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Compatibilità delle disposizioni del MAE relative al diritto di difesa con le garanzie sovranazionali.

Passando all’analisi della compatibilità della decisione quadro 2002/584/GAI con le garanzie sovranazionali sancite nella CEDU e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea viene ricordato al 12º considerando del preambolo alla decisione quadro, relativo ai diritti del ricercato, che la decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea e contenuti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea segnatamente il Capo VI. Medesima logica è quella sottostante all’art. 1 par. 3 della decisione quadro secondo cui “l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi sanciti dall’art. 6 del trattato sull’Unione Europea non può essere modificato per effetto della presente decisone quadro“ I diritti del ricercato garantiti all’art. 11 appaiono ridotti al minimo, in quanto, si fa esclusivamente menzione del diritto ad essere assistito da un consulente legale e da un interprete conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, mentre non si fa menzione , contrariamente a quanto previsto nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo all’art. 6 e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici al contraddittorio e al diritto di difesa. Sulla base di quanto originariamente stabilito dall’art. 12 è l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a decidere se la

persona debba rimanere o meno in custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione. Non viene espressamente menzionato il diritto del ricercato alla verifica giudiziale del provvedimento di arresto, garanzia espressamente accordata, al contrario, dall’art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Appare evidente la necessità che il diritto del ricercato ad un controllo giudiziale della legalità della detenzione avrebbe dovuto essere menzionato come requisito ai fini dell’applicazione delle misure coercitive, poiché pare opportuno ricordare che l’adozione della decisione quadro non è stata preceduta da un preventivo avvicinamento o armonizzazione delle legislazioni nazionali e, conseguentemente, uno dei principali quesiti che la dottrina si è posta è cosa sarebbe accaduto se tali rimedi non fossero presenti o scarsamente effettivi nella legislazione dello Stato membro di esecuzione. Per quanto riguarda invece il diritto all’audizione dell’arrestato a cura dell’autorità giudiziaria di esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione, l’art. 14 non chiarisce né la modalità, né la natura, né la funzione di tale esecuzione e si può certamente affermare che sarebbe stato necessario un esplicito riferimento al fatto che tale audizione è diretta a verificare la legalità della detenzione come espressamente previsto dall’art. 5 part. 4, dall’art. 13 della CEDU e dall’art. 47 della

CDFUE.72 Nonostante la Corte di Giustizia chiamata a sindacare la validità della decisione quadro in termini del rispetto dei diritti fondamentali abbia sancito che essa non viola i diritti fondamentali, in quanto, pur abolendo ai fini della consegna la verifica dell’applicazione del principio della doppia incriminazione da parte degli Stati membri per 32 categorie di reati come previsto all’art. 2 numero 2 decisione quadro, rimette ai sensi dell’art. 1 alla competenza degli Stati la definizione delle pene nel rispetto del sopracitato art. 6. Nonostante ciò e nonostante quanto espressamente affermato dai considerando 12 e 13, come sottolineato nel paragrafo introduttivo del mandato d’arresto europeo, si può ritenere che le disposizioni relative ai diritti fondamentali risultino piuttosto sterili soprattutto in un ambito dove l’impatto sui diritti del soggetto e sulla libertà personale dello stesso è molto alta.73 Tale decisione quadro è volta a favorire la celerità e semplificazione delle procedure di consegna, la Commissione ed il Consiglio hanno ritenuto sicuramente necessario un test di proporzionalità per l’impiego dello strumento, pur lasciando nelle mani dell’autorità di emissione tale controllo di proporzionalità lasciando all’autorità di esecuzione un limitato utilizzo del controllo

72 LUGATO M. La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d'arresto europeo (36) in Riv. dir. internaz., fasc.1, 2003, da p. 7 a p. 9.

