• Non ci sono risultati.

Compatibilità della normativa di attuazione del MAE con lo statuto interno del diritto di difesa

Mandato d’arresto europeo e diritto di difesa

5. Compatibilità della normativa di attuazione del MAE con lo statuto interno del diritto di difesa

Il primo dei principi costituzionali con cui il MAE si è dovuto scontrare è sicuramente il principio di legalità, principio cardine dello Stato di diritto che garantisce la certezza del diritto in ambito penale e ha importanza preminente in ambiti concernenti la libertà personale. La Corte di Giustizia210 ritiene che non si potesse parlare di lesione del principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., in quanto sostenne che la decisione quadro non istituisse nessuna pena, né pretendesse di armonizzare i sistemi penali degli Stati membri, ma che si limitasse a strutturare un meccanismo di assistenza dei magistrati dei diversi paesi coinvolti in un procedimento al fine di sottoporre a giudizio una persona imputata di un reato o di far scontare una condanna. In realtà questa posizione assunta dalla Corte è stata ritenuta insoddisfacente, in primo luogo perché non appare conveniente sostenere che le categorie di reati di cui all’art. 2.2. della decisione quadro indicati non sono descrittive di condotte criminose, ma solo di nuclei di disvalore a cui si possono riferire numerose fattispecie poiché non vi è alcun riferimento al diritto penale italiano e viene lasciato troppo spazio alla discrezionalità.211 Un altro profilo che sin da principio ha destato

210 CGUE, 26 maggio 2007, C-303/05.

211 IOVINO P. F, La costituzionalità del mandato di arresto europeo, Edizioni

perplessità in dottrina è una possibile lesione del principio di legalità che può cogliersi nella disposizione che consente al Consiglio dell’Unione di ampliare le categorie di reati di cui all’art. 2.2. senza l’intervento del Parlamento. Inoltre, agli Stati membri è concesso il potere di applicare il principio della doppia incriminazione, peculiarità che porta con sé la preoccupazione che si possa giungere a situazioni non corrispondenti ai principi di legalità, eguaglianza, presunzione di innocenza qualora non si adotti tale principio. La relazione del Parlamento sottolineava che il sistema della lista di cui all’art. 2.2, configurando i reati elencati in modo del tutto generico, violasse il principio di riserva di legge non solo nella sua accezione sostanziale, ma anche in quella processuale enunciata dall’art. 13 Cost. che rimette alla sola legge la possibilità di individuare i casi e le modalità con cui si possa privare un soggetto della libertà personale.

La suddetta genericità si riteneva violasse il principio di determinatezza delle fattispecie penali e si sosteneva che determinasse una lesione del diritto di difesa in quanto il soggetto deve sempre potersi confrontare con una accusa specifica non potendosi ritenere adeguata una imputazione non precisa ed un atto non equivoco.212 La dottrina riteneva la decisione del mandato di arresto europeo confliggente anche con il principio di tassatività e in merito al principio della doppia incriminazione criticava l’eliminazione dello

212 IOVINO P. F, La costituzionalità del mandato di arresto europeo, Edizioni

stesso a prescindere da ogni approfondimento del suo rango costituzionale. Per di più sottolineava la mancanza di una previsione di qualsiasi reale giustificazione che il soggetto potesse addurre con riguardo alla scusabilità dell’ignoranza circa la rilevanza penale del fatto commesso quando il reato commesso sia considerato lecito nell’ordinamento del suo Paese. Tale mancanza si pone in contrasto con gli artt. 27, 25 comma 2 e 73 comma 3 della Costituzione poiché si riteneva eccessivo pretendere dal soggetto che non solo conoscesse il diritto penale del suo Stato membro, ma al contempo anche quello degli altri Stati dell’Unione.213

La decisione, se recepita integralmente, secondo la Commissione Affari Costituzionali a cui era stato richiesto un parere da parte della Commissione Giustizia a seguito della delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro avrebbe portato a forti derivazioni dal diritto interno e non poche disparità di trattamento tra gli Stati fra cui, oltre a quelle sopracitate, si potrebbe annoverare che la decisione quadro stessa si riteneva confliggente con il principio di tassatività non essendo consentita una legiferazione in bianco per cui non sarebbe stato possibile dare corso a successive integrazioni della legge di attuazione. Un ulteriore punto critico era rinvenibile nell’eventuale disparità di trattamento esistente con i soggetti sottoposti a misura cautelare nell’ambito di un procedimento italiano evidenziando un

