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Il diritto al difensore nella sentenza AT C Lussemburgo e Huzuneanu C Italia

Le garanzie difensive previste nella disciplina eurounitaria del mandato d’arresto europeo alla

4. Il diritto al difensore nella sentenza AT C Lussemburgo e Huzuneanu C Italia

Nel 2015 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riconosce al

ricorrente A.T. che il diritto all’assistenza di un difensore deve essere garantito sin dall’interrogatorio dell’indagato con la polizia.96

Il soggetto A.T. era infatti stato arrestato nel Regno Unito sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità

lussemburghesi che lo accusavano di stupro e abuso sessuale di un minore.

L’interessato era stato interrogato dalla polizia al suo arrivo in Lussemburgo senza l’assistenza di un legale che sarà incaricato di assisterlo solo dal giorno successivo quando verrà interrogato da un giudice istruttore. Egli era stato condannato dal Tribunale nazionale sulla base delle dichiarazioni che il ricorrente aveva fornito nel suo primo contatto con la polizia.

La Corte di Strasburgo ha ritenuto sussistente una violazione del diritto all’assistenza difensiva e del diritto all’equo processo ex art 6 paragrafo 3 in quanto, nell’interrogatorio davanti alla polizia, l’accusato non era stato assistito da un avvocato. Inoltre, la Corte precisa che gli indagati sono liberi di organizzare la propria difesa sin da prima della prima comparizione dinanzi al giudice scegliendo la propria strategia difensiva che inciderà sull’andamento di tutto il procedimento penale potendo, per esempio scegliere di esercitare il proprio diritto di rimanere in silenzio.97

Dalla sentenza Salduz98 in poi l'accusato e l'imputato devono sempre

essere informati dei loro diritti anche l’informazione se può essere, in alcuni casi, rimandata per determinate cause e per interessi preminenti.99

In pratica viene riconosciuta una violazione dell'art. 6 solo se la dichiarazione ha effettivamente avuto un’influenza sulla condanna, altrimenti tale violazione non sarebbe stata riconosciuta. Quando non siamo in presenza di interessi preminenti la Corte in Ibrahim100 ha sancito che vi è una presunzione di violazione dell'art. 6 riguardo

97COSTA RAMOS V. THE RIGHTS OF THE DEFENCE ACCORDING TO THE ECtHR An Illustration in the Light of A.T. v. Luxembourg and the Right to Legal Assistance, New Journal of European Criminal Law, vol. 7, 4, pp. 397-417. 98 Nella sentenza Salduz c. Turchia, la Corte Edu ha sancito che il diritto

all’assistenza difensiva deve essere garantito sin dal primo interrogatorio della polizia al sospettato, a meno non vi siano interessi preminenti che legittimo una restrizione al diritto di difesa.

99 Corte EDU, Grande Camera, 27 novembre 2008, Ricorso 36391/02.

100Ibrahim e altri v. Regno Unito [GC], ricorsi n. 50541/08, 50571/08, 50571/08,

all'uso di dichiarazioni auto indizianti, ma viene lasciata aperta la possibilità al governo di provare il contrario. Viene comunque ribadita la necessità di una analisi dell'equità del processo nel suo complesso, è stato sancito che se la prova non ha influenza sulla condanna non verrà riconosciuta la violazione dell'art. 6 CEDU poiché non si può dire che abbia irrimediabilmente pregiudicato i diritti di difesa. La Corte rinverrà una violazione dell'art. 6 dovuta ad un uso di prove ottenute in violazione delle medesime disposizioni relative al diritto ad una assistenza legale prima del processo come è successo al quarto ricorrente nel caso Ibrahim in cui è stata riconosciuta una violazione del diritto all'assistenza pre dibattimentale, non solo perché le dichiarazioni del soggetto avevano fortemente inciso sulla condanna, ma anche poiché lo avevano reso un sospettato e avevano corroborato il successivo insieme di prove che hanno portato alla sua condanna. Pare opportuno sottolineare che la Corte ha probabilmente, nel caso

Ibrahim, dato rilevanza anche al fatto che la legge nazionale

riguardante l'ammissibilità della prova, riteneva che non fosse da escludere la prima dichiarazione. L'autore Vânia Costa Ramos, commentando la sentenza, sostiene che sarebbero necessarie di regole più stringenti che andassero a definire tassativamente quando è possibile escludere che vi sia una violazione del diritto all'assistenza legale per rendere tale diritto effettivo.