73 SAVY D., La tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi generali del diritto dell'unione nella disciplina del mandato d’arresto europeo, in Dir.pen.cont

giurisdizionale che per essa rimane a livello formale.74 Un ulteriore punto critico relativo alla stessa decisione quadro si può certamente rinvenire, come precedentemente citato, nella mancata armonizzazione preventiva delle legislazioni nazionali che ha rappresentato un problema concernente la legittimità del mandato di arresto europeo in quanto appare che quanto riportato nell’art. 1 par. 2 della decisione quadro finisca, non solamente per applicarsi alla decisione giudiziaria, ma alle regole processuali sostanziali sulla base delle quali la decisione è stata emessa, per le quali però non si era inizialmente previsto alcun riavvicinamento.75 Si sono rinvenute in

realtà in sede di implementazione della decisione quadro molteplici differenze. Conseguentemente ad un continuo rimando al diritto interno attraverso cui vengono riconosciute prerogative più o meno ampie con riguardo alle modalità con cui si assicura che il consenso prestato alla consegna sia genuino e non coartato o al diritto ad essere ascoltato o interrogato da parte dell’ autorità giudiziaria emergono disparità a seconda del Paese in cui si viene arrestati, ciò comporta un’autentica violazione del principio di uguaglianza.76 Le teorie

secondo cui le lacune in tema di diritti del ricercato si possano superare in via interpretativa, considerata la sottoposizione della decisione

74 MARIN L. EFFECTIVE AND LEGITIMATE? Learning from the Lessons of 10 Year of Practice with the European Arrest Warrant in New Journal of European Criminal Law 1° settembre 2014, p. 330-346.

75 Cfr. LUGATO M. La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d'arresto europeo (36) in Riv. dir. internaz., fasc.1, 2003, p. 10.

76 MASTRIA G., Mandato d’Arresto Europeo: diritti fondamentali e perduranti profili di criticità, in Cammino Diritto, 31 gennaio 2020.

quadro alle norme sui diritti fondamentali contenute nel Trattato Istitutivo dell’Unione Europea, non appare condivisibile poiché occorre verificare quali sono i mezzi che l’individuo ha a disposizione per far valere i propri diritti fondamentali in relazione ad un mandato d’arresto europeo. Per quanto riguarda il ricorso alla Corte di Giustizia è comunque necessario che sia il giudice nazionale a sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte stessa e l’individuo non ha un accesso diretto alla giurisdizione di legittimità. Per quanto riguarda invece la possibilità dell’individuo di appellarsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è noto come essa funzioni ex post rispetto alla violazione del diritto fondamentale con riguardo a relazioni che abbiano già prodotto effetti lesivi non di rado irreversibili richiedendosi per l’operatività del rinvio pregiudiziale, infatti, il previo esaurimento dei ricorsi interni. Pertanto la Corte non sarà in grado di fornire un rimedio tempestivo per il destinatario del mandato d’arresto europeo.77 In

conclusione, si può ragionevolmente affermare che sarebbe stato opportuno una più specifica e dettagliata previsione delle garanzie, in quanto come precedentemente ricordato, manca un riferimento al diritto a preparare un’adeguata difesa e ad impugnare il provvedimento emesso dinanzi ad un altro organo giurisdizionale; garanzie espressamente previste nella CEDU e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Nonostante la previsione della

77 Cfr. LUGATO M. La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d'arresto europeo (36) in Riv. dir. internaz., fasc.1, 2003, da p.13 a p. 16.

clausola di non regressione per cui, come già citato, nessuna disposizione può essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali previsti dalla Carta e dalla CEDU ed è sempre possibile per gli Stati membri garantire attraverso gli standard fissati nelle loro carte costituzionali uno standard di tutela più elevato dei diritti della persona. Si può ragionevolmente ritenere che in un ambito come quello della cooperazione giudiziaria, dove si è di fronte ad un forte impatto sui diritti e sulla libertà personale dell’individuo, sarebbe stato più opportuno collocare nella parte dispositiva una tutela più dettagliata.78

78 Cfr. MASTRIA G., Mandato d’Arresto Europeo: diritti fondamentali e perduranti profili di criticità, in Cammino Diritto, 31 gennaio 2020.

Capitolo 2

Le garanzie difensive previste nella disciplina