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Il mandato d’arresto europeo ed il diritto a comparire personalmente al processo

Le garanzie difensive previste nella disciplina eurounitaria del mandato d’arresto europeo alla

3. Il mandato d’arresto europeo ed il diritto a comparire personalmente al processo

Proseguendo l’analisi delle pronunce della Corte di Giustizia rilevanti per il rafforzamento dei diritti processuali è necessario menzionare la sentenza emessa nei confronti di Pawel Dworzecki che ha ad oggetto la pronuncia pregiudiziale della Corte proposta dal Tribunale di Amsterdam con decisione del 24 febbraio 2016 per il procedimento relativo ad un mandato di arresto europeo nei confronti di Pawel

Dworzecki.90

Il Tribunale di Amsterdam era stato infatti investito di una domanda di esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 4 febbraio 2015 dal Tribunale regionale polacco; tale mandato era diretto all’arresto e alla consegna del signor Dworzecki residente nei Paesi Bassi ai fini dell’esecuzione di 3 pene detentive rispettivamente di 2 anni, 8 mesi e 6 mesi di cui il condannato doveva scontare ancora 7 mesi e 12 giorni.91

89 SAVY D. Violazione dei diritti fondamentali e rifiuto di consegna nel mandato di arresto europeo, in Dir. Pen. Cont., 14 novembre 2012.

90 CGUE, Quarta Sezione, 24 maggio 2016, causa C-108/16 PPU.

91 BUZZELLI S. Sguardo d’insieme(aprile-giugno2016), in Riv. it. Dir. proc. Pen,

L’imputato non era comparso a processo personalmente e nel formulario relativo al mandato d’arresto europeo era riportato che la citazione relativa al procedimento era stata notificata al soggetto ed era stata ricevuta dal nonno del signor Dworzecki.

Il giudice remittente olandese ritiene che sulla base di quanto stabilito dall’art. 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI, secondo cui la verifica del rispetto delle condizioni enunciate al punto a) e d) deve essere fatta sulla base di requisiti processuali definiti nel diritto interno, non poteva considerarsi rispettata la condizione prevista dall’articolo 12 legge sulla consegna in quanto la citazione era stata recapitata ad un convivente della persona ricercata e non era stato applicato l’impedimento di cui al citato art. 12.92

92 L’art .12 stabilisce un’ipotesi di rifiuto della consegna non è comparso

personalmente all’udienza che ha condotto alla sentenza a meno che il mandato d'arresto europeo non dichiari che: conformemente alle norme procedurali dello Stato membro di emissione: a. l'indagato è stato citato personalmente in tempo utile ed è stato informato della data e del luogo dell'audizione che ha condotto alla decisione o che è stato altrimenti notificato ufficialmente la data e il luogo dell'audizione, in modo che sia chiaramente stabilito che egli era a conoscenza della proposta di udienza e che una sentenza può essere pronunciata se non appare in udienza; Se b. l'indagato era a conoscenza dell'udienza e di un avvocato nominato da lui o da un governo l'avvocato designato lo ha autorizzato a difendersi e che quest'ultimo aveva presentato la propria difesa in udienza; o c. l'indagato dopo la notifica della sentenza ed è stato espressamente informato del suo diritto a un processo o a un ricorso in appello, avendo il diritto di essere presente e di essere riconfermato esaminare il caso nella sostanza e consentire nuove prove che possano condurre a un riesame della sentenza originaria: 1. ha espressamente dichiarato di non aver contestato la sentenza; o 2 p.m. non ha presentato ricorso o ricorso entro il termine prescritto; o d. la sentenza non è stata notificata personalmente all'indagato, ma: il p.m. è notificato personalmente senza indugio dopo la consegna e viene espressamente informato del suo diritto a un ricorso o a un ricorso, con diritto di comparire, al quale la causa è nuovamente trattata nel merito e sono ammesse nuove prove; Ciò può portare a una revisione della sentenza originale e 2. Esso è informato del termine entro il quale deve presentare ricorso o ricorso, come specificato nel pertinente mandato d'arresto europeo.

Il giudice olandese pone un quesito riguardante la conformità dell’interpretazione attribuita al diritto nazionale rispetto all’art. 4 bis, paragrafo 1 della decisione quadro 2002/584 sottolineando in particolare che la decisione quadro 2009/299 non era volta ad armonizzare il diritto processuale penale degli Stati membri riguardante la contumacia in generale e in particolare le modalità di citazione, ma solo a prevedere ipotesi tassative di rifiuto dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

Il giudice nella formulazione dei quesiti di rinvio chiede se le nozioni di cui all’art. 4 bis, paragrafo 1, lettera a) configurino nozioni autonome del diritto dell’Unione e, in caso di risposta affermativa, se siffatte nozioni debbano essere interpretate in linea generale; e se rientri in una delle nozioni autonome una fattispecie come quella in esame che si caratterizza per il fatto che la citazione è stata notificata all’indirizzo della persona ricercata ad un adulto convivente che si è impegnato a recapitare la citazione alla persona ricercata non potendo però sulla base del mandato stabilire se e quando tale convivente abbia effettivamente trasmesso la citazione alla persona ricercata.93

