Le garanzie difensive previste nella disciplina eurounitaria del mandato d’arresto europeo alla
2. Le sentenze Melloni e Radu
La prima sentenza che ha contribuito a dare una svolta in tempi recenti agli orientamenti della Corte di Giustizia con riguardo alle garanzie processuali accordate agli indagati ed imputati è la sentenza Melloni del 26 febbraio 2013 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha deciso il rinvio pregiudiziale che era stato proposto dal Tribunal
Constitucional del Regno di Spagna con decisione del 9 giugno 2011
in relazione ad un procedimento in cui l’Audiencia Nacional aveva autorizzato la consegna di Stefano Melloni alle autorità italiane ai fini dell’esecuzione di una sentenza di condanna contumaciale inflittagli dal Tribunale di Ferrara.
Nel 2000, infatti, il Tribunale di Ferrara lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta in contumacia a 10 anni di reclusione, sentenza poi confermata nel 2003 dalla Corte di appello di Bologna.79
Il signor Melloni riteneva sussistente una lesione indiretta del suo diritto ad un equo processo poiché il Tribunale spagnolo ritenne di estradare il soggetto verso una Nazione dove sono possibili decisioni contumaciali per importanti reati, senza consentire al consegnando un diritto alla revisione della sentenza. Se tale ipotesi fosse possibile si integrerebbe un’indiretta violazione del contenuto essenziale del diritto ad un equo processo in cui vengono adeguatamente tutelati i diritti di difesa.
Il primo motivo di ricorso del Tribunale spagnolo alla Corte di Giustizia pone l’interrogativo se l’art. 4 bis della decisione quadro del MAE, debba essere interpretato come preclusivo per le autorità giudiziarie nazionali in merito all’ipotesi di una sospensione dell’esecuzione di un mandato d’arresto alla condizione che la sentenza di condanna di cui si tratti possa essere riesaminata al fine di garantire i diritti di difesa dell’interessato.80
Il Tribunale costituzionale spagnolo chiedeva alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in merito alla compatibilità dell’art. 4 bis con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un giusto processo ex art.
79 CGUE, Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-399/11.
80 DE AMICIS G. All’incrocio tra i diritti fondamentali, mandato d’arresto europeo e decisioni contumaciali: la Corte di Giustizia e il caso Melloni, in Dir. Pen. Cont.,
47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e ad i diritti di difesa garantiti dalla sopracitata Carta.
Il terzo quesito posto riguardava l’interpretazione dell’art. 53 da leggere sistematicamente e congiuntamente agli art. 47 e 48 della Carta. Di cruciale importanza nell’ambito dei procedimenti in cui l’imputato non è comparso personalmente è la decisione quadro 2009/299 GAI che ha tipizzato le ipotesi in cui è possibile dar seguito all’ esecuzione del mandato che origina da una sentenza pronunciata a conclusione di un processo celebrato in absentia.
Le decisioni in absentia sono possibili quando una persona liberamente, espressamente o tacitamente, ma inequivocabilmente rinuncia al suo diritto a presenziare al processo secondo quanto già affermato nella sentenza Sejdoivic c. Italia81.
Per cui una decisione pronunciata in absentia dell’interessato sarebbe possibile se l’accusato ha rinunciato al suo diritto ad essere presente al processo.
Con la decisione quadro 2009/299 GAI il legislatore ha deciso di prevedere in maniera esaustiva quando l’esecuzione di un mandato relativo ad una decisione emessa in contumacia debba essere considerata non lesiva dei diritti di difesa; scelta che è stata ritenuta incompatibile con la possibilità di subordinare l’esecuzione del MAE
alla condizione che la sentenza di condanna contumaciale costituisca oggetto di revisione per garantire il diritto di difesa dell’interessato. La Corte ha ritenuto la norma perfettamente conforme con il diritto ad una tutela effettiva e ad un equo processo.
La Corte di Giustizia ha infatti stabilito che l’art. 53 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente al fine di evitare una lesione del diritto ad un equo processo. Come sostenuto dall’Avvocato generale Bot nelle conclusioni presentate, l’art. 4 bis implica che l’autorità giudiziaria di esecuzione non può subordinare l’esecuzione di un mandato alla condizione che la condanna in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente il fatto che l’imputato non sia comparso personalmente integra un motivo facoltativo di rifiuto dell’esecuzione della consegna.
