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REINTERPRETAZIONE DEI PAESAGGI ESTRATTIVI 5.1 Premessa

5.2 I fondi per il recupero delle aree di cava dismesse

L’analisi del contesto regionale ha messo in evidenza che la Regione Sardegna tramite l’istituzione del Fondo per il recupero delle aree di cava dismesse ha inteso favorire la messa in sicurezza dei siti estrattivi e il riutilizzo degli scarti di lavorazione tramite il recupero del materiale presente in discarica. Inoltre le politiche di progettazione paesaggistica attivate in ambito regionale, in linea con lo strumento di pianificazione paesaggistica, sono state incentivate tramite finanziamenti a favore dei Comuni che hanno interessato anche interventi sulle cave dismesse.

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Analizzando lo scenario a livello nazionale si evince che oltre il caso della Sardegna altre Regioni quali la Campania1, il Lazio2, la Lombardia3, le Marche4, il Veneto5, la Valle d’Aosta6, il Molise7, la Calabria8 e l’Umbria9 prevedono specifici contributi per la ricomposizione ambientale delle aree interessate dall’attività di cava.

Tali fondi finanziano interventi su cave dismesse prima dell’entrata in vigore dei dispositivi regionali che hanno introdotto l’obbligo del recupero al cessare dell’attività di coltivazione, i dispositivi normativi si riferiscono a periodi differenti in relazione al quadro normativo eterogeneo venutosi a creare a livello nazionale.

Il recupero ambientale obbligatorio dei siti estrattivi al cessare dell’attività, che attualmente si configura come un principio non negoziabile, è previsto in tutti i dispositivi regionali sull’attività di cava ed è a carico del cavatore che deve fornire adeguate garanzie in tal senso, il progetto di recupero diventa parte integrante del piano di coltivazione. In alcuni casi si introduce il concetto di recupero e reinserimento paesaggistico dell’area, del recupero per lotti e fasi successive al procedere della coltivazione e si incentiva la riqualificazione d’uso.

Le garanzie per il recupero e il riassetto dell’area avvengono anche tramite specifiche convenzioni tra l’ente pubblico e l’operatore privato che possono prevedere la cessione dell’area al patrimonio pubblico una volta accertata la sistemazione ambientale e paesaggistica dei luoghi (esempio Regione Marche10).

Le previsioni di finanziamento citate si configurano come una risposta alla situazione creatasi in assenza di disposizioni specifiche concernenti il recupero delle aree estrattive, si tratta di siti peraltro la cui coltivazione è avvenuta in assenza di un piano finalizzato al recupero per cui può risultare difficoltoso progettare gli interventi di ricomposizione ambientale e in particolare di riuso funzionale senza importanti rimodellamenti morfologici.

In generale i fondi dedicati al recupero delle aree estrattive dismesse privilegiano gli interventi in ambiti di particolare pregio paesaggistico, in aree protette, nei parchi e in aree limitrofe ai centri abitati; tali fondi incentivano sia il recupero ambientale e paesaggistico delle aree sia il riuso dei siti per finalità diverse (esempio: riuso produttivo, riuso turistico e riuso culturale).

I destinatari dei fondi e programmi non sono esclusivamente gli enti pubblici, in alcuni casi sono previsti finanziamenti a favore di interventi di iniziativa privata (esempio Regione Campania11, Regione Veneto12), tuttavia si rileva una costante indicazione, per quanto riguarda la priorità,

1 L.R. 54/85 , Articolo 29 “Interventi nelle aree di cava abbandonate”; Articolo 32 “Contributi regionali”.

2 L.R. 17/04, Articolo 15 “Contributo per il recupero ambientale”; Articolo 20 “Recupero ambientale delle cave dismesse”. 3 L.R. 14/98, Articolo 39 “Riassetto di cave cessate”.

4 L.R. 71/97, Articolo 17 “Convenzione tra imprenditori e comuni”.

5 L.R. 44/82, Titolo V “Aree di cava abbandonate o dismesse” (articoli 34 – 38).

6 L.R. 5/08, Titolo IV “Riassetto delle cave abbandonate”, Articolo 19 “Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse”. 7 L.R. 11/05, Titolo V “Aree di cava abbandonate o dismesse”, Articolo 23 “Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse”. 8 L.R. 40/09, Articolo 29 “Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi”.

9 L.R. 2/00, Articolo 12 “Contributo per la tutela dell’ambiente”. 10 L.R. 71/97, Articolo 12 “Autorizzazioni e concessioni”. 11 L.R. 54/85, Articolo 32 “Contributi regionali”. 12 L.R. 44/82, Articolo 37 “Contributi regionali”.

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nei confronti degli interventi proposti dagli enti territoriali; condizione di ammissibilità è la impossibilità di individuare un soggetto obbligato al recupero delle aree.

I programmi di intervento previsti, in linea generale, si basano sui censimenti delle cave operate dai Comuni, sui dati in possesso delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di coltivazione e sulle singole proposte operate dagli interessati, siano essi soggetti pubblici o soggetti privati.

Nei dispositivi legislativi analizzati si rileva che gli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cava dismesse possono trovare come fonte di finanziamento le risorse previste a carico dei cavatori (esempio: Regione Marche13, Regione Veneto14 e Regione Umbria15).

