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Mandato d’arresto europeo e diritto di difesa

4. I Principi costituzionali sul diritto di difesa

Con riferimento ai principi costituzionali che delineano il diritto di difesa, il primo da annoverare è senza dubbio l’art. 24 Cost. che è stato inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona e concerne ogni stato e grado del procedimento. Esistono due ampie categorie in cui poter ricondurre una serie di ulteriori garanzie: la prima è una componente fondamentale di tale diritto che si ricollega non ad una garanzia dell’imputato, ma ad un interesse pubblico generale che è soddisfatto solamente quando vi è un contraddittorio effettivo tra le parti, ossia basandosi sul fatto che si possano esercitare pienamente le

197 Cfr. GRISONICH E., L’attuazione della direttiva 2016/1919/UE: un timido intervento in materia di patrocinio a spese dello Stato, in Dir.pen.cont. 24 maggio

proprie ragioni in modo da influire direttamente sul convincimento del giudice. È evidente che, in questa accezione, è necessario che le parti sin dall’inizio partecipino alle attività che vengono svolte nel corso del giudizio; l’altra accezione riguarda invece un’ulteriore diversa specificazione del diritto di difesa: la difesa personale.198

La difesa personale o autodifesa consiste nel complesso delle attività attraverso cui l'accusato influisce sullo sviluppo dialettico del processo partecipando personalmente alla ricostruzione dei fatti e l'individuazione delle conseguenze giuridiche; tale diritto trova la sua configurazione nell’art. 6 comma 3 lettera a) della Convenzione europea, nell'art. 14 del Patto internazionale e negli artt. 47 e 48 della CDFUE. Esso comporta innanzitutto un diritto all'informazione tempestiva in una lingua conosciuta e in maniera dettagliata della natura e dei motivi dell'accusa elevata a proprio carico. La conoscenza dell'addebito, infatti è condizione preliminare per l'esercizio del diritto di difesa, in quanto si ritiene che innanzitutto non sarebbe sufficiente una conoscenza non ufficiale dell’accusa, tale informazione che deve intervenire nel minor tempo possibile e deve essere di natura sostanziale per ciò che concerne i contenuti sia fattuali che giuridici dell’accusa che devono essere analiticamente esposti e aggiornati se subiscono variazioni nel corso del procedimento. Un’ulteriore implicazione del diritto di difesa è il cosiddetto nemo tenetur se

detegere che garantisce all' accusato di non essere costretto a deporre

contro sé stesso o a confessarsi colpevole. Tale garanzia si esplica in un duplice senso, da un lato garantisce il diritto al silenzio inerente alla scelta se rispondere o meno e, dall'altro assicura il diritto a non auto incriminarsi che nasce come diritto a non rendere dichiarazioni da cui potrebbe emergere una propria responsabilità per fatti diversi rispetto a quello per cui si procede e più in generale riguarda il diritto a non rendere dichiarazioni confessorie e a non essere obbligati a fornire documenti o cose a sostegno dell'accusa.199 Tale corollario si collega strettamente al principio della presunzione di innocenza previsto dall' art. 27 comma 2. Altra garanzia che si collega al diritto di difesa è il diritto alla presenza processuale che deriva esplicitamente dalla cosiddetta «fairness» diritto rinunciabile, come già sottolineato, in modo inequivoco o espresso. Il diritto alla presenza processuale era in Costituzione inizialmente considerato come eventuale, infatti si privilegiava la presenza del soggetto a mezzo del difensore poiché si riteneva che solamente l’attività qualificata del professionista potesse assicurare la tipologia di contraddittorio strumentale alla corretta applicazione della legge. Tale concezione è rimasta inalterata per lungo tempo, in quanto anche il Codice Vassalli ha mantenuto l’istituto della contumacia, prevedendo così la possibilità che il processo si svolgesse in assenza dell’interessato. Originariamente si

