio e cave dismesse; il Piano particolareggiato è predisposto dal consorzio degli operatori interessati e, in caso di inadempienza, dalla pubblica amministrazione.
Tale quadro generale di recepimento delle disposizioni e dei contenuti del PRAE all’interno dello strumento di pianificazione comunale appare in linea con quanto disposto dalla L.R. 9/2006 che nella ripartizione di competenze tra Regione, Province e Comuni affida alla Regione
16 Il PRAE per reinserimento intende la ripresa dell’attività estrattiva finalizzata al recupero ambientale e al reinserimento paesaggistico dell’area.
17 Il Decreto Assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, “Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna” prevede che l’intero territorio comunale sia classificato dallo strumento urbanistico comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee: Zona omogenea A Centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale; Zona omogenea B Completamento residenziale; Zona omogenea C Espansione residenziale; Zona omogenea D Industriali, artigianali e commerciali; Zona omogenea E Agricole; Zona omogenea F Turistiche; Zona omogenea G Servizi Generali; Zona omogenea H Salvaguardia. C A P IT O L O 3
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il ruolo di coordinamento del settore e ai Comuni la determinazione della destinazione urbanistica delle aree. Appare importante evidenziare che in altri contesti regionali la Provincia riveste un ruolo a livello pianificatorio, nel quadro delineato il livello di pianificazione provinciale non risulta essere incisivo rispetto agli aspetti trattati.
Nonostante gli sforzi compiuti per disciplinare e pianificare il settore estrattivo a livello regionale si riscontrano alcune fondamentali criticità legate in primo luogo alla vigenza di una legge superata che necessita di essere integrata e resa attuale rispetto al vigente quadro legislativo e pianificatorio in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio. A tale criticità si affianca la mancanza di uno strumento di pianificazione delle attività estrattive capace di valorizzare le potenzialità economiche di tale importante e strategico settore produttivo e di conciliarle con le esigenze di tutela ambientale e del paesaggio, anch’esse risorse strategiche nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Il quadro pianificatorio delineato a livello regionale mostra la mancata attenzione nei confronti dei materiali storici e tradizionali e delle cave storiche.
3.6 La pianificazione paesaggistica regionale
Il D.Lgs. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii. (“Codice Urbani”) introduce a livello nazionale una
nuova e organica disciplina in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; in particolare la Parte terza del “Codice Urbani”, dedicata ai beni paesaggistici, interpreta i principi oggetto della “Convenzione europea del paesaggio” firmata a Firenze nel 2000 e ratificata a livello nazionale nel 2006. Il “Codice Urbani” sostituisce la previgente disciplina in materia di beni culturali e del paesaggio prevedendo, in particolare, che il territorio debba essere sottoposto a pianificazione paesaggistica (articolo 135).
Nella Regione Sardegna l’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004 coincide con un momento importante della pianificazione paesistica, infatti per effetto dell’annullamento di 13 dei 14 Piani Territoriali Paesistici (PTP, 1993) rimaneva in vigore il solo Piano Territoriale Paesistico n. 7 del Sinis18. La Legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia
per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, oltre ad introdurre delle
specifiche norme di salvaguardia, dispone la redazione e l’approvazione del Piano
Paesaggistico Regionale (articolo 1) in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004. Il Piano
Paesaggistico Regionale approvato nel 2006 si pone come strumento finalizzato a tutelare e valorizzare il paesaggio della Sardegna. Il PPR è stato redatto per stralci, risulta vigente il primo ambito omogeneo che interessa il territorio costiero.
18 I PTP furono approvati nel 1993 ma per effetto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1998 e del 20 ottobre 1998 e delle sentenze del TAR Sardegna dal n. 1203 al n. 1208 del 6 ottobre 2003 il territorio regionale risultava sprovvisto di pianificazione paesistica. Con l’adozione del PPR è stato revocato il D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 272, istitutivo del Piano Territoriale Paesistico n. 7 del Sinis.
Il PPR è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006 “L.R. n. 8 del 25.11.2004, art. 2, comma 1. Adozione del Piano Paesaggistico Regionale. Primo ambito omogeneo – Area Costiera.”.
Documento disponibile su internet all’indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20060606101041.pdf; [ultimo accesso: settembre 2011].
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