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Il concetto di violenza di genere negli strumenti internazionali e in

2. Lo stalking in Europa: un’analisi comparativa

2.1 Il concetto di violenza di genere negli strumenti internazionali e in

La Conferenza di Pechino del 14-15 settembre 1995 è stata la quar- ta della serie di conferenze mondiali sulle donne organizzate dalle Na- zioni Unite324. Questa ha visto la partecipazione di 5.307 delegate e delegati ufficiali del Governo e 3.824 rappresentanti delle ONG e rap- presenta uno dei fenomeni che più ha contribuito a far diventare temi quali la marginalizzazione delle donne nel campo dei diritti dell’uomo e la raggiunta uguaglianza fra sessi un campanello d’allarme in ambito internazionale. Dopo tale evento, il dialogo su base mondiale relativo alla promozione e allo sviluppo della lotta contro la violenza sulle donne si è notevolmente acceso, grazie all’impegno nel ribadire il concetto che i diritti delle stesse sono umani, pieni ed effettivi, nell’affermare come principio universale la parità fra i sessi e nel non discriminare le persone di sesso femminile in alcun ambito sia pubbli- co che privato. Alla Conferenza dobbiamo l’adozione di due docu- menti: la Dichiarazione e la Piattaforma di azione, la quale presenta una serie di strategie che Governi, organizzazioni a livello internazio-

324 Le prime tre sono state tenute a Città del Messico, Copenaghen e Nairobi rispettivamente nel 1975,1980 e 1985; la quinta invece si è svolta a New York nel 2000.

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nale e società civili devono perseguire al fine di concretizzare gli obiettivi sanciti in quei giorni a Pechino. In particolare, la Piattaforma di Azione, spronando tutte le autorità governative a tenere conto della dimensione femminile in tutte le loro decisioni e strategie, ha indivi- duato dodici aree oggetto di crisi che simboleggiano un impedimento al miglioramento della condizione femminile: Donne e povertà, Istru- zione e formazione delle donne, Donne e Salute, La violenza contro le donne, Donne e conflitti armati, Donne ed economia, Donne, Potere e processi decisionali, Meccanismi decisionali per favorire il progresso delle donne, Diritti fondamentali delle donne, Donne e media, Donne e ambiente, Le bambine. Gli scopi principali che la Conferenza impo- ne di raggiugere sono dunque l’aumento di potere e di autorità della donna nella famiglia, nella società e nella politica e soprattutto la promozione di punti di vista femminili in seno alle pratiche istituzio- nali e governative e la partecipazione delle donne alla vita sociale, economica, polit ica e culturale. 325

Le Convenzioni, le raccomandazioni e le dichiarazioni relative alla donna frutto della Comunità internazionale nonché le Convenzioni ri- guardanti persone di sesso indistintamente maschile e femminile sono state determinanti per la trasformazione del tema in oggetto in una ve- ra e propria politica globale e rappresentano la maggior concretizza- zione del fenomeno di moltiplicazione e universalizzazione dei diritti umani, nel corso di questi anni riconosciuti a tutti gli individui senza nessuna distinzione fondata su genere, razza, sesso, lingua, etnia, opi- nioni politiche, condizioni personali o sociali e simili.

Non è presente un’univoca definizione del concetto di violenza di genere e ciò porta ad affermare che le problematiche legate al tema non sono solamente politiche, ma anche giuridiche. La violenza in

325 A.MERLI, Violenza di genere e femminicidio, articolo pubblicato il 10 gennaio 2015 in Penale Contemporaneo, p. 8.

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questione è un concetto fortemente influenzato dal contesto storico in cui nasce e le sue caratteristiche derivano dall’ambito sociale e cultu- rale di riferimento: le credenze, gli usi, i costumi, la cultura di un Pae- se sono tutti fattori che indubbiamente contribuiscono a caratterizza- re326 il fenomeno.327

