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La disciplina delle decisioni emesse in absentia nella giurisprudenza della Suprema Corte

Le garanzie difensive previste nella disciplina nazionale di implementazione del MAE alla luce

2. La disciplina delle decisioni emesse in absentia nella giurisprudenza della Suprema Corte

La prima pronuncia relativa ai processi celebrati in absentia è la sentenza n. 49084 della Corte di Cassazione, Sezione Penale del 5 dicembre 2013 di cui è destinatario un cittadino rumeno nei cui confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo dalla Procura di Carei in Romania218. L’interessato aveva proposto ricorso alla

Suprema Corte contestando il riconoscimento della sentenza straniera sulla base di due eccezioni differenti: la prima concerneva una violazione dell’art. 730 c.p.p. e con la seconda il ricorrente sosteneva che sussistesse un motivo di rifiuto del MAE poiché il processo si era svolto in contumacia.

La Corte, con riguardo al primo motivo, afferma che l’esecuzione della sentenza estera riceve una regolamentazione del tutto peculiare in quanto essa non deve essere riconosciuta dallo Stato di esecuzione, ma la sua esecutività discende dalla legge d’implementazione della decisione quadro istitutiva del mandato di arresto europeo.

Per ciò che concerne invece il secondo motivo di ricorso, la Corte rileva la carenza di interesse ad impugnare dell’imputato poiché lui stesso aveva chiesto che la condanna venisse eseguita in Italia, motivo

per cui, conclude la Corte, si può ragionevolmente sostenere che questi avesse accettato gli effetti della decisione.

Inoltre, rifacendosi alla sentenza Melloni, la Corte di Cassazione chiarisce che l’art. 4 bis deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria di esecuzione nei casi indicati dall’articolo medesimo subordini l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.219

Una successiva sentenza nell’ambito dei provvedimenti emessi in

absentia è la sentenza della Cassazione Penale del 10 novembre 2016

in cui il ricercato aveva dedotto davanti al Tribunale romeno di Botosani di non aver ricevuto le notifiche del processo poiché esse erano avvenute mediante affissione presso il Tribunale e comunque di non aver potuto partecipare al processo perché all’epoca era costretto in carcere in Italia; nonostante ciò la Corte aveva sostenuto che egli avesse coscientemente deciso di essere assente ed aveva disposto la consegna del ricercato salvo il suo diritto di chiedere, una volta consegnato alla Romania, un nuovo processo.220

219 BERTOLUCCI M.A. La Cassazione in tema di riconoscimento delle decisioni straniere, contumacia e mandato di arresto europeo,8 aprile 2014.

La Corte, dirimendo il quesito con motivazione semplificata221, sostenne di aver rispettato le condizioni di cui all’art. 19 della legge n. 69/2005 poiché l’ordinamento italiano prevede la possibilità di richiedere un nuovo processo, motivo per cui non era necessario verificare che tale possibilità fosse consentita effettivamente nel singolo caso. La Corte ha però in questo caso omesso di approfondire la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che aveva affrontato una questione analoga nella sentenza emessa nei confronti di Pawel

Dworzecki, in accordo con la maggior attenzione che la Corte di

Giustizia pone in tema di tutela di diritti individuali. La Corte avrebbe dovuto, infatti, verificare se risultasse integrato il requisito dell’effettiva conoscenza del processo e, di conseguenza, avrebbe dovuto porsi l’interrogativo se, in tal caso, potesse considerarsi sufficiente la possibilità di richiedere un nuovo giudizio. I giudici di Lussemburgo sanciscono infatti che l’interessato sia informato ufficialmente, o con altri mezzi, della data e del luogo fissati per il processo in modo tale che possa essere inequivocabilmente stabilito che l’interessato fosse al corrente del processo fissato.222 Le possibilità

di eseguire una decisione emessa al termine di un procedimento svoltosi in absentia è rimessa infatti a tassative ipotesi che permettano

221 Tale tipologia di motivazione viene disposta dal giudice laddove ravvisi la

manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. Essa può consistere in un riferimento al punto di fatto o diritto ritenuto risolutivo.

222 CHELO A. Mandato di arresto europeo- La Corte di Cassazione ignora la Corte di Giustizia in materia di procedimento in absentia. in Giur.it.5,1227.

di comprendere se il soggetto abbia inequivocabilmente rinunciato a presenziare al proprio processo, come richiesto dall’art. 8 della direttiva 2016/343, non potendo bastare la possibilità di ottenere un nuovo giudizio o di proporre impugnazione dopo che la consegna ha avuto seguito sulla base di un provvedimento che non è stato mai legalmente comunicato ed è stato adottato a conclusione di un giudizio di cui non si è avuto conoscenza e che, conseguentemente, non può ritenersi equo. Sarebbe necessaria in tal caso, un’indagine concernente l’equità del processo a seguito della quale, in caso di esito negativo, il giudice nazionale dovrebbe rilevare la mancata integrazione dell’art. 19 l. 69/2005 e quindi l’iniquità del processo celebrato.