Oltre ai programmi di finanziamento previsti dalle leggi regionali in materia di attività estrattiva non appare di secondaria importanza la recente iniziativa assunta dalla Regione Puglia16, che ha inteso promuovere il recupero ambientale dei siti di cava tramite la “Selezione di interventi

per il recupero ambientale di cave dismesse” nell’ambito del PO Fesr 2007-201317, obiettivo

convergenza, asse II “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo

sviluppo”, linea di intervento 2.3 “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste”, azione 2.3.4

“Risanamento e riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive”, obiettivo “Interventi di

risanamento e riutilizzo ecosostenibile di aree estrattive dismesse esclusivamente di proprietà pubblica”.

Il bando è destinato a finanziare interventi proposti da enti locali della Regione Puglia su aree pubbliche dove non risulti possibile ricondurre l’obbligo del recupero ad altri soggetti, l’importo finanziato totale ammonta a € 10.000.000,00, ogni intervento potrà invece essere finanziato per un importo non superiore a € 1.000.000,00.

I criteri di selezione definiti per la scelta degli interventi attribuiscono un peso rilevante alla localizzazione del sito nell’ambito di aree protette naturali e alla sostenibilità ambientale dell’intervento, i criteri considerati sono rappresentati altresì dalla disponibilità di un livello di progettazione definitivo o esecutivo e dal contenuto innovativo del progetto. Particolarmente interessante l’attribuzione di un peso alla capacità dell’intervento di migliorare l’offerta di servizi pubblici, l’attrattività dell’area e di promuovere processi finalizzati alla condivisione dell’intervento da parte della popolazione locale sia nella fase attuativa sia in quella gestionale. È promossa inoltre la partecipazione alla realizzazione dell’intervento da parte di operatori privati tramite lo strumento della finanza di progetto.

Lo strumento utilizzato dalla Regione Puglia si propone di attuare degli specifici indirizzi che possono essere riassunti nei seguenti punti. In primo luogo si incentivano prioritariamente gli

13 L.R. 71/97, Articolo 17 “Convenzione tra imprenditori e comuni”. 14 L.R. 44/82, Articolo 20 “Convenzione fra imprenditori e comuni”. 15 L.R. 2/00, Articolo 12 “Contributo per la tutela dell’ambiente”.

16 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 22 luglio 2010. Documento disponibile su internet all’indirizzo:

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N123_22_07_10.pdf&anno=xli; [ultimo accesso: luglio 2011]. 17 Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale.

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interventi su aree protette, tale previsione risulta in linea con quanto disposto in altri contesti nell’ambito dei fondi dedicati al recupero delle aree di cava dismesse. La previsione contestuale di valutare la capacità dell’intervento di soddisfare i bisogni della collettività e di utilizzare la finanza di progetto manifesta la volontà di perseguire politiche di riutilizzo funzionale delle aree per destinarle alla fruizione pubblica, capaci di generare un rientro economico. La finanza di progetto rappresenta una delle modalità privilegiate dalle amministrazioni pubbliche per realizzare interventi tramite la compartecipazione privata.

Tabella 1 – Criteri e sottocriteri di selezione individuati nell’ambito del bando promosso dalla Regione Puglia

CRITERI SOTTOCRITERI

Recupero dei siti ricadenti nelle aree naturali protette 20

Contenuto innovativo del progetto 5

proposta finalizzata alla creazione di nuovi servizi pubblici che integrino l’offerta di servizi pubblici ovvero perseguano il loro ampliamento

4 contributo dell’intervento proposto al miglioramento del potenziale dell’attrattività dell’area, con particolare riferimento alla fruizione pubblica dell’area

3 Qualità della proposta

progettuale, con riferimento alla sostenibilità finanziaria del piano di gestione e alle modalità di fruizione pubblica dei siti recuperati

10

promozione di forme di concertazione per favorire il coinvolgimento della comunità locale nella definizione delle modalità realizzative dell’intervento e di gestione dei servizi nella fase di regime

3

disponibilità di progettazione definitiva 5

Cantierabilità dell’intervento valutazione della proposta sullo stato della progettazione disponibile

10

disponibilità di progettazione esecutiva 10

partecipazione finanziaria da parte del soggetto proponente pari al

15% del costo pubblico dell’investimento 5

Partecipazione finanziaria

dell’Ente proponente 15 per ogni punto percentuale di partecipazione finanziaria oltre il

15% (punti da 1 a 10) 10

partecipazione finanziaria da parte del soggetto privato pari al

15% del costo totale dell’intervento 5

Valorizzazione degli interventi generatori di entrate nette da realizzare attraverso lo strumento della finanza di progetto

15

per ogni punto percentuale di partecipazione finanziaria oltre il

15% (punti da 1 a 10) 10

Sostenibilità ambientale dell’intervento

(criteri di selezione VAS)

25

− ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica

− attitudine dell’intervento a mitigare le eventuali criticità ambientali presenti

− attitudine dell’intervento a tutelare, riqualificare e valorizzare le risorse naturali e paesaggistiche presenti

− misure connesse con la riduzione della produzione dei rifiuti e con lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività prevista − uso razionale delle risorse idriche

− sostenibilità energetica dell’intervento

− sostenibilità, ai sensi della L.R. 13/200818, di eventuali volumi edilizi previsti nel progetto

− grado di infrastrutturazione

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TOTALE 100

18 Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile”.

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