distinguevano assenza e contumacia. La prima presupponeva l’esplicita o implicita rinuncia a comparire manifestata dallo stesso imputato, il quale si considerava presente in quanto rappresentato dal difensore, situazione che comportava l’applicazione delle norme che operano quando il soggetto è presente. La seconda era successiva ad una serie di verifiche fra le quali si annovera, innanzitutto, la regolarità dell’atto e della notificazione. Tale procedura era volta a evitare che si potesse legittimamente procedere nei confronti di un soggetto senza che quest’ultimo fosse stato informato del processo a suo carico. In realtà, essendo operante il sistema di notificazione fondato sulle presunzioni spesso accadeva che si procedesse in contumacia, nonostante non ci fosse alcuna garanzia che l’interessato avesse avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico. Quindi da cui si può ragionevolmente ritenere che il diritto alla presenza processuale non fosse sufficientemente garantito.200

La difesa personale può essere però effettiva solamente quando l’accusato disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; ciò implica innanzitutto la ragionevolezza nella previsione dei termini siano essi iniziali o finali, sia che si tratti di termini relativi alla preparazione della difesa a seguito della contestazione dell’accusa o di una modifica della stessa, sia per quanto riguarda la conoscenza degli atti processuali strettamente connessa

200 ROMBI N. Il diritto alla presenza processuale. Garanzie, limiti, rimedi, da p. 47

con il rispetto della parità delle armi, sia con riferimento all’adeguatezza della traduzione che non sussiste quando avviene tardivamente.

L’autodifesa consapevole è strettamente interconnessa con il diritto alla difesa tecnica, ovvero con riguardo all’assistenza difensiva fornita all’accusato da un difensore e si specifica in una serie di ulteriori garanzie. Ciò non sta a significare un divieto dell’imputato a difendersi da sé, nonostante si ritenga opportuno sottolineare che anche qualora l’imputato sia provvisto di un’adeguata preparazione giuridica potrebbe non avere il necessario distacco dagli interessi in gioco, ma solamente l’illegittimità di una previsione che lo obblighi a difendersi da solo, soprattutto quando esso vi sia costretto a causa delle proprie condizioni economiche, motivo per il quale all’art. 24 comma 3 Cost. sono previsti appositi istituti che sanciscono la gratuità dell’assistenza difensiva per l’imputato non abbiente, come l’istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato per far sì che possa essere svolta una difesa efficace.

Occorre altresì che al difensore siano garantiti il tempo e le facilitazioni necessarie per apprestare la difesa al proprio assistito. Ancora, è necessario salvaguardare la libertà di comunicazione tra l’accusato e coloro che lo assistono, nonché tra gli ausiliari e questi

ultimi senza che tali contatti siano controllabili dall’accusa o da altri organi.201

Un’altra tra le disposizioni da leggere necessariamente in combinato con il disposto dell’art. 24 è senza dubbio l’art. 111 che sancisce il principio del contraddittorio ed introduce in Costituzione il concetto generale di giusto processo, che necessita la compresenza di alcuni elementi indefettibili cui si aggiungono le specificazioni dei commi successivi in riferimento al processo penale. È utile, infatti ricordare che il principio del giusto processo e del contraddittorio è suscettibile di applicazione sia nell’ambito del processo civile che in quello penale e comporta, con riferimento ad entrambi, la necessità che la decisione del giudice sia emanata audita altera parte, ossia che il soggetto che subirà gli effetti di un provvedimento giurisdizionale debba sempre essere messo in condizione di esporre le sue difese prima che il provvedimento giurisdizionale stesso sia emanato.