La Corte di Giustizia ritenne, per quanto riguarda la prima questione, che le nozioni di cui all’art. 4 bis a) ed i) più che essere nozioni autonome del diritto dell’Unione Europea, di cui parrebbe artificioso

parlare, comportano garanzie minime autonome di cui l’autorità giudiziaria al fine di eseguire il mandato deve verificare il rispetto. Per quanto riguarda invece la seconda questione, una citazione come quella controversa nel procedimento principale che non è stata notificata direttamente all’interessato, ma è stata consegnata presso l’indirizzo di quest’ultimo a un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela senza che il mandato d’arresto permetta di determinare se ed eventualmente quando tale persona abbia effettivamente recapitato tale citazione all’interessato. Essa non soddisfa da sola i requisiti enunciati nell’art. 4 bis, paragrafo 1, lettera a) e i).

L’avvocato generale Michal Bobek ha sostenuto che sarebbe artificioso parlare di nozioni autonome del diritto dell’Unione e che si è piuttosto in presenza di requisiti minimi o di garanzie indipendenti del diritto dell’Unione che configurano dettagliatamente eccezioni alla possibilità di non riconoscimento di una decisione enunciate dall’art. 4 bis.94

Nonostante la cooperazione giudiziaria, come ormai assodato, sia fondata sulla fiducia reciproca spetta all’autorità giudiziaria indicare nel mandato di arresto se sia presente un motivo facoltativo nei casi di cui all’articolo 4 bis in cui vengono precisate le condizioni alle quali

94 BOKEK. M. Conclusioni dell’avvocato generale M. Bobek, presentate il 11 maggio 2016

l’autorità di esecuzione possa eseguire la decisione nonostante la persona non sia stata presente al processo.

La Corte ha ricordato più volte che il principio del mutuo riconoscimento è pietra angolare della cooperazione giudiziaria implicando che in linea di principio gli Stati membri sono obbligati a dar corso al mandato potendosi rifiutare nei casi tassativamente elencati di non esecuzione obbligatoria o facoltativa previsti dagli art. 3 e 4 della decisione quadro.

È chiaro che l’esistenza di motivi di non esecuzione attesta il fatto che il principio del mutuo riconoscimento non implica un obbligo assoluto di esecuzione delle sentenze; il motivo di non esecuzione delle sentenze di cui all’art. 4 bis è, come già osservato, collegato ai diritti di difesa nel corso di un processo conclusosi con una condanna pronunciata in assenza dell’imputato ed in particolare al rispetto dei diritti fondamentali. È pacifico che questa disposizione sia caratterizzata da un alto grado di specificità e descriva in modo dettagliato le condizioni di fatto che devono essere soddisfatte, soprattutto in un ambito come quello del diritto penale che comporta l’esistenza di maggiori garanzie ed è collegato ai diritti fondamentali di cui agli art. 47 e 48 CDFUE. L’Avvocato generale non ritiene che si possa concordare con quanto affermato con le posizioni assunte dai governi polacco, olandese che ritenevano che la condizione prevista dall’art. 4 bis fosse soddisfatta in quanto potesse ascriversi a quanto stabilito dalla seconda parte dell’art. 4 bis, ossia, quando : « il soggetto

a tempo debito (...) è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato.»95

Oltre a rilevare che spetta unicamente al giudice nazionale valutare gli elementi di fatto di cui dispone, non si può far altro che ritenere che la citazione di cui alla prima parte è sicuramente la citazione ad

personam. Per quanto riguarda la seconda parte del sopracitato

articolo, il fatto che l’imputato sia stato informato di fatto e sia al corrente del processo fissato deve poter essere rilevato inequivocabilmente. Motivo per cui non si può utilizzare una finzione per cui la notifica fatta a persona diversa dall’interessato venga ad essere qualificata come citazione ad personam.

Pur non essendo il diritto a comparire personalmente un diritto assoluto, come precedentemente rilevato, essendo un diritto a cui l’imputato può rinunciare, non emergono dal mandato d’arresto europeo emesso nei confronti del signor Dworzecki elementi sufficienti che facciano presumere che la notificazione è stata effettivamente consegnata all’imputato, contrariamente a quanto sostenuto dai governi, la consegna ad altra persona non può integrare l’ipotesi della seconda parte del paragrafo 1 dell’art.4 bis, in quanto la

95 Cfr. BOKEK. M. Conclusioni dell’avvocato generale M. Bobek, presentate il 11 maggio 2016,

«eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62016CC0108&qid=161 1855348720», p.12

conoscenza del processo da parte dell’interessato tramite altri mezzi deve emergere inequivocabilmente dalle informazioni fornite dall’autorità emittente che siano ufficiali ed effettive per quanto riguarda la data ed il luogo fissati per il processo.

4. Il diritto al difensore nella sentenza AT C.