3. L’ingresso della vittima all’interno del processo penale
3.4 Poteri e diritti dell’offeso nel sistema Italiano: la normativa prima e
Ai sensi dell’articolo 90, comma I, c.p.p., la persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente ri- conosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del processo può presenta- re memorie e, con l’esclusione del giudizio di Cassazione, indicare elementi di prova.
Tuttavia, in generale, non si assiste a un’attribuzione in capo al- la persona offesa di una vera e propria azione penale, ossia il potere di chiedere al giudice il rinvio a giudizio del sottoposto alle indagini, ma, al contrario, le vengono conferiti poteri di controllo sulla eventuale inattività del pubblico ministero, salvo nel caso dell’azione esercitata dinanzi al giudice di pace.
Infatti, nelle due specifiche ipotesi in cui il pubblico ministero chieda al g.i.p. la proroga delle indagini (art. 406, comma III) o l’archiviazione della causa (art. 408, comma II), tale iniziativa deve esser resa nota alla persona offesa che gli ha chiesto di esserne infor- mata, la quale potrà, in seguito, mettersi in contatto con il giudice e presentargli le proprie conclusioni. Con il conferimento di siffatte fa-
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coltà si vuole tutelare il suo interesse ad ottenere il rinvio a giudizio dell’imputato.
Prima di tutto, bisogna tener presente che la persona offesa, al pari dell’indagato, ha il diritto ad accedere al registro delle notizie di reato, mediante apposita richiesta al pubblico ministero (art. 335, comma III c.p.p. ) e il diritto di esser avvisata da parte del pubblico ministero, nel caso in cui quest’ultimo decida di procedere ad un ac- certamento tecnico irripetibile , in ordine al giorno, al luogo e all’ora del conferimento dell’incarico, informandolo inoltre sulla facoltà di nominare un consulente tecnico di parte ( art. 360 c.p.p.) . In aggiunta ricordiamo che deve esser avvisata della data e luogo in cui si svolgerà l’udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) e deve esserle notificato il de- creto che dispone il giudizio (art. 360 c.p.p.) al fine di verificare la convenienza di costituirsi parte civile, in caso abbia anche la qualifica di danneggiato.
È inoltre importante mettere in risalto la facoltà, in capo all’offeso, di nomina di un difensore di fiducia contemplata all’interno dell’articolo 101, comma I, c.p.p., poiché solo quest’ultimo è in grado di consigliargli come muoversi e attivarsi in relazione ai singoli atti del procedimento: invero si prevede che il pubblico ministero o la po- lizia giudiziaria informino la vittima di tale facoltà al momento dell’acquisizione della notizia del reato e che gli stessi la mettano al corrente della possibilità di acceso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e rego- lamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presi- dente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modifica- zioni. Tuttavia, per accedere a tale forma di tutela è necessario che il richiedente non superi un certo reddito annuale, ma qualora sia stato vittima di determinati reati contro la persona (come, ad esempio, ille-
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citi penali attinenti alla sfera sessuale o a danno di minori) può benefi- ciarne derogando a tale limite. 73
Dunque, se la persona offesa da reato decida di nominare un di- fensore di fiducia, i diritti di “informativa” possono esplicare a pieno le loro funzioni: quest’ultimo può limitarsi ad assistere al compimento di atti per cui è consentita la sua presenza, ma anche decidere di svol- gere le c.d. “investigazioni difensive” al fine di ricercare e scoprire elementi di prova o intervistare persone che possono dare informazio- ni. Le ricerche possono esser svolte dal difensore stesso o per mezzo di un sostituto, un consulente tecnico di parte o di un investigatore privato autorizzato. Si tratta di uno di quei poteri che possiamo defini- re “di partecipazione al procedimento”, esercitabile solo se l’offeso abbia nominato un difensore. In merito ricordiamo, inoltre, che l’offeso può, per mezzo del proprio difensore di fiducia o personal- mente, chiedere per iscritto al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio: in caso di svolgimento, l’avvocato dovrà esser preavvisato, potrà parteciparvi e chiedere al giudice di poter rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame (art. 401 c.p.p.)
Le nuove prospettive per le vittime del reato nel procedimento penale italiano sono state introdotte dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, attuativo della direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consi- glio Europeo, che istituisce norme minime in materia di diritti, assi- stenza e protezione delle persone offese dal reato e sostituisce la deci- sione quadro 2001/220/GAI. Si può considerare una prima “base di partenza” che non impedisce agli Stati membri di garantire standard più elevati.74
73 P.TONINI, Op. cit., p. 160.
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Il decreto legislativo in questione, ha avuto il merito di delineare per la persona offesa una chiara posizione nelle diverse scansioni del procedimento penale, tanto dal esser stato definitivo un autentico “corpus iuris”, di matrice europea, dei diritti delle vittime del reato. 75
La novella legislativa prevede, amplia e suddivide i diritti delle vittime in quattro categorie: il diritto all’informazione, il diritto di ac- cesso ai servizi di assistenza, il diritto di partecipazione al processo penale e infine, il diritto di ricevere adeguata protezione.