In conclusione, si ritiene che, come sostenuto in dottrina223, l’interpretazione giurisprudenziale avrebbe dovuto adeguarsi alla volontà del legislatore europeo con rafforzamento della volunptas

legis ascrivibile alla normativa europea volta a rafforzare i diritti

dell’individuo, ed in particolare, il diritto a presenziare al proprio processo.224

Il medesimo quesito viene affrontato dalla Corte nella sentenza n. 1741 del 2017 in cui la Corte di Appello di Messina autorizzava la consegna ad opera dell’autorità giudiziaria romena di un condannato

223 CHELO A. Mandato di arresto europeo- La Corte di Cassazione ignora la Corte di Giustizia in materia di procedimento in absentia. in Giur.it.5,1227. 224 Cfr. CHELO A. Mandato di arresto europeo- La Corte di Cassazione ignora la Corte di Giustizia in materia di procedimento in absentia. in Giur.it.5,1227.

per furto aggravato alla pena di 2 anni e 4 mesi.225 Quest’ultimo proponeva ricorso lamentando la viziata notificazione dell’atto e la mancata acquisizione di copia integrale della sentenza di condanna, condizione che avrebbe impedito di verificare l’esistenza di cause ostative alla consegna e l’impugnazione straordinaria delle sentenze contumaciali in Romania. La Corte ha però dichiarato inammissibile il ricorso sostenendo che se, nonostante la mancata trasmissione di copia integrale della sentenza, il mandato sia corredato da ulteriore documentazione che consenta di acquisire gli elementi necessari per la decisione si possa comunque dare corso all’esecuzione del mandato e per di più la Corte ha sostenuto che dalle informazioni trasmesse dall’autorità giudiziaria romena egli aveva effettivamente ricevuto la notificazione a mezzo di posta e che si potesse escludere la sussistenza di una particolare condizione che permettesse l’applicazione del particolare regime previsto per le condanne pronunciate in absentia.226

La posizione assunta dalla Corte nella prima pronuncia227 sembra essere condivisibile, in quanto la ratio della decisione quadro 2009/299 GAI ed in particolare dell’art. 4 bis hanno come principale scopo quello di evitare che lo strumento del mandato d’arresto sia utilizzato per eseguire una sentenza intervenuta al termine di un processo non equo. In tal caso, il motivo adotto dal ricorrente non può

225 Cass., pen., Sez. VI, 16 gennaio 2017 n. 1741.

226 Le sentenze pronunciate in absentia e la documentazione necessaria nel mandato d’arresto europeo, in Dir. Giust. 17 gennaio 2017.

avere rilevanza poiché la persona stessa aveva accettato che la pena comminata nella sentenza fosse eseguita in Italia. Contrariamente a quanto sostenuto per la prima, il decisum della Corte non appare conforme alla disciplina del processo in absentia a livello europeo. A questo proposito si ricorda che l’art. 4 bis della decisione quadro 2009/299/GAI ha come fine principale quello di fornire motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni al termine di un processo in cui l’interessato non è comparso. L’art. 19 della legge italiana di implementazione del mandato d’arresto europeo, dal canto suo, traspone nell’ordinamento italiano le ipotesi, tassativamente previste, in cui è possibile riconoscere una sentenza intervenuta a seguito di un processo in absentia, condizione che deve sempre discendere da una rinuncia tacita o espressa, ma inequivocabile del diritto di partecipare al proprio processo. Tale condizione non può però considerarsi integrata in tal caso poiché, innanzitutto, dall’art. 8 l. 69/2005 viene stabilito che non rileva il diritto di impugnare il provvedimento o poter richiedere un nuovo giudizio se il processo al cui termine è stata emessa la sentenza che è alla base del MAE non si è svolto nel rispetto dei presupposti minimi del predetto art. 8, in quanto non può ritenersi integrata né la condizione di cui all'art. 19 lett. a) poiché non sono state fornite delle informazioni da parte dell'autorità giudiziaria emittente che possano far presumere che il destinatario del MAE sia stato informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo, né può essere considerato come

sufficiente riconoscere la possibilità all’interessato di ottenere la notifica del provvedimento ed il diritto ad un nuovo giudizio. Per ciò che concerne la pronuncia n. 1741 del 2017 relativamente al secondo motivo di ricorso si ritengono integrate le ipotesi previste dalle lettere a) ed c) dell’art. 6 d.lgs. 10/2021 secondo cui è possibile l’esecuzione di una condanna pronunciata in absentia quando l’interessato è stato citato personalmente a mani proprie, come nel caso in esame essendovi notifica a mezzo di posta, o con altre modalità comunque idonee garantire inequivocabilmente che quest’ultimo fosse a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che tale decisione avrebbe potuto essere presa a suo carico. Inoltre, si può argomentare, concordemente a quanto previsto dalla lettera d) art. 6, che la Romania avrebbe comunque assicurato all'interessato la possibilità di ottenere, a seguito della consegna, la notifica del provvedimento ed il diritto ad ottenere un nuovo giudizio. Quindi da cui si può ragionevolmente ritenere che non vi sia stata ingiusta lesione del diritto di difesa.228

228 Cfr. CHELO A. Mandato di arresto europeo- La Corte di Cassazione ignora la Corte di Giustizia in materia di procedimento in absentia. in Giur.it.5,1227.

3. La

portata

del

diritto

al

difensore

nella