Il diritto a comparire al processo non è un diritto assoluto, ma vi si può liberamente rinunciare espressamente o tacitamente, come prima sottolineato, purché la rinuncia risulti inequivocabilmente e sia accompagnata dalle garanzie minime corrispondenti all’importanza del diritto a partecipare personalmente al proprio processo. Si può ragionevolmente sostenere che non integri dunque alcuna violazione del diritto a comparire personalmente al processo quando l’imputato
sia stato informato della data e del luogo di celebrazione e fosse stato assistito da un difensore nominato a tal fine.82
L’antefatto della sentenza in questione è la concessione dell’estradizione verso l’Italia nei confronti del signor Stefano Melloni affinché fosse ivi giudicato per i fatti esposti nei mandati d’arresto emessi dal Tribunale di Ferrara.
Nel 2008 l’Audiencia Nacional ha autorizzato la consegna del soggetto alle autorità italiane ai fini dell’esecuzione della sentenza inflittagli dal Tribunale di Ferrara ritenendo che non fosse dimostrato che gli avvocati da lui precedentemente nominati avessero cessato di rappresentarlo, il giudice spagnolo aveva aggiunto che non si poteva configurare in tal caso una lesione del diritto di difesa in quanto egli era venuto a conoscenza previamente della celebrazione del processo e si era volontariamente reso contumace ed aveva nominato gli avvocati intervenuti nel procedimento di primo grado e nei successivi gradi di giudizio.
Il terzo quesito posto alla Corte di Giustizia riguardava appunto, come sopracitato, l’interpretazione dell’art. 53 in quanto il Tribunale Costituzionale spagnolo intendeva applicare uno standard di tutela dei diritti fondamentali più garantistico rispetto a quello accordato dal diritto dell’Unione Europea.
82 CONIGLIARO CIVELLO S., LO FORTE S. Cooperazione giudiziaria in materia penale e tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea, un commento a margine alle sentenze Radu e Melloni della Corte di Giustizia, in Dir. Pen. Cont. 3
A fronte di tale pronuncia della Corte di Giustizia si è affermato un primo orientamento giurisprudenziale che sosteneva che la Corte, per garantire l’uniforme applicazione del diritto nel territorio degli Stati membri ed in ossequio al principio del primato, faceva prevalere il livello di tutela accordato dalla Carta rispetto ad uno standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali maggiormente garantistico.83
Successivamente, la dottrina ha assunto una tendenza maggiormente garantista in quanto la Corte ha sancito l’equivalenza dell’art. 53 CDFUE con l’art. 53 CEDU ed ha previsto una triangolazione delle modalità di tutela dei diritti fondamentali e delle garanzie processuali stabilendo che gli standard convenzionali debbano sempre prevalere sugli standard euro unitari e nazionali, che possano preponderare sugli standard nazionali gli standard euro comunitari compatibili con gli standard convenzionali sufficientemente precisi da integrare vere e proprie fattispecie; che gli standard euro unitari compatibili con gli standard convenzionali debbano sempre prevalere sugli standard nazionali meno garantistici e, infine, che gli standard euro unitari compatibili con gli standard convenzionali inferiori agli standard nazionali possano prevalere su questi ultimi solo sulla base delle
83 CONTI R. Il caso Melloni: Corte Giust. Unione Europea 26 febbraio 2013 (Grande Sezione) C-399/11 Un’occasione da non perdere per alimentare il dialogo fra Giudici, Cult. e Dir. Vol.2 2013, p 114,115.
condizioni imposte dal principio di proporzionalità ex. art. 52 paragrafo 2 CDFUE.84
Come evidenziato, è più problematica l’ipotesi in cui gli standard euro unitari debbano prevalere anche sugli standard nazionali più garantistici.
È necessario in questo caso operare un bilanciamento, in quanto non si può ritenere sufficiente un mero richiamo al principio del primato del diritto dell’Unione, ma è necessaria un’impostazione basata sul principio di proporzionalità dell’art. 52 CDFUE che impone indagini che non devono essere compiute in astratto, ma devono prendere in considerazione le peculiarità del caso concreto.
Di poco distante è la sentenza Radu, il giorno 18 ottobre 2012 l’Avvocato generale Eleanor Sharpston ha presentato le proprie conclusioni concernenti la causa C-396/11 radicata innanzi alla Corte di Giustizia, in seguito ad un’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Costanza in Romania che ha proposto un rinvio pregiudiziale che riguardava la compatibilità della decisione quadro 2002/584/GAI con gli art. 5 e 6 CEDU e con gli art. 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.85
84 DANIELE M. La triangolazione dei diritti processuali Diritto dell’Unione Europea, CEDU e sistemi nazionali, in Dir. Pen. Con. 6 aprile 2016, p.19.