Alcuni autori hanno sostenuto che la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione dell'art. 6 perché A.T. si era dichiarato innocente.101

La logica sottostante al ragionamento della Corte è che in mancanza di una confessione l'assenza di un difensore non fa nessuna differenza. L'autore sostiene una linea più garantistica in quanto, concordemente a quanto previsto dall'art. 12 della direttiva 2013/48 che si riferisce alle dichiarazioni e non semplicemente alle confessioni; sottolinea che una persona può compromettere la propria posizione in altri modi, ossia, parlando confusamente sotto pressione, danneggiare la propria credibilità contraddicendosi in un confronto vis a vis con i propri testimoni.

Alcuni autori seguendo questa linea hanno sottolineato che A.T. ha cambiato la sua versione durante i procedimenti e che le sue dichiarazioni dove aveva negato le accuse furono usate contro di lui. Si tratta di un’utile aggiunta rispetto a quello che era stato precedentemente riconosciuto in cui venivano presi in considerazione il totale silenzio dell’accusato o confessioni vere e proprie. L'indirizzo giurisprudenziale suggerito dalla Corte EDU ha però trovato opposizioni in particolare in Spagna, Francia e Lussemburgo dove si è sostenuto che l'assistenza legale non è effettiva quando l'avvocato

101 TINSLEY A. A.T. v Luxembourg: the start of the EU-ECHR story on criminal defence rights, «eulawanalysis.blogspot.com/2015/05/at-v-luxembourg-start-of-eu-

non ha accesso al fascicolo prima dell'interrogatorio per assistere il cliente essendo sufficientemente informato.102

Successivamente, nella sentenza del 2016 la Corte di Strasburgo è tornata sull’ argomento ed ha chiarito l’ambito e la portata del diritto all’assistenza di un difensore. Si tratta, in particolare, della sentenza

Huzuneanu c. Italia del 1settembre 2016, che ha ad oggetto un

procedimento emesso nei confronti di un cittadino rumeno condannato dalla Corte di Assisi di Roma il 15 marzo 2004 a 28 anni di reclusione.103

Venne proposto appello alla Corte di Appello di Roma nel 2005 attraverso un difensore nominato d'ufficio. Il 19 dicembre 2005 venne emanato un mandato di arresto internazionale. La vicenda Huzuneanu è sicuramente una vicenda molto complessa che ha comportato anche un dialogo costante a distanza tra le Corti italiane e quelle europee, infatti l'Italia dalla sentenza Colozza c. Italia104 del 1985 era stata

condannata più volte perché la normativa nazionale non soddisfaceva lo standard minimo richiesto dalla Convenzione per quanto riguardava le garanzie accordate all'imputato che dimostrasse che la sua assenza al processo fosse dovuta a cause a lui non imputabili. Con la legge 67 del 2014 infatti, riguardante i procedimenti in contumacia, non veniva accordata all'imputato alcuna remissione in termini o alcuna riapertura

102 TINSLEY A. A.T. v Luxembourg: the start of the EU-ECHR story on criminal defence rights, «eulawanalysis.blogspot.com/2015/05/at-v-luxembourg-start-of-eu-

echr-story.html», 17 maggio 2015.

103 Corte EDU, Prima Sezione, 1settembre 2016, Ricorso 36043-08. 104 Corte EDU, 18 ottobre 2006, Colozza c. Italia.

del procedimento a suo carico perché l'individuo condannato non poteva ottenere che l'autorità giudiziaria deliberasse nuovamente dopo averlo ascoltato sulla fondatezza dell'accusa in fatto o in diritto quando egli non ha espressamente rinunciato a comparire e difendersi o non è stato accertato che abbia avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia. La Corte EDU ha per questo costantemente ritenuto sussistente un ''diniego di giustizia'' da parte dello Stato italiano. In effetti è in ragione di ciò che si è addivenuti all’abrogazione dell’istituto della contumacia. In particolare, con la sentenza n. 317 del 30 novembre 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 175, comma 2, nella parte in cui non consentiva la restituzione in termini dell’imputato, che non aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento o provvedimento nei termini per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale. Successivamente con l’introduzione dell'art. 420 bis c.p.p. il legislatore ha sancito che il giudice procede in assenza dell’imputato, se egli libero o detenuto che sia, non è presente e ha espressamente rinunciato ad assistervi. Il giudice procede in assenza in quattro ulteriori ipotesi: «quando l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio nel corso del procedimento ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento, o si è volontariamente sottratto alla

