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Il ruolo della persona offesa all’interno del procedimento

2. La posizione della vittima nel sistema processuale francese

2.2 Il ruolo della persona offesa all’interno del procedimento

La vittima di reato non ha affrontato inizialmente un percorso tanto differente rispetto alla storia italiana all’interno del circuito pe- nale francese: basti pensare al fatto che il Code d’instruction Crimi-

nelle non prevedeva alcun riconoscimento nei confronti delle persone

offese da reato. Per lungo tempo il ruolo della vittima era limitato alla sua possibilità di costituirsi attraverso un “action civile” (azione civi- le) che si innestava sull’ “action publique” (azione penale) del pubbli- co ministero allo scopo di ottenere un ristoro da parte del reo. È merito della Giurisprudenza se la persona offesa è riuscita ad ottenere uno spazio più incisivo nel sistema: degna di essere ricordata è la decisio- ne Placet-thiron della Corte di Cassazione francese, con la quale, ana- lizzando il tema, essa ha affermato definitivamente la possibilità per la persona offesa dal reato costituitasi parte civile di innescare l’azione penale. 157

156 Ibidem.

157 Cfr. C.PELOSO , La tutela della vittima del reato nel processo penale italiano e francese: riflessioni comparate sull’attuazione della Direttiva 2012/29/UE, articolo pubblicato il 13 maggio 2016 in Rivista Eurojus.it consultabile al sito: http://rivista.eurojus.it/la-tutela-della-

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Il percorso diretto a rafforzare la posizione della vittima all’interno del processo è stato notevolmente portato avanti negli ulti- mi trent’anni dal legislatore francese, soprattutto per quanto riguarda il tema di richiesta di risarcimento del danno e di partecipazione al pro- cesso penale. Dunque, come già riscontrato analizzando la storia ita- liana, anche all’interno di questo Paese la figura della persona offesa è riuscita, partendo da una situazione di oblio, a diventare uno dei pro- tagonisti dello scenario penale francese.

Prima della Legge del 17 agosto 2015, strumento con cui il Le- gislatore francese ha dato attuazione alla Direttiva 2012/29/UE, vi so- no state numerose previsioni normative in tema di tutela della vittima del reato: partiamo con la Legge del 15 del giugno del 2000 (Loi 15

juin 2000), la quale ha, indubbiamente, rinforzato la posizione della

persona offesa all’interno del procedimento penale francese, introdu- cendo notevoli innovazioni anche sul piano semantico. Difatti, per la prima volta, all’interno del testo normativo in questione, viene inserito il termine vittima. La previsione è simbolo di un notevole passo avanti dal punto di vista formale per la figura, da sempre rappresentata in ve- ste di “parte lesa” o “parte civile”: da quel momento in avanti la per- sona offesa risulta un vero e proprio soggetto giuridico indipendente dal soggetto che si costituisce parte civile. 158

Come già esposto, la Direttiva europea del 25 ottobre 2012 ha riposto la sua esclusiva attenzione nei confronti della vittima del reato, lasciando agli Stati la possibilità di definire la figura in maniera più dettagliata discrezionalmente159.Con la Legge del 17 agosto del 2015 (Loi 17 aout 2015) è stata trasposta la Direttiva comunitaria all’interno

vittima-del-reato-nel-processo-penale-italiano-e-francese-riflessioni-comparate- sullattuazione-della-direttiva-201229ue/, ultima consultazione 18 ottobre 2017. 158 Ibidem.

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del sistema processuale della Francia: con essa è stato introdotto all’interno del Titolo preliminare del codice di procedura penale fran- cese il Titolo III, contenente rilevanti articoli sull’argomento che han- no ampliato il novero dei diritti già previsti in capo all’offeso.

Abbiamo già menzionato l’articolo 10 dell’atto comunitario nel momento in cui lo abbiamo analizzato in termini generali: ricordiamo che si tratta di una previsione che impone agli Stati membri di garanti- re che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento pena- le e possa fornire elementi di prova, con la possibile autorizzazione a rendere dichiarazioni o fornire spiegazioni scritte. Se la vittima am- messa come parte civile si trova in una posizione privilegiata, il diritto francese concede comunque la possibilità alla persona offesa di fare valere i suoi interessi indipendentemente dal fatto che sia parte civile. Invero, ai sensi dall’art.61, comma V, c.p.p. “gli ufficiali e gli agenti di polizia possono interpellare qualsiasi individuo in grado di fornire informazioni sui fatti, tra cui anche la persona offesa, senza che quest’ultima abbia necessariamente esposto denuncia”. Dunque la vit- tima in questo caso non viene sentita in veste di persona pregiudicata dal fatto criminoso, ma come individuo estraneo al reato oggetto di in- chiesta e quindi la sua possibilità di sostenere un’audizione non di- pende da un atto di volontà personale, bensì interamente da scelte ope- rate dagli inquirenti. Tuttavia, presentando una denuncia trasmissibile a un’autorità competente alla sua valutazione, può richiedere di essere ascoltata di sua iniziativa. Quanto agli obblighi informativi, l’art. 10-2 c.p.p. elenca i diritti della persona e qualifica gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria gli unici soggetti obbligati ad informare le vitti- me; oggetto di informazione sono il diritto a conseguire il risarcimento del danno subito, a costituirsi parte civile, ad essere assistiti da un av- vocato, ad essere supportati da un’associazione di aiuto alle vittime, ad essere informati in relazione alle misure di protezione di cui posso- no servirsi, ad avvalersi di un interprete e di una traduzione, ad essere

