• Non ci sono risultati.

Il diritto all’assistenza difensiva il caso Beuze c Belgio

Le garanzie difensive previste nella disciplina eurounitaria del mandato d’arresto europeo alla

6. Il diritto all’assistenza difensiva il caso Beuze c Belgio

Nel caso in esame del 9 novembre 2018 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha l'opportunità di sancire accuratamente ancora una volta la portata, l'effettività e l'ambito applicativo del diritto di accesso ad un difensore.130

Il signor Beuze era stato arrestato dalla polizia belga per l'omicidio della sua fidanzata. Era stato interrogato una prima volta davanti alla polizia e una seconda volta davanti al PM senza che egli fosse sufficientemente ed in modo chiaro e diretto informato del suo diritto al silenzio con le relative conseguenze riguardanti le dichiarazioni auto indizianti e il suo diritto all'accesso ad un difensore.

Solamente al secondo interrogatorio gli fu chiesto se avesse precedentemente nominato o meno un difensore ed egli aveva negato di averlo nominato.

129 MIRIANASHVILI G. “What is Meant by the “Manifestly Deficient” Protection of the Fundamental Rights for the Purposes of the Extradition Quasi-European System?

The case law of the European Court of Human Rights does not explain the con”,

Journal of Law, No2, 2019.

La causa in esame può ragionevolmente considerarsi centrale per la determinazione della portata e dell'ambito applicativo del diritto all'assistenza difensiva in quanto deve essere analizzata congiuntamente alle precedenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo come la sentenza Salduz e Ibrahim e altri, in quanto, mentre nella prima era stata senza dubbio affermata la sussistenza di tale diritto sin dalle fasi iniziali del procedimento, ossia, l'arresto e il successivo interrogatorio da parte della polizia, nella seconda si è sostenuto che fosse necessario adottare un doppio test di valutazione, vale a dire, inizialmente valutare se vi fossero degli interessi preminenti che andassero a legittimare la restrizione del diritto al difensore e in un secondo luogo verificare se la restrizione non presentasse carattere generale obbligatorio. Si guardava, cioè, all'equità del procedimento nel suo complesso sulla base di una lista di fattori considerati però non esaustivi dalla giurisprudenza nella sentenza Ibrahim c. Regno Unito; se la restrizione presentava invece carattere statutario e sistematico essa era sufficiente ad affermare a livello presuntivo la presenza di una violazione dell'art. 6 CEDU come sostenuto dalla giurisprudenza Salduz.131

Le restrizioni al diritto di difesa sono legittime solo in circostanze eccezionali e se si tratta di una deroga temporanea dovuta alla

131 CELIKSOY E. Overruling ‘the Salduz Doctrine’ in Beuze v Belgium: The ECtHR’s further retreat from the Salduz principles on the right to access to lawyer,

peculiarità del caso in esame, tuttavia ciò non si può considerare sussistente nel caso Beuze c. Belgio.

A questo punto ci si aspetterebbe ragionevolmente che la Corte, avendo constatato la presenza di una restrizione di carattere generale e obbligatorio nelle misure legislative belghe non giustificata dai validi motivi, avesse sancito la sussistenza di una violazione di cui all'art. 6 CEDU. Al contrario i giudici della Corte di Strasburgo hanno proseguito il loro vaglio, passando al secondo livello del test secondo i criteri elaborati nella sentenza Ibrahim. È stata verificata infatti l'equità complessiva del procedimento con valutazioni riguardanti lo stato di vulnerabilità dell'accusato, le circostanze che hanno portato all'ammissione delle prove in giudizio, il quadro normativo di riferimento e la capacità dell'imputato di confutare le prove a suo carico, nonché la natura auto incriminatoria delle dichiarazioni rese in assenza del suo avvocato.

La Corte ha ritenuto sussistente la violazione pur sostenendo che dichiarare sussistente la violazione fosse di per sé sufficiente come misura di soddisfazione per il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente. Il ragionamento adottato dalla Corte non appare però condivisibile perché in presenza di una restrizione del diritto di difesa che deve essere garantito sin dall'arresto del soggetto indagato, il quale come già sottolineato, deve essere informato in un tempo ragionevole della natura dell'accusa del suo diritto all'assistenza difensiva, del suo diritto al silenzio e alle conseguenze relative alle dichiarazioni auto

indizianti. Una restrizione è possibile solamente in presenza di «compelling reasons» e nel caso vi sia una restrizione di carattere normativo vi è una presunzione automatica di violazione del diritto di difesa del ricorrente. La sentenza che avrebbe dovuto rappresentare un’evoluzione del livello di tutela accordato al diritto di difesa ha in realtà rappresentato un passo indietro nella tutela del diritto al difensore.132

Secondo altri autori, fra cui Gaetano De Amicis, la Corte ha limitato l’accertamento all’eventuale violazione del diritto all’equo processo focalizzando l’attenzione riguardo all’assenza di un avvocato durante il periodo custodiale, ed ometteva però di analizzare le conseguenze dell’assenza del difensore con riguardo agli interrogatori di polizia, agli esami condotti dal giudice delle indagini e agli altri atti compiuti nel successivo procedimento. La Corte Europea, secondo l’analisi di questi autori, ha ritenuto l’intero procedimento non equo non a causa di ciascuno di questi fattori separatamente considerato, ma ha operato una valutazione con riguardo a tutti gli elementi sopracitati. 133

132 DI MAGGIO P. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo propone una versione “debole” del diritto di accesso al difensore? In Cass. Pen. Fascicolo 3, 2019 p. 1271-

1285

133 DE AMICIS G., La restrizione del diritto di accesso al difensore costituisce violazione dell’art. 6 CEDU solo quando compromette la globale equità del processo, In Cass. Pen. Vol. 3, p. 1270-1271.

7. Una garanzia preliminare per l’esercizio del diritto di