All’art. 6 del TUE è espressamente ribadito che l’Unione Europea è vincolata al rispetto dei diritti convenzionali essendo essi stessi diritto primario secondo quanto stabilito dal paragrafo 3.
La sentenza ha ad oggetto cinque mandati emessi nei confronti del signor Radu, i quesiti che vengono proposti con l’ordinanza suddetta riguardano innanzitutto la compatibilità, come sopracitato, della decisione quadro con la CEDU e la Carta dei Diritti Fondamentali, più specificatamente in ambiti riguardanti i diritti di libertà ex. art. 6 della Carta e ex. art. 5 della Convenzione letto congiuntamente all’art. 48 e all’art. 52 CDFUE agganciandosi anche alle garanzie previste dal paragrafo 3 e 4 dell’art. 5 e dell’art. 6 paragrafo 2 CEDU che rimandano chiaramente alla necessità che vi sia una proporzionalità riguardo le misure adottate in una società democratica.86
La Corte inizialmente ha sostenuto che l’omessa previa audizione in Germania non costituisce motivo di legittimo rifiuto dell’esecuzione del mandato in quanto dovrebbe essere garantito un certo effetto sorpresa e che comunque i diritti difensivi fossero garantiti sufficientemente con un’audizione davanti all’autorità di esecuzione. L’Avvocato generale sostenne però che la consegna del ricercato, preventivamente ascoltato dall’autorità competente, costituisce una limitazione della sua libertà che potrebbe però risultare giustificata
86 XANTHOUPOULOU E. Radu judgment a lost opportunity and a story of how mutual trust obsession shelved human rights, Klsr EU Law Blog, 27 marzo 2013.
secondo il principio di proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo perseguito come richiesto all’art. 5.
La Corte di Giustizia non aveva precedenti specifici fino a quel momento riguardo a questioni analoghe. Conseguentemente, venne fatto riferimento alla causa N.S. ed altri, in cui i giudici di Lussemburgo, concordemente a quanto affermato dalla Corte EDU, hanno ritenuto che per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e la fiducia reciproca tra gli Stati membri vi debba essere una presunzione non assoluta, bensì relativa, poiché sarebbe potuto accadere che i richiedenti asilo avessero subito trattamento lesivo nello Stato competente a valutare la domanda verso il quale vengono trasferiti. Secondo la Corte non si può però concludere che qualunque violazione di un diritto fondamentale da parte di uno Stato membro si riverberi sugli obblighi degli altri Stati membri di rispettare le disposizioni del regolamento87 poiché se venisse fissato un limite ad
un livello così basso vi sarebbe il rischio che gli obiettivi perseguiti dal regolamento siano disattesi.
Ha quindi concluso che: « al fine di permettere all’Unione e ai suoi
Stati membri di rispettare i loro obblighi di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, gli organi giurisdizionali sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato competente
87 Il regolamento a cui si fa riferimento è il regolamento 343/2003 che stabiliva i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo. Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento 604/2013.
quando non possono ignorare che le carenze nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corre un rischio di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta».88
L’Avvocato generale ha ritenuto che tale possibilità di rifiuto sussista solamente nel caso in cui l’interessato dimostri il rischio o la sussistenza di una violazione talmente grave da minare l’equità del processo, se fosse possibile rifiutare la consegna sulla base di violazioni ipotetiche gli obiettivi della cooperazione verrebbero vanificati.
Secondo alcuni autori, fra cui Daniela Savy, sarebbe però necessario che la Corte di Giustizia, nel condividere l’opinione espressa dall’Avvocato generale, andasse a definire la nozione di sanabilità delle violazioni in quanto si ritiene che non sia possibile, viste le diversità esistenti negli ordinamenti processuali penali, che vengano lasciate alla discrezionalità del giudice differenti interpretazioni del concetto di sanabilità della violazione dei diritti fondamentali perché si potrebbe andare incontro al rischio di una difforme applicazione della decisione quadro all’interno degli Stati membri in contrasto con
88 SHARPSTON E. Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 18 ottobre 2012,
«eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62011CC0396&qid=1619460170072»,18 ottobre 2012.
il principio di uniforme applicazione del diritto dell’Unione Europea negli Stati membri.89