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accompagnati in processo da un rappresentate legale o da un individuo maggiorenne da loro indicato e a dichiarare come indirizzo il domici- lio di un terzo. Ciò che appare evidente all’interno di tale articolo è il rafforzamento dei poteri in capo alla persona offesa durante la fase delle indagini. Tuttavia, al pari del sistema penale italiano, molti diritti ivi contenuti sono contemplati anche in altre previsioni del codice di procedura penale. Infine ricordiamo l’art. 10-3 che ammette per la prima volta il diritto ad ottenere l’assistenza di un interprete e la tra- duzione delle informazioni utili per l’esercizio dei suoi diritti160161

Passiamo al tema della vulnerabilità, concetto che il legislatore francese, al contrario di quello italiano, ha definito in maniera molto più generale, consentendo un esame svincolato da qualsiasi attenzione per le situazioni personali o per singolari categorie di illeciti penali162.

Il decret n. 2016-214 del 26 febbraio del 2016 ha precisato che la va- lutazione individuale in ordine alla vulnerabilità spetta all’ officier de

police judiciare163 nel corso dell’audizione della persona offesa; in se- guito, all’interno del verbale dell’audizione, l’officier deve indicare gli elementi in base ai quali ha stabilito la condizione di vulnerabilità del soggetto in esame e può anche decidere di disporre specifiche misure di protezione come audizione in luoghi adatti alla condizione della persona vulnerabile oppure, qualora questa sia stata vittima di reati di violenza sessuale, prevedere che venga ascoltata da investigatori spe- cializzati nel campo; in ogni caso la vittima verrà ascoltata dagli stessi operatori ad ogni esame. Viene anche disposto che l’officier comuni-

160 Previsione analoga all’art. 143-bis, c.p.p. italiano.

161 Cfr.C.PELOSO , La tutela della vittima del reato nel processo penale italiano e francese: riflessioni comparate sull’attuazione della Direttiva 2012/29/UE, articolo pubblicato il 13 maggio 2016 in Rivista Eurojus.it consultabile al sito: http://rivista.eurojus.it/la-tutela-della- vittima-del-reato-nel-processo-penale-italiano-e-francese-riflessioni-comparate-

sullattuazione-della-direttiva-201229ue/, ultima consultazione 27 settembre 2017.

162 Invero la valutazione è ancorata a elementi come l’entità del danno subito, le circostanze del reato derivante da una particolare motivazione oppure l’esistenza di un rischio di ritorsio- ne o intimidazione.

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chi gli elementi oggetto di valutazione all’autorità procedente affinché possa procedere ad un esame più approfondito.164

Infine viene introdotto l’art. 183-1 c.p.p. il quale prevede che, su istanza della vittima che ha proposto reclamo senza avere ancora in- tentato causa civile, l’ordinanza di rigetto passata in giudicato debba essere portata a sua conoscenza con qualsiasi mezzo. All’interno del

code de procedure penale esiste già la norma in base alla quale la vit-

tima debba essere informata circa l’evasione dell’autore del reato, a condizione che tale fatto sia motivo di rischio per la persona offesa e fatta salva la non opportunità di rendere nota tale informazione a cau- sa del rischio che può rappresentare per l’autore dell’illecito (art. 40-5 c-p-p). Si tratta di una previsione analoga a quella introdotta in Italia con la legge n. 212 del 215 del 25 ottobre all’interno dell’art. 90-ter c.p.p.165166

Con la loi del 2015 è stata consacrata anche la c.d. justice repa-

ratrice, ossia la giustizia riparativa, strumento che è stato inquadrato

in sede sovranazionale come pratica di grande beneficio per le vittime d reato. Dunque, all’interno del sistema francese tale istituto è stato introdotto relativamente tardi, ma nonostante ciò attualmente è quali- ficato una forma alternativa di giustizia vera e propria.167

Una delle principali caratteristiche dell’ordinamento processuale penale francese è la legittimazione ad agire della vittima a titolo ven- dicativo e indennitario che deriva dal pregiudizio subito dal reato: con

164 Ibidem.

165 Vedi Capitolo I, paragrafo 3.4., p.32. 166 Ibidem.

167 In particolare viene definita come: “qualsiasi misura che consenta alla vittima e all' autore

del reato di partecipare attivamente alla risoluzione delle difficoltà derivanti dal reato, in particolare al risarcimento dei danni di qualsiasi natura derivanti dalla sua commissione. Ciò può essere fatto solo dopo che la vittima e l'autore del reato abbiano ricevuto informa- zioni complete e il consenso esplicito a partecipare al procedimento. Essa deve essere attuata da un terzo indipendente costituito a tal fine, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o, su richiesta di quest' ultima, dell'amministrazione penitenziaria ".

