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L’excursus della vittima all’interno della giustizia penale tedesca: tre

4. La disciplina tedesca in tema di vittima del reato

4.2 L’excursus della vittima all’interno della giustizia penale tedesca: tre

Il percorso atto a rafforzare la posizione della vittima del reato all’interno del circuito processuale penale tedesco è stato assai lungo e complesso. L’intento è stato, fin dall’inizio, quello di garantire alla persona offesa dal reato una sempre più penetrante veste propulsiva e partecipativa in seno al processo. Una prima timida tappa è rappresen- tata da una riforma degli anni ’70, con la quale è stato contemplato un concreto ristoro sul piano economico per le vittime e i loro familiari. Il primo vero e proprio punto di svolta è segnato dalla Legge del 1986 in tema di protezione della vittima. Grazie a questo nuovo provvedimen- to normativo i diritti partecipativi dell’offeso sono stati ampliati e ridi- segnati: la vittima del reato diventa un soggetto pienamente coinvolto nelle vicende giudiziarie in virtù dell’introduzione dell’azione privata accessoria (Nebenklage), la quale si accosta all’azione del Pubblico Ministero. 202

Un secondo momento rilevante per il tortuoso cammino della vittima all’interno dell’ordinamento processuale tedesco si è verificato

201 Cfr. Sistemi giudiziari negli Stati membri, articolo consultabile presso il sito: https://e- justice.europa.eu, ultima consultazione 15 settembre 2017.

202 L.PARLATO, La disciplina tedesca (e quella austriaca) sull’ordine di protezione europeo e sulla tutela della vittima, in AA.VV. H. BELLUTA E M. CERESA- GASTALDO (a cura di),

L’ordine europeo di protezione. La tutela delle vittime di reato come motore della coopera- zione giudiziaria, Giappichelli editore, Torino, 2017, pp. 197-198.

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nel 2004, anno in cui è stata adottata una riforma che ha introdotto numerose innovazioni soprattutto in ordine ai diritti dei soggetti lesi da illeciti penali: sono stati ampliati e valorizzati i loro diritti infor- mativi e processuali; inoltre è stata contemplata la più concreta possi- bilità di conseguire il risarcimento dei danni derivanti dal reato attra- verso una specie di costituzione di parte civile in sede penale. Cinque anni più tardi è stata approvata una seconda riforma che ha maggior- mente rivoluzionato la posizione delle vittime dei reati all’interno del circuito penale: da quel momento sono divenute titolari di una vera e propria accusa penale al pari del Pubblico Ministero. Le novità intro- