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La ricerca di “buone prassi” nel panorama comparativo

4. La disciplina tedesca in tema di vittima del reato

1.2 La ricerca di “buone prassi” nel panorama comparativo

Nonostante lo spazio di intervento e protezione via via riservato al- la persona offesa nel panorama penale, sia a livello sovranazionale che interno, il percorso della vittima non è ancora concluso: i progressi normativi attualmente non sono ancora riusciti a farla uscire totalmen- te dal ruolo marginale che possiede nel panorama penale. I risultati delle analisi empiriche hanno evidenziato come, molto spesso, buone pratiche giudiziarie riescano a fronteggiare meglio, rispetto ad inter- venti normativi, temi basilari quali le esigenze di protezione di sogget- ti vulnerabili o il rimedio a sofferenze e danni subiti dalle vittime di reati. Non a caso, in molti ordinamenti interni, il legislatore ha deciso di cristallizzare in norme processuali comportamenti o usi emersi all’interno della vita giudiziale, al fine di far rientrare in qualche modo le buone prassi giudiziarie all’interno del sistema di giustizia penale

317( si pensi, ad esempio alla mediazione, che è nata nella pratica e poi

si è cristallizzata normativamente).

316 Ivi, pp. 217.218.

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Ad esempio, sul piano dell’informazione e sostegno alle vittime, un rimedio operativo rilevante potrebbe essere la pubblicazione di una sorta di “guida nazionale” online e all’interno di ospedali, tribunali e commissariati di polizia, allo scopo di fornire alle vittime di reati le prime informazioni di carattere generale; in aggiunta potrebbero veni- re divulgate informazioni personalizzate a tutte le persone offese me- diante servizi gratuiti318 idonei a sostenerle e fornire, su loro richiesta, notizie rilevanti, con particolare riguardo a coloro che hanno problemi di comunicazione e ai minori, per i quali sarebbe necessario un ap- proccio da parte degli operatori specializzati più informale e confiden- ziale. Affinché tali attività possano operare efficientemente e perma- nentemente, risultano necessari sussidi economici da parte delle Istitu- zioni (come ad esempio il Ministero della Giustizia) o ricavati da fon- di provenienti dalle sanzioni pecuniarie comminate ai rei ovvero da versamenti da parte di questi ultimi di somme a favore di associazioni che tutelano particolari esigenze in capo alle vittime319. In tema di no- tizie specifiche relative ai casi giudiziari pendenti, un’idea considere- vole potrebbe essere quella di potenziare l’utilizzo del servizio di po- sta elettronica e degli spazi virtuali accessibili attraverso i portali onli-

ne, di modo che la vittima possa essere messa al corrente di tutte le in-

formazioni di suo interesse; al fine di tutelare la privacy del destinata- rio, tali ipotetiche previsioni dovrebbero indubbiamente garantire l’assoluta riservatezza delle informazioni oggetto di scambio, fornen- do personali chiavi di accesso e proteggendo il più possibile i sistemi informatici da eventuali intromissioni. 320

318 La Francia è l’unica più all’avanguardia sul campo, presentando già molte associazioni di aiuto alle vittime sul territorio, peraltro consolidate di recente con la legge n. 896 del 15 ago- sto 2014.

319 Sul tema ricordiamo l’interessante progetto italiano ad opera della Procura di Milano in collaborazione con l’Assessorato alle politiche per il Lavoro del Comune, volto a istituire un fondo economico, sostenuto da somme a carattere risarcitorio nei confronti delle persone offe- se non presenti al processo penale, per cittadini o imprese vittima di reati informatici. 320 L. Luparia, Op. cit., pp. 338-341.