conoscenza del procedimento, o di atti del medesimo.»105 In precedenza, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva ritenuto che il ricorrente non potesse beneficiare della riapertura del processo in quanto l'avvocato di ufficio aveva già esperito tutte le vie di ricorso disponibili.106 Con riferimento al rinvio pregiudiziale a nulla servì la

dichiarazione di incostituzionalità dell'art.175 del c.p.p. in quanto la Corte di Appello sostenne che fossero scaduti i termini per la promozione della questione di legittimità costituzionale da parte dell'imputato.107

Conseguentemente il sign. Huzuneanu promosse ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che lo accolse ritenendo sussistente la violazione dell'art. 6 paragrafo 3 CEDU perché «informare qualcuno dell’azione penale intentata nei suoi confronti costituisce un atto giuridico di un’importanza tale da dover rispondere a delle condizioni di forma di merito atte a garantire l’esercizio effettivo dei diritti dell’imputato, e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può bastare», inoltre la Corte aggiunse che «ciò potrebbe avvenire, ad

esempio, quando un imputato dichiara pubblicamente o per iscritto di

105 CANESTRINI N. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Note a margine sul processo contumaciale italiano visto da Strasburgo, alla luce di Huzuneau c. Italia (CEDU, 1settembre 2016), in Gius. Pen. Web., 9 novembre 2016. 106 Corte di Cassazzione S.S U.U. ricorso n. 6026 7 febbraio 2008.

107 MASCIA A. Nel caso Huzuneanu c. Italia,La Corte europea dei diritti dell'uomo accerta la violazione del diritto a un equo processo a causa della mancata

riapertura di un processo penale celebrato in contumacia,

«antonellamascia.wordpress.com/2018/01/31/nel-caso-huzuneanu-c-italia-la- corte-europea-dei-diritti-delluomo-accerta-la-violazione-del-diritto-a-un-equo- processo-a-causa-della-mancata-riapertura-di-un-processo-penale-celebrato-in- co», 31 gennaio 2018.

non voler dare seguito agli interpelli di cui è venuto a conoscenza da fonti diverse dalle autorità o quando riesce a sottrarsi ad un tentativo di arresto, o ancora quando vengono sottoposti all’attenzione delle autorità dei documenti che dimostrano inequivocabilmente che egli è a conoscenza del procedimento pendente nei suoi confronti e delle imputazioni a suo carico”, non potendo peraltro bastare, ad esempio,

lo stato di irreperibilità presso la residenza con conseguente dichiarazione di latitanza con relativa nomina di un avvocato d’ufficio, anche quale domicilio legale per le notifiche».108 In conclusione la Corte EDU sostiene che il diritto di difesa non può essere limitato al punto da costituire un sacrificio puro e semplice perché un processo qualunque sia la sua durata non può essere giusto se carente sotto il profilo delle garanzie sia del diritto al contraddittorio, sancito dall'art. 111 Cost., sia del diritto di difesa riconosciuto all'art. 24 Cost., e quindi non conforme al modello costituzionale .109 Tale sacrificio non può

infatti essere giustificato con il pretesto di bilanciare tale diritto con il diritto alla ragionevole durata e il divieto di bis in idem.110

108 Cfr. CANESTRINI N. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Note a margine sul processo contumaciale italiano visto da Strasburgo, alla luce di Huzuneau c. Italia (CEDU, 1settembre 2016)”, in Gius. Pen. Web., 9 novembre

2016.

109 Cfr. MASCIA A. Nel caso Huzuneanu c. Italia,La Corte europea dei diritti dell'uomo accerta la violazione del diritto a un equo processo a causa della mancata

riapertura di un processo penale celebrato in contumacia,

«antonellamascia.wordpress.com/2018/01/31/nel-caso-huzuneanu-c-italia-la- corte-europea-dei-diritti-delluomo-accerta-la-violazione-del-diritto-a-un-equo- processo-a-causa-della-mancata-riapertura-di-un-processo-penale-celebrato-in- co», 31 gennaio 2018.

110 CASIRAGHI R. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sguardo di insieme (giugno-settembre 2016), in Riv. it. dir. proc. pen. 2016 fascicolo 3 p. 2014-2015.