Partiamo con l’analisi delle nuove previsioni.
Per quanto riguarda i poteri e le facoltà in generale spettanti alla persona offesa è stato innanzitutto previsto all’articolo 90, III comma, c.p.p., che in caso di morte di quest’ultima, questi possano esser eser- citati anche da una persona legata alla vittima da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente, ampliando la categoria dei “prossimi congiunti”. Si tratta, senza dubbio, di un notevole passo avanti in ter- mini di attribuzione di poteri processuali in capo ai conviventi more
uxorio.
I diritti della vittima di esser informata in ordine al procedimen- to che la coinvolge sono stati inoltre decisamente ampliati: il chiaro intento è quello di far si che la persona offesa dal reato diventi un sog- getto del procedimento a tutti gli effetti, consapevole dei propri diritti e poteri e in grado di esercitarli fuori e dentro la sede processuale. In- fatti ai sensi del nuovo articolo 90-bis c.p.p. “alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengono fornite, in lin- gua comprensibile, informazioni in merito:
75 Cfr. commento al d.lgs. n. 212 del 2015 di M. CAGOSSI, Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano, in rivista Diritto Penale Contemporaneo, articolo pubblicato il 16 gennaio 2016.
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a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia e querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo e della costituzione e, ove costituita parte civile, a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto.
b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, comma I e II.
c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archivia- zione.
d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato.
e) alle modalità di esercizio del diritto all’interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento.
f) alle eventuali misure di protezione che possono esser disposte in suo favore.
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato.
h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti.
i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento.
j) alle modalità di rimborso spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale.
k) alla possibilità di chiedere risarcimento danni derivante da reato.
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l) alla possibilità che il procedimento sia definito con ri- messione di querela di cui all’articolo 152 del codice penale e, ove possibile, attraverso mediazione.
m) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
n) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, e alle case rifugio”.
Siamo, dunque, di fronte a una vera e propria estensione dei di- ritti all’informazione, cui si affianca, nell’ottica di una particolare e maggior tutela in favore delle “vittime di delitti commessi con violen- za alla persona”, un’ulteriore modifica con l’inserimento dell’articolo 90-ter c.p.p.: qui viene stabilito che quest’ultime, qualora ne abbiano fatto richiesta, debbano esser informate immediatamente circa la scar- cerazione o la cessazione della misura di sicurezza detentiva cui è sta- to sottoposto l’imputato e circa l’evasione di quest’ultimo o del con- dannato in custodia cautelare, nonché della volontaria sottrazione dell’internato alla misura di sicurezza detentiva.
Una importante novità apportata dalla novella legislativa riguar- da un tema molto caro al legislatore europeo, ovvero la condizione di vulnerabilità in cui possono versare alcune vittime del reato: tale ar- gomento è stato infatti contemplato in diverso fonti sovranazionali quali la Convenzione di Lanzarote e Istanbul, rispettivamente del 2007 e del 2011, nonché la Direttiva comunitaria 29/2012/UE che verranno esaminate nel dettaglio all’interno del successivo capitolo.
Per questa categoria di soggetti è stato introdotto un “macrosi- stema” processuale che ha richiesto una molteplicità di adattamenti
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del rito, specialmente per evitare forme di “vittimizzazione seconda- ria”.
Innanzitutto, è stato introdotto l’articolo 90-quater all’interno del codice di procedura penale, il quale stabilisce quali siano i criteri generali per attribuire a una vittima, indistintamente maggiorenne o minorenne, la qualifica di vulnerabile e, di conseguenza, per preve- dere nei suoi confronti speciali protezioni.
Sono presenti due diversi profili in base ai quali può esser de- sunta la caratteristica in esame: sotto un profilo soggettivo, la condi- zione di vulnerabilità è ricavata, come recita l’articolo 90-quater, oltre che “dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica” anche “dal tipo di reato, dalle modalità dello stesso”.
Dal punto di vista oggettivo, per verificare questo stato di vulne- rabilità, l’articolo prosegue stabilendo di tenere in considerazione “se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio raziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è economicamente, affettivamente o psicologicamente dipendente dall’autore del reato”.