213 IOVINO P. F, La costituzionalità del mandato di arresto europeo, Edizioni

obbligo di motivazione sancito dagli artt. 13 e 111 Cost. per le conseguenze che derivano dall’assenza di motivazione sulla conoscenza dei fatti oggetto dell’accusa con riguardo al diritto di difesa ex art. 24. Le lesioni del principio costituzionale si ritenne che non potessero trovare copertura nell’art. 11 Cost. che consentiva in

condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni della sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. I punti di contrasto con la Costituzione, elencati dalla

Commissione Affari Costituzionali, rappresentarono un punto focale per il recepimento della decisione quadro attraverso l’approvazione della legge di implementazione da parte delle due Camere. La soluzione del legislatore italiano con riferimento alla possibile violazione degli artt. 25, 3 e 24 dovuta al venir meno del principio della doppia incriminazione è facilmente superabile poiché pare opportuno ricordare che tale requisito della doppia incriminazione nell’ambito della procedura di consegna non viene propriamente eliminato, ma presupposto sulla base di una valutazione già effettuata

ex ante, poiché le varie fattispecie elencate nell’art. 2.2 della decisione

quadro costituiscono ipotesi criminose in ciascuno degli Stati membri. È utile inoltre ricordare che la legge di implementazione del mandato non si è limitata ad un semplice rinvio a quanto previsto dalla decisione quadro, ma è onere dello Stato italiano verificare la sussistenza della doppia incriminazione. L’art. 8 affida infatti all’autorità italiana il compito di accertare se la definizione dei reati

per i quali è richiesta la consegna contenuta nel mandato corrisponda ad una delle fattispecie descritte dalla normativa interna.214 Tale controllo comporta una ricostruzione e comparazione del fatto criminoso oggetto del mandato per la quale sono necessari gli elementi che devono corredare la richiesta inoltrata dallo Stato membro emittente, la legge italiana impone infatti che il mandato di arresto contenga informazioni relative alla natura giuridica del reato, la descrizione delle circostanze di commissione del reato ivi compresi momento, luogo e grado di partecipazione del ricercato nonché la pena inflitta o prevista dalla legge penale dello Stato di emissione con la successiva possibilità per il giudice, relativamente a tali elementi, di richiedere informazioni integrative.215 Inoltre, il requisito della doppia incriminazione non ha mai ricevuto una diretta copertura costituzionale, ma il legislatore ha riconosciuto l’esistenza di una valutazione operata dagli Stati membri e un sufficiente grado di convergenza nella descrizione degli elementi costitutivi tale da garantire un sufficiente livello di determinatezza delle varie ipotesi di reato. Inoltre, non si può ritenere valido il supposto contrasto con gli artt.10 e 26 Cost. che si ritenevano relativi alla politicità del reato ai fini della consegna che escludevano l’estradizione dello straniero per

214 ESPOSITO S., Il mandato di arresto europeo, in Impresa, 6, 839.

215 CASSETTI L., La disciplina del mandato d’arresto europeo (I) – Commento, in

reati politici poiché nessuno dei 32 reati di cui all’art. 2.2 può essere considerato oggettivamente politico.

Inoltre, per tutelare la persona richiesta in consegna da tale eventualità può ritenersi sufficiente quanto sancito nel dodicesimo considerando per evitare rischi di strumentalizzazione o manipolazione politica del mandato d’arresto europeo ricordando inoltre che si consente di rifiutare la consegna qualora sussistano elementi per ritenere che il mandato sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa, tra le altre, delle sue opinioni politiche. Relativamente al necessario rispetto anche da parte della legislazione di implementazione dell’art. 111 divenuto, come sottolineato nel precedente paragrafo, un principio cardine dello Stato di diritto si sottolinea che tutti i Paesi membri dell’UE sono vincolati al rispetto del principio di legalità nell’adozione delle misure coercitive ex art. 5 comma 1 lettera c) CEDU e che i provvedimenti che decidono sulla consegna del ricercato o del condannato sono ricorribili in Cassazione

ex art. 22. Inoltre, pare opportuno evidenziare che l’atto con cui

l’autorità nazionale deciderà in merito alla consegna del soggetto sarà a tutti gli effetti un provvedimento interno soggetto in quanto tale alle regole del nostro ordinamento.216 Per ciò che concerne le garanzie

accordate alla libertà personale l’art. 5 prevede un’ipotesi che soddisfa

216 Cfr. CASSETTI L., La disciplina del mandato d’arresto europeo (I) – Commento,

le esigenze di tutela relative alla libertà personale nonché la riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 comma 2, la consegna dell’imputato non può essere infatti concessa, come precedentemente sottolineato, senza la decisione favorevole della Corte d’Appello territorialmente competente.217

Capitolo IV

Le garanzie difensive previste nella disciplina