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Le garanzie difensive previste nella disciplina eurounitaria del mandato d’arresto europeo alla

9. Le restrizioni della libertà personale nel MAE

Nella causa c- 492/18 la Corte di Giustizia affronta la questione relativa alla conformità dell’art.22 legge sulla consegna olandese del diritto belga alla CDFUE ed i corrispondenti diritti sanciti nella CEDU.157

Tale legge, infatti non prevedeva limiti temporali con riguardo le restrizioni della libertà personale e del mantenimento in custodia dei soggetti. Secondo quanto previsto dalla decisione quadro la decisione relativa alla consegna del soggetto deve essere presa dalla Corte di

156 CFR FERRARI A., Mae: misure custodiali ante consegna e pene accessorie, in

Riv. it. dir. proc. pen. 2019, fasc.2 p.1075.

appello nel termine di 60 giorni prorogabili per ulteriori 30 in presenza di circostanze eccezionali ex art.17 paragrafo 7.158

In particolare, i quesiti posti alla Corte di giustizia nel caso in questione riguardavano la compatibilità del diritto belga con il livello di tutela dei diritti fondamentali accordato dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e conseguentemente dal diritto dell’Unione Europea. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di Giustizia chiedendo se il mantenimento in custodia della persona ricercata costituisca limitazione del diritto alla libertà personale che rispetta il requisito relativo alla sussistenza di una base giuridica prescritto dall' art. 6 e 52 della Carta, allorché tale limitazione si fondi su confliggenti interpretazioni giurisprudenziali di una disposizione nazionale che osta ad un siffatto mantenimento. Conseguentemente si chiede se il giudice di rinvio debba applicare l'art. 22 legge sulla consegna tenendo conto che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni del proprio diritto interno incompatibili con il diritto dell'Unione qualora non sia in grado di garantire la compatibilità di tali disposizioni attraverso la loro interpretazione giurisprudenziale. L'Avvocato generale, presentando le sue conclusioni, sostiene che non è detto che le condizioni necessarie per soddisfare il requisito di una base giuridica siano legate alle caratteristiche formali della fonte della limitazione, ma piuttosto alle

158 GHEZZI F. Nessun obbligo di scarcerazione in caso di mancato rispetto dei termini nella decisione sul MAE, in Cass. Pen. 2019, fasc.8, p 3051

sue caratteristiche sostanziali in termini di accessibilità e prevedibilità e più in particolare che la giurisprudenza sulla base della quale il governo olandese riteneva conforme una limitazione in circostanze eccezionali del diritto di libertà garantita dall’art. 6 della Carta era fondata su due interpretazioni giurisprudenziali che portavano a un’interpretazione della disposizione del diritto nazionale contrastante e sistematicamente messa in discussione; esse quindi ritiene l’Avvocato generale, non possano rientrare nella qualificazione di base giuridica necessaria per permettere la limitazione di un diritto fondamentale.159 Pertanto non si può essere concordi con quanto

sostenuto da T.C. e dal governo dei Paesi Bassi, ossia che l'art. 22 paragrafo 4 della legge di implementazione risulti da una scelta operata consapevolmente dal legislatore nazionale e che gli Stati membri nel trasporre all'interno del proprio ordinamento la decisione quadro siano liberi di introdurre una disposizione che impone all'autorità giudiziaria di esecuzione di mettere in libertà una persona ricercata in forza di un MAE allo scadere dei termini fissati dall' art.17 della decisione quadro.

Tali posizioni non possono essere condivisibili in quanto è vero che l'art.12 della decisione quadro si riferisce al diritto dello Stato membro di esecuzione al fine di specificare che la rimessa in libertà provvisoria

159 SZPUNAR M., Conclusioni dell’avvocato generale presentate il 6 novembre 2018,

«eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62018CC0492&qid=161 2095949226».

è possibile in qualsiasi momento conformemente al diritto interno; è altresì necessario però che l'autorità giudiziaria di esecuzione adotti tutte le misure necessarie al fine di evitare che il ricercato si dia alla fuga.

Per di più appare opportuno ritenere che una disposizione nazionale che permetta all’autorità giudiziaria di esecuzione di rimettere in libertà un soggetto dopo la scadenza del periodo di 90 giorni in presenza di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art.17 paragrafo 7 della decisione quadro metterebbe in discussione il livello di tutela dei diritti fondamentali definito dalla decisione quadro e ne comprometterebbe l'efficacia.

In terzo luogo, è chiaro che se si fosse in presenza di un obbligo generale e incondizionato di messa in libertà delle persone ricercate in forza di un MAE allo scadere del termine di 90 giorni dal loro arresto si andrebbe a favorire la loro fuga e conseguentemente si vanificherebbe quello che è l'obiettivo stesso dell'istituzione del mandato di arresto volto alla semplificazione e celerizzazione delle procedure di consegna dei soggetti all'interno del territorio degli Stati membri.160

In ultima analisi, inoltre, occorre ricordare che i termini di cui all'art.17 non potrebbero essere scaduti in quanto sospesi a seguito del

160 WAHL T, CJEU: Relationship Between Time Limits in the FD EAW and Surrender Detention, in Eucrim, 4 giugno 2019.

sopravvenire di una circostanza eccezionale quale è quella del rinvio pregiudiziale.

Nonostante ciò, il giudice di rinvio ritiene che sia possibile un'interpretazione della disposizione del diritto nazionale che non sia

contra legem e difforme da quanto stabilito dalla decisione quadro e

che conseguentemente un'autorità giudiziaria non possa avvalersi delle disposizioni di tale decisione al fine di disapplicare una disposizione nazionale di attuazione qual è l'art. 22 a discapito di una persona ricercata in forza del MAE.

L’Avvocato generale, al contrario, sostiene che l’art. 6 e l’art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ostano all’introduzione di una limitazione del diritto di libertà consistente nel mantenimento in custodia di una persona allo scadere del termine di 90 giorni dal suo arresto qualora tale limitazione sia basata su interpretazioni giurisprudenziali contrastanti di una disposizione nazionale della legge di attuazione come è l’art. 22.161

Non si può conseguentemente ritenere sussistente un obbligo generale ed incondizionato di remissione in libertà del soggetto allo scadere del periodo di 90 giorni poiché, qualora vi sia un elevato rischio di fuga, l’obbligo di sospendere la misura custodiale automaticamente allo

161 SZPUNAR M., Conclusioni dell’avvocato generale presentate il 6 novembre 2018,

«eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62018CC0492&qid=161 2095949226».

scadere del periodo previsto dalla legge nazionale è incompatibile con le disposizioni della decisione quadro ex art 12 e 17.162