Inoltre, sommando i criteri definitori sopra esposti, si può indi- viduare una terza categoria, ovvero “i soggetti particolarmente vulne- rabili”: si tratta di una fattispecie in cui coesistono le ragioni soggetti- ve, derivanti dalla condizione della vittima, e quelle oggettive, con- nesse al reato. All’interno di questo nucleo di vittime rientrano il mi- nore vittima dell’abuso e dello sfruttamento sessuale, il minore vittima di tratta di esseri umani, la donna vittima di violenza sessuale e dome- stica e, infine, vi si potrebbe ricondurre pure la persona anziana vitti- ma di violenza domestica, figura di scarsa considerazione sia a livello nazionale che europeo, la quale è stata solo di recente presa in consi- derazione all’interno di una raccomandazione del Comitato dei Mini-
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stri agli Stati membri riguardante l’intimidazione dei testimoni e i di- ritti della difesa. 76
Oltre a prevedere i parametri soggettivi e oggettivi per stabilire se effettivamente una persona offesa versi in condizioni vulnerabili, la riforma ha disposto speciali tutele nei confronti di quest’ultima.
Con riferimento all’esame della vittima durante la fase delle in- dagini preliminari è stato modificato il comma I-ter dell’art. 351 c.p.p. che attualmente prevede la doverosità per la polizia giudiziaria, che assuma informazioni da una vittima vulnerabile, di avvalersi di un esperto in psicologia nominato dal pubblico ministero, quale che sia l’età della vittima o i reati per cui si stanno svolgendo le indagini. Inoltre, sempre il suddetto articolo, a seguito della riforma, prescrive alla polizia giudiziaria di prendersi cura che la persona offesa, specie se vulnerabile, non abbia contatti con l’autore del reato durante la sua audizione e non venga chiamata a deporre più volte, se non in caso di assoluta necessità. 77
Per quanto riguarda, invece, l’istituto dell’incidente probatorio, il decreto ha introdotto tra le ipotesi ammissibili contemplate all’art. 392 comma I-bis c.p.p., quella in cui l’offeso versi in condizioni di vulnerabilità, indipendentemente da età o reati per cui si procede.
Venendo alla fase dibattimentale, rammentiamo l’incisiva modi- fica dell’art. 498, comma IV-quater, il quale dispone che, quando oc- corre procedere all’esame di una persona particolarmente vulnerabile, il giudice, se l’offeso o il suo difensore ne fanno richiesta, potrà di- sporre l’adozione con modalità protette: si può ricorrere, ad esempio,
76 M.GIALUZ, Lo Statuto delle vittime vulnerabili, in Lo Scudo e la Spada. Esigenze di prote-
zione delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Giappichelli editore, Torino, 2012,
p. 66.
77 Questa previsione è stata inserita anche all’interno dell’art. 362 c.p.p. che regola la discipli- na dell’assunzione di informazioni ad opera del pubblico ministero.
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all’impiego dell’esame schermato dal vetro specchio o all’esame con- dotto dal presidente. In aggiunta sono state estese al soggetto vulnera- bile ulteriori forme di esame protetto contemplate all’interno dell’art. 398, comma V-bis c.p.p.: il giudice può scegliere il luogo, il tempo e le modalità attraverso cui procedere all’incidente probatorio. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luoghi diversi dal tribunale, avvalen- dosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova. Le dichiarazioni acquisite devono obbliga- toriamente venire documentate integralmente con mezzi di riprodu- zione fonografica e audiovisiva.
Dunque, possiamo affermare che il d.lgs. n. 212 del 2015 rap- presenta la vittima vulnerabile come una “supervittima”, degna di un trattamento speciale, non per sua profonda e reiterata sofferenza, ma per la sua specifica utilità ai fini della repressione di crimini ritenuti tanto più odiosi, in quanto commessi nei confronti di soggetti deboli.
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Siamo, certamente, di fronte a un notevole passo avanti nel si- stema delle tutele previste dal nostro ordinamento processuale nei confronti dell’offeso vulnerabile e ad un’occasione di generale riordi- no della materia delle dichiarazioni delle vittime deboli : il provvedi- mento ha consentito l’ingresso nel tessuto normativo di quello statuto della prova dichiarativa della persona offesa vulnerabile da tempo au- spicato dalla dottrina, dalle associazioni che si occupano dei diritti delle vittime di reati violenti e dagli operatori di diritto. 79
78 M.GIALUZ, Op. cit., p. 91.
79 D.FERRANTI, Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato: sguardo di insieme
sulle recenti innovazioni alla luce dell’attuale direttiva 2012/29/UE, in rivista Dir. Pen. Con-
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Alla prassi spetta la prova di resistenza nell’intero nuovo corpus normativo: risulta essere, senza dubbio, necessaria una sempre più at- tenta e adeguata formazione di tutti gli operatori, a partire dalla Polizia Giudiziaria, sul tema della vulnerabilità e una sempre più capillare re- te di servizi di natura extraprocessuale e assistenziale che andrà a coinvolgere l’intero territorio nazionale, realizzando una cooperazione tra Stato e Regioni, funzionalmente coinvolti in materia. 80
3.5 Ultimissime novità in tema di tutela della persona offesa: la rifor-