Il secondo comma sancisce il canone della parità delle parti che ha senza dubbio una portata applicativa diversa nelle due tipologie di processo: nel primo è possibile attuare una piena parità delle parti attore e convenuto, mentre nel secondo la parità delle parti è solo tendenziale in virtù della diversa posizione istituzionale e sostanziale

che rivestono all’interno del processo il Pubblico Ministero e l’imputato.202

La riforma del 1999 introduce 5 nuovi commi che vengono premessi ai 3 già esistenti con la legge 2 del 1999. Già ad una prima lettura di queste disposizioni si può facilmente constatare che essi hanno portata normativa generale riferendosi ad ogni tipo di processo giurisdizionale andando a definire i caratteri minimi del giusto processo, essi sono: il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, la terzietà e l’imparzialità del giudice e la ragionevole durata. Ai commi sesto e settimo vengono sanciti l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, la possibilità di impugnare le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale almeno con il ricorso in Cassazione per violazione di legge. La giustizia o meno di ogni tipo di processo deve essere valutata in rapporto alla sua maggiore o minore conformità ai principi fondamentali del tipo di ordinamento nel quale il processo si inquadra.203 Secondo quanto stabilito dal nuovo art. 111 la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa, abbia la facoltà di interrogare o fare interrogare persone che rendano dichiarazioni circa

202 CONTI C., Giusto processo, parità tra le parti, giudice terzo ed imparziale, in

Enc. Dir 2001.

203 CECCHETTI M., Giusto processo I caratteri essenziali del giusto processo nei contenuti normativi del nuovo art. 111 cost., in generale, in Enc. Dir. 2001.

i fatti elevati a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, sia assistita da un interprete se non comprenda o parli la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova per cui la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. Ciò non comporta la necessità di un’effettiva realizzazione di un esplicito confronto dialettico tra le parti, ma solamente l’inderogabilità dell’effettiva ed eguale possibilità che il confronto si realizzi.204 La riserva di legge, prevista dal primo comma dell’art. 111, rappresenta un’ulteriore garanzia rispetto al giusto processo; il primo comma dell’articolo sta a significare che l’attività giurisdizionale si esercita mediante il giusto processo ed esso è regolato dalla legge, tale riserva non è solo indirizzata ad introdurre le garanzie di cui ai commi successivi, ma ha per oggetto l’intera disciplina di ogni tipo di processo. Qua si assiste ad una trasposizione dell’art. 25 solitamente riferito al diritto penale sostanziale sancendo così un principio di legalità processuale secondo cui soltanto il legislatore può regolare lo svolgimento del processo; tale compito non

204CECCHETTI M., Giusto processo I caratteri essenziali del giusto processo nei contenuti normativi del nuovo art. 111 cost., in generale, in Enc. Dir. 2001.

può essere svolto da organi amministrativi né giurisdizionali.205 Il secondo comma dell’art. 111 individua come carattere indispensabile del giusto processo la terzietà e l’imparzialità del giudice e il legislatore costituzionale ha intenzionalmente utilizzato questi due termini in maniera non ridondante e ripetitiva, ma con il fine di sottolineare due necessarie caratteristiche del giudice che da una parte deve essere effettivamente equidistante dalle posizioni e dalle istanze delle parti del processo, dall’altra l’atteggiamento soggettivo del giudice che non può essere condizionato da interessi o pregiudizi nel momento della formazione del suo libero convincimento al fine di rendere il giudizio.

Altro principio condizione sine qua non di un giusto processo è quello della ragionevole durata per cui ogni processo deve svolgersi in tempi ragionevoli che riconosce ad ogni soggetto il diritto ad un processo di durata ragionevole cui all’art. 6 CEDU, si rimanda ivi alla necessità di una definizione tempestiva del giudizio. Il valore dell’efficienza processuale presenta un limite ontologico, non in termini assoluti, che implica però un ragionevole bilanciamento con le garanzie del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità sottolineando la necessità di un equilibrio tra le esigenze di celerità del processo e di

205 CONTI C., Giusto processo, parità tra le parti, giudice terzo ed imparziale, in

una giustizia amministrata senza ritardi e dall’altra la necessità di una giustizia non frettolosa e sommaria.206

Vengono poi in considerazione altri due principi da annoverare all’interno dei diritti inviolabili da leggere in combinato con il disposto dell’art. 24 sono l’art. 27 e l’art. 13 Cost.

