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I diritti di partecipazione al processo della vittima e “acusación

3. La persona offesa nella procedura penale spagnola

3.3 I diritti di partecipazione al processo della vittima e “acusación

All’interno del sistema processuale spagnolo l’azione penale è pubblica e può venire esercitata dal Ministero fiscal187 o dai cittadini,

ma solo all’interno del procedimento: si tratta di un diritto previsto in capo anche a un soggetto che non è stato leso direttamente dal reato commesso, il quale può concretizzarlo attraverso l’accusa popolare (acusación popular) ai sensi dell’art. 125 della Costituzione spagnola. La vittima invece, nei reati “pubblici” e “semipubblici”188, du-

rante il corso del processo penale, può sedere accanto all’organo che riveste il ruolo di pubblica accusa, esercitando entrambe le azioni, ci- vile e penale, costituendosi in processo in veste di “acusador particu-

lar”189 attraverso la presentazione di un documento firmato congiun-

tamente da avvocato e procuratore190; nei reati “privati”191, al contra-

186 Cfr. Ivi, nota 19, p. 123-124.

187 Il “Ministerio fiscal” è l’istituto equivalente in Spagna al nostro pubblico ministero. 188 I reati “pubblici” corrispondo all’interno del nostro ordinamento ai reati perseguibili d’ufficio; nei casi in cui l’ordinamento processuale spagnolo non preveda alcune specificazio- ne, il reato si considera pubblico. I reati “semipubblici” sono invece quelli per cui, al fine di ottenere l’inflizione di una pena, è necessaria la presentazione di una denuncia da parte della persona offesa dal reato o del suo rappresentante legale.

189 Ciò è escluso per coloro che hanno subito danni indiretti, collegati agli illeciti punibili solo accidentalmente, come nelle ipotesi di pregiudizi subiti ad esempio da associazioni sanitarie o società di assicurazione; il motivo alla base dell’esclusione risiede nel fatto che tali enti sono portatori esclusivamente di interessi economici, che potrebbe rallentare o complicare il pro- cesso, come spesso accade.

190 L’acusador particular a regola deve fare fronte alle spese sostenute durante il procedimen- to penale, a meno che non goda di assistenza giuridica a titolo gratuito; Qualora venga con- dannato al pagamento delle spese l’autore del fatto, l’accusatore particolare ne dovrà pagare solo un terzo dopo che il reo avrà provveduto al ristoro dei danni derivanti dal reato commes- so e agli indennizzi per le sofferenze economiche subite e in favore dello Stato Spagnolo. L’art. 15 dello Statuto modifica l’ordine dei beneficiari: avrà la priorità la vittima qualora la

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rio, può esercitare i suoi diritti tramite l’azione civile (acusación pri-

vada): qualora la persona offesa decida di servirsi solo dell’azione ci-

vile per garantirsi il risarcimento dei danni derivanti dal reato, questa acquista la veste di parte civile (actor civil).

In Spagna, come in molti altri Paesi che fanno parte della tradi- zione giuridica di Civil law, negli ultimi anni si è assistito ad una tra- sformazione degli originari sistemi penali di natura “mista” o “forma- le” di origine francese in apparati di stampo accusatorio c.d. “puro”, dove l’organo della pubblica accusa assume un ruolo molto più rile- vante nella fase delle indagini preliminari rispetto alla figura del giu- dice istruttore (juez de Instrucción).

Originariamente il diritto processuale spagnolo non contemplava l’accusa privata.

Successivamente, all’interno della Ley de enjuiciamiento Crimi-

nal (LECrim), è stato prevista all’art. 270, sia per i cittadini spagnoli

che per gli stranieri, la facoltà di costituirsi come parte, conformandosi alle previsioni disposte nell’art. 24 della Carta Costituzionale spagnola in tema di tutela giurisdizionale effettiva. Nello specifico si prevede che sia le persone fisiche che le persone giuridiche offese o danneg- giate da reato possano esercitare l’accusa privata. Tuttavia, è necessa- rio sottolineare che la vittima che decide di costituirsi ‘accusa privata’ non possiede un diritto soggettivo di esigere che lo Stato imponga una certa sanzione: lo “ius poenitendi” in Spagna è monopolio dello Stato. Anche la legge spagnola, come già riscontrato all’interno

sentenza imponga il pagamento e condanni l’accusato, su richiesta dell’offeso, oppure se il PM non ha formulato accuse ovvero se la persona offesa aveva proposto opposizione e otte- nuto la revoca dell’archiviazione.

191 I reati “privati”, sono una categoria previste all’interno del circuito penale spagnolo che, al momento, ricomprende esclusivamente i delitti di calunnia e ingiuria commessi a danno di cittadini privati. Qualora venga commesso uno di questi due reati, l’ordinamento spagnolo prevede che solo la persona offesa possa presentare “querella”: a differenza del sistema pena- le italiano, in questo caso non si presenta una querela, bensì si esercita in proprio l’azione pe- nale escludendo l’iniziativa del Ministerio fiscal.

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dell’ordinamento processuale sia italiano che francese,192non utilizza

il termine “vittima”, bensì si serve di vocaboli come “danneggiato” e “persona offesa” (art.110-117 LECrim e art. 2 dello Statuto della vit- tima): il primo veniva fatto corrispondere alla “vittima diretta”, ossia il titolare del bene giuridico pregiudicato dal fatto criminoso commes- so, la seconda invece era equivalente alla “vittima indiretta”, ovvero colui che ha subito un danno o un nocumento dall’illecito penale sen- za però essere titolare del bene leso. Si tratta di una definizione errata e invero la Giurisprudenza ha risolto la questione formale affermando che le due figure appena esaminate, corrispondono al concetto di vit- tima contemplata nell’art. 2 della direttiva 29/2012/UE. La Spagna, inoltre, concede la possibilità alle persone giuridiche, alle associazio- ni, alle corporazioni e i gruppi di vittime di costituirsi come parte (art. 281 LECrim). 193

Da questa ultima previsione si evince che l’ordinamento proces- suale spagnolo, rispetto agli altri sistemi esaminati nei capitoli prece- denti, contempla una definizione di vittima più ampia di quella previ- sta nella direttiva comunitaria del 2012.

Uno degli strumenti cardine per la persona offesa all’interno del procedimento penale spagnolo è indubbiamente la “querella”: con es- sa la vittima si può costituire come accusa privata e fare richiesta di attivazione del processo penale; essa include la notizia criminis, atto che deve obbligatoriamente essere firmato dall’avvocato o dal procu- ratore, con il quale si informa l’autorità giudiziaria in ordine al fatto criminoso accaduto e si attesta la volontà di esercitare l’azione civile o penale. Se la vittima decide di proporre una querella, oltre alla possi- bilità di denunciare l’illecito penale, viene ad essa riconosciuto il dirit- to a ottenere informazioni sul caso: in particolare ha diritto ad essere

192 Vedi p. 1 paragrafo 1.1 e p. 39 paragrafo 2.2. 193 L.LUPARIA,., pp. 127-132.

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sentita di essere sentita nel corso dello svolgimento del processo pena- le e di fornire elementi di prova, di riesaminare il caso di decisione di non esercitare l’azione penale, di avere accesso al patrocinio a spese dello Stato e infine altri diritti in tema di giustizia riparativa194. Tutte queste previsioni sono contenute e sviluppate negli artt. 5,7,11,12,14 e 15 dello Statuto della Vittima. Ricordiamo inoltre che, terminata la fa- se delle indagini penali, se l’organo della pubblica accusa è stato l’unico accusante e intende chiedere l’archiviazione della causa al giudice istruttore, quest’ultimo deve informare la persona offesa in or- dine a tale richiesta prima di assumere una decisione definitiva al fine di permetterle di presentarsi entro quindici giorni per sostenere l’accusa (art. 782.2., lett. a, LECrim). 195

Per quanto riguarda la disciplina della vittima che non si è costi- tuita parte all’interno del procedimento penale, singolare risulta essere il contenuto dell’art. 8 dello Statuto che ha introdotto, al fine di evitare dilazioni indebite del processo, un “periodo di riflessione” di quaran- tacinque giorni in cui avvocati e procuratori non possono prestare ser- vizi nei confronti di persone offese, dirette e indirette, da catastrofi o altri eventi che hanno coinvolto un numero elevato di vittime.

Esistono altre forme di partecipazione come la possibilità di ri- cevere notifiche, per posta o tramite mail, di determinate decisioni giudiziarie, del contenuto dell’accusa, della data dell’udienza, delle decisioni di archiviazione, dell’eventuale misura di condanna detenti- va, delle misure cautelari e della scarcerazione o fuga del condannato e infine delle decisioni del giudice durante la fase esecutiva della pe- na. Inoltre è contemplato il diritto a domandare il riesame della deci- sione di non esercitare l’azione penale, nonostante non abbia chiesto di essere informata in tal senso. Infine si prevedono numerosi diritti

194 Art. 6,10,12 e 13 della direttiva comunitaria 29/2012/UE. 195 Ivi, p. 133.

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fino ad ora non disposti nemmeno per altre parti accusatrici diverse dall’organo di pubblica accusa o per le vittime di reato: in particolare si contempla il diritto all’impugnazione di decisioni del giudice in or- dine al rilascio dalla prigione di detenuti, ai benefici penitenziari, alla libertà controllata e alla sospensione condizionale della pena detenti- va; il diritto di rivolgersi al giudice richiedendo di imporre al condan- nato in libertà controllata o in sospensione condizionale della pena de- tentiva ingiunzioni o ordini atti a preservare la propria sicurezza e, in- fine, il diritto di fornire al giudice qualsiasi informazione che risulti utile ai fini della delibera sull’esecuzione della pena imposta196. Si

tratta di diritti di partecipazione che generano rilevanti vantaggi di va- ria natura e che potrebbero distogliere le persone offese dall’interesse di costituirsi parte in seno al processo. 197