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essa si permette alla persona offesa di essere risarcita da reato e otte- nere la condanna del colpevole. La doppia natura dei fini evidenzia che l’esercizio della legittimazione in esame non è obbligatoriamente volto a ottenere un risarcimento del danno. 168L’azione civile in merito è uno strumento di cui possono servirsi anche le vittime “indirette”, a patto che il pregiudizio da esse subito dipenda direttamente dal reato.

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L’atto con cui viene esercitata, invece, l’azione pubblica è la co- stituzione di parte civile e, già a partire dalla legge del 15 giugno del 2000, può essere presentata nella primaria fase di inchiesta dinanzi a un ufficiale o un agente di polizia. Dal momento in cui la persona of- fesa acquista lo status di parte civile ottiene molti diritti e un ruolo at- tivo in seno al procedimento: già durante lo svolgimento del primo momento processuale può, ad esempio, sollecitare la messa in essere di determinati atti e, durante la fase del procedimento, possiede l’autorizzazione a fornire elementi di prova, porre domande ai testi- moni e presentare le sue conclusioni. Si delinea quindi un potere di in- tervento e controllo sull’istruzione non configurato in alcun punto del testo della Direttiva comunitaria. Degna di analisi è un Relazione in- formativa del Senato della fine del 2013 con la quale si evidenzia co- me il ruolo della vittima risulti essere ancora in realtà “secondario”: in particolare si sottolinea che in presenza di decreto di accusa, la vittima è invitata a presentarsi in sede di omologazione e quindi non viene sentita prima della decisione del Procuratore in ordine alle pene per il reo. La proposta senatoriale, invero, consisteva proprio nella possibili- tà per la vittima di essere oggetto di audizione prima della decisione suddetta, ma avrebbe previsto un maggiore onere per i giudici e un al-

168Addirittura, un orientamento giurisprudenziale non molto recente ha affermato che tale le- gittimazione può essere posta in essere al solo scopo di rafforzare l’azione pubblica.

169 La previsione sembra essere in perfetta linea con questo disposto all’interno della direttiva comunitaria all’art. 2 in cui si dispone che gli Stati membri debbano limitare il numero di fa- miliari che posso godere dei medesimi diritti in capo all’offeso.

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lungamento senza dubbio dello svolgimento del procedimento penale.

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L’art. 11 della Direttiva comunitaria impone agli Stati membri di garantire per la persona offesa una possibilità di domandare la revi- sione di una decisione di non esercitare l’azione penale precisando all’interno dell’art.43 che tale esame è circoscritto alle decisioni di pubblici ministeri, giudici istruttori e agenti di polizia, ma non della magistratura giudicante. Si tratta, dunque, di una generale “diritto di critica” della vittima, esercitabile in varie fasi del procedimento. 171 Le

Leggi che si sono succedute in materia, dal 2004 in poi, hanno anche stabilito il dovere del Procuratore a cui giunge la denuncia di avvertire la persona che l’ha proposta in ordine all’archiviazione del procedi- mento penale e in quel caso di poter proporre reclamo al Procuratore generale. In questo modo il reclamo viene a rivestire proprio una for- ma di tutela della persona offesa: si tratta del c.d. diritto di “riesame” spettante a qualsiasi vittima indipendentemente dall’essersi costituita parte civile. All’interno della fase istruttoria, infine, solo la parte civile può rimettere in causa alcune decisioni: qui, infatti, solo questa può impugnare ordinanze di non luogo a procedere del giudice istruttore che quindi ha deciso di non esercitare l’azione penale (art. 186 c.p.p.); inoltre all’art. 186-1 si prevede la possibilità di rimessa in causa di al- tre decisioni dell’autorità giudiziaria del fase istruttoria, tra cui, ad esempio, un’ordinanza che non pronunci su capi per cui il giudice è stato adito: qui non è escluso addirittura il ricorso in Cassazione, dato che l’ordinanza in questione ha valore di decisione a tutti gli effetti. 172

170 Cfr. Ivi, p. 85-89.

171 Per esempio, oltre al riesame dell’archiviazione dei magistrati della procura, è possibile sottoporre a verifica anche la decisione dei servizi di indagine di rifiuto di registrazione di una denuncia o la decisione del giudice istruttore di mettere fine al procedimento penale. 172 L.LUPARIA, Op. cit., pp. 90-91.

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