Il primo relativo alla responsabilità penale sancisce che la responsabilità penale è personale escludendo in ambito penalistico la responsabilità per fatto altrui, l’affermazione di tale principio può essere dedotta anche da altre disposizioni a cominciare dall’art. 25 comma 2 Cost. che vincola la pena alla commissione del fatto. La necessità di ribadire tale assunto si ritrova per i Costituenti non solo nelle allora recenti esperienze storiche italiane che avrebbero potuto indurre alla riaffermazione del principio, ma tale volontà si basa sul fatto che essi avevano ormai compreso che esso avrebbe fatto parte della coscienza giuridica alla base della Costituzione.

Ulteriore ratio alla base di tale principio si può ragionevolmente rinvenire nella necessità per i costituenti di non contraddire ciò che era stato precedentemente sancito; sarebbe stato contraddittorio tutelare ex art. 2 e 3 Cost. il libero sviluppo della persona umana, come ulteriormente proclamato nell’art. 25 comma 2 Cost. e non preservare

206CECCHETTI M., Giusto processo I caratteri essenziali del giusto processo nei contenuti normativi del nuovo art. 111 cost., in generale, in Enc. Dir. 2001.

la persona umana dal timore di responsabilità imprevedibile dovuta all’incertezza nella minaccia della pena.207

Il secondo articolo che insieme a quello sopracitato è da ricollegare all’art. 24 comma 2 concerne la tutela della libertà personale. Tale diritto proclamato in Costituzione è esplicitamente qualificato come inviolabile in quanto diritto della personalità irrinunciabile e imprescrittibile ed è diritto soggettivo sia nei confronti dei privati che dei poteri pubblici. Può essere considerato un criterio guida per ciò che concerne non solo l'individuazione degli scopi in vista dei quali devono essere considerate ammissibili le restrizioni alla libertà personale dell'imputato, ma anche la determinazione delle forme e dei modi che devono accompagnare tali restrizioni.208 La tutela costituzionale della libertà personale dell' imputato si fonda su capisaldi quali la riserva di legge, la riserva di giurisdizione con deroga di cui al comma 3 del suddetto art. 13, necessità della motivazione a sostegno dei provvedimenti limitativi, ricorribilità in Cassazione contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge ex. art.111 comma 7, divieto di qualunque attentato all’integrità fisica e alla libertà morale delle persone sottoposte a restrizioni della libertà, esigenza di previsione dei limiti massimi alla carcerazione

207 FIORELLA A, Responsabilità penale, in XXXIX 1988. 208 PACE A., Libertà personale, in dir. Cost 1974.

preventiva che, come precedentemente sottolineato, configura un motivo di rifiuto dell’esecuzione del mandato di arresto europeo. Le misure relative alla libertà personale non lasciano spazio alla discrezionalità dell’autorità per mettere l’individuo a riparo da possibili abusi e arbitri personali prevenendo così derive autoritarie.209

L’art. 13, al pari di tutti i diritti e le libertà, ha i caratteri: dell’inviolabilità nel senso che gli stessi non possono essere modificati o abrogati dal legislatore costituzionale nel loro contenuto essenziale, dell’irrinunciabilità in quanto si tratta di un attributo essenziale della persona, dell’universalità in quanto sono riconosciuti a tutti gli esseri umani indipendentemente dalla cittadinanza, dell’inalienabilità per cui nessuno può legittimamente privare un essere umano di tali diritti e neppure lo stesso titolare. Tale articolo letto in combinato con l’art. 27 comma 3 sancisce che la limitazione della libertà personale non priva l’individuo del diritto al rispetto della sua personalità e dignità, chi è sottoposto a tali provvedimenti non può subire atti di violenza o altre forme illegali di coercizione fisica o morale.

5. Compatibilità della normativa di attuazione del MAE