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Sul profilo partecipativo, una soluzione interessante potrebbe con- sistere nella possibilità per la vittima di presentare denuncia o querela

online subito dopo la commissione del reato, quantomeno per illeciti

penali di minor gravità o meno urgenti sul piano dell’accertamento, con la possibilità poi di recarsi in seguito presso gli uffici di polizia giudiziaria. Altra iniziativa importante potrebbe essere la redazione di specifici documenti a carattere informativo ad opera di giuristi in col- laborazione con medici e psicologi, all’interno dei quali vengono illu- strate in maniera semplice tutte le possibili modalità di partecipazione al processo per le vittime e, nei casi in cui il processo abbia ad oggetto illeciti particolarmente gravi o l’offeso sia stato qualificato vulnerabi- le, a queste informazioni dovrebbe essere associata la presenza di una persona che abbia le adeguate qualifiche per assistere la vittima sia durante che nei momenti antecedenti che successivi alle udienze. Inol- tre sarebbe anche apprezzabile che le vittime potessero costantemente ricevere il supporto di un medico, uno psicologo o un assistente socia- le di modo che il rapporto confidenziale o fiduciario con questi sog- getti riesca a ridurre il più possibile il trauma dell’impatto con il mon- do giudiziario321. Al fine di garantire maggiori schermi protettivi, si potrebbero meglio organizzare gli interni dei palazzi di Giustizia, inse- rendo “luoghi di attesa” per le vittime, specie se minorenni o comun- que particolarmente vulnerabili, diversi da quelli adibiti al pubblico e all’imputato. Ulteriori accorgimenti dovrebbero essere predisposti nei confronti dei soggetti che versano in particolare condizione di vulne- rabilità, prevedendo apposite aule per la loro audizione, al fine di pro- teggerle da un diretto contatto con il reo e di garantire che la loro de-

321 Si potrebbe prendere esempio dai meccanismi della Corte Penale internazionale dell’Aia: qualora la vittima sia originaria, come spesso accade, di un paese extraeuropeo e di una realtà piuttosto arretrata dal punto di vista culturale ed economico e debba prendere parte al proces- so in veste di testimone, viene assistita da un soggetto qualificato, che parla la sua stessa lin- gua e la “prepara” al processo, magari conducendola i giorni prima dell’udienza all’interno delle aule per farle acquisire un po’ di consapevolezza circa gli spazi e l’ambiente in cui andrà a deporre.

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posizione sia il più genuina possibile. Sul tema si può riportare come modello il nostro Stato, dove sono state istituite all’interno di molte città “aule di ascolto protetto per il minore”, munite di sistemi di vi- deoregistrazione e arredate in modo confortevole e adatto all’escussione di minori durante sia il momento dibattimentale che in sede di incidente probatorio. 322

Altro aspetto su cui si potrebbe maggiormente lavorare è la parteci- pazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, magari diffon- dendo inchieste o sondaggi elaborati da esperti in materia, da esamina- re poi alla luce delle più frequenti forme di criminalità presenti su tut- to il territorio. Inoltre, dato che il tema della tutela della vittima del reato è oggi al centro di molte realtà interne323, si dovrebbero andare a

rafforzare e stimolare percorsi formativi altamente qualificati per gli operatori del settore, facilitando così anche lo scambio reciproco di orientamenti e buone pratiche da tenere in considerazione; in tal senso si potrebbe prendere come modello la Spagna, che nel 1995 ha intro- dotto all’interno del Corpo della Guardia Civil un gruppo di profes- sionisti in grado di occuparsi della formazione delle forze dell’ordine su temi come la tipologia di illeciti penali compiuti a danno di vittime particolarmente vulnerabili. Nell’ottica di aumentare la sensibilizza- zione, auspicabile potrebbe essere anche una formazione più specifica nei corsi di laurea e post-laurea di giurisprudenza e psicologia, preve- dendo magari programmi di collaborazione e interscambio tra le varie Università europee.

Tuttavia, occorre ribadire che l’attuale protagonismo della figura della vittima all’interno dello scenario penale non deve determinare una diminuzione e affievolimento delle garanzie in capo all’imputato.

322 Ivi, pp. 342-343.

323 Ricordiamo che di recente sono stati organizzati incontri formativi a Bologna, Siviglia, Parigi e una conferenza a Milano in tema di tutela della vittima.

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L’equilibrio all’interno del circuito penale deve permanere. Nulla

quaestio in relazione a tutte le nuove previsioni che aumentino la pro-

tezione dell’offeso senza sminuire le prerogative del sottoposto a pro- cedimento, come i servizi di supporto e l’assistenza linguistica; la questione si complica peraltro nei casi in cui si stabilisca di far suben- trare la persona offesa in alcuni momenti processuali con elevato gra- do di delicatezza, come ad esempio la fase di esecuzione della pena.