All’interno del panorama europeo particolarmente significativa è la già nota Convenzione di Istanbul del 2011 in ragione del suo impegno nel fornire una cornice normativa sulla tutela dei diritti delle donna, di lotta a qualsiasi discriminazione e violenza di genere e soprattutto nell’introdurre previsioni nuove, e non contemplate in altri Trattati, relative a due piani importanti di intervento328: quello preventivo ( sia in tempo di pace che di guerra) e quello di accesso ai servizi da parte di donne vittime di violenza di ogni genere. L’originale contenuto del- la Convenzione in esame ha contribuito a farla diventare il punto di riferimento per il tema a livello internazionale.329

La definizione del concetto di violenza di genere, recepita anche a livello comunitario, deriva dall’ambito del diritto internazionale dei diritti umani e racchiude ogni tipo di violenza esercitata nei confronti di una donna. I comportamenti violenti in oggetto possono essere di tipo economico, sessuale, fisico, psicologico, istituzionale, nonché idonei a pregiudicare diritti come dignità, libertà e integrità di tutte le donne e possono manifestarsi in qualsiasi ambiente e relazione sia di

326 Ivi, pp. 9-10.

327 Ciò spiega perché, nonostante il tema sia attualmente di forte interesse internazionale, sia- no numerose le iniziative, gli strumenti e gli interventi anche a livello locale volti a fronteg- giare forme di violenza di genere socialmente determinate.

328 All’interno della Convenzione in commento è previsto uno specifico articolo riguardante il fenomeno di stalking oggetto di trattazione. In particolare di dispone all’interno dell’art. 34 che “Le Parti adottano misure legislative o di ogni altro tipo necessarie per penalizzare un

comportamento intenzionalmente o ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra perso- na, portandola a temere per la propria incolumità”.

329 Una trattazione più approfondita della Convenzione è contenuta nel Capitolo II, paragrafo 1.5, pp. 63-66.

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natura pubblica che privata. L’atto all’interno del quale è contenuta la definizione più diffusa del termine risale addirittura alla Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU con la risoluzione n. 48/104 del 20 dicembre 1993: all’art. 1 del documento si parlava già di “ogni atto di

violenza fondata sul genere, che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”; l’art. 2 precisava che la violenza dovrà in-

cludere innanzitutto quella fisica, sessuale e psicologica verificatasi in famiglia, comprese le percosse, l’abuso sessuale delle bambine in am- bito domestico, la condotta violenza legata alla dote o allo sfruttamen- to, lo stupro ad opera dei mariti, le mutilazioni genitali femminili, la violenza non maritale e ogni altra pratica tradizionalmente dannosa per la donna; inoltre avrebbe compreso anche la violenza fisica, ses- suale e psicologica che avviene all’interno della comunità nel suo complesso, inclusi fenomeni di stupro, abuso e molestia sessuale, in- timidazione sul posto di lavoro, negli Istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata; infine la violenza sem- pre fisica, psicologica e sessuale perpetuata o condotta dall’autorità statale, ovunque essa si verifichi. 330

I documenti normativi presenti a livello internazionale, frutto di po- sizioni giuridiche divergenti, inquadrano il concetto di violenza sulle donne come species del più ampio genus, ossia la “violenza di genere” (gender- based violence), il quale si basa sulla secolare tradizione di sottomissione della donna all’uomo e di difficile esercizio dei suoi di-

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ritti, il che inevitabilmente conduce il genere femminile a versare in una posizione subordinata rispetto a quello maschile.331

Pertanto possiamo concludere che la violenza di genere è un feno- meno sociale fortemente influenzato da ruoli e atteggiamenti che la comunità prevede per i due sessi. Nei casi in cui la prassi sociale e culturale di un popolo prevede i condizionamenti suddetti, risulta esse- re indubbiamente accentuata la probabilità per il genere femminile di subire certe aggressioni o essere vittima di determinati reati.

2.2 La disciplina legale dello stalking in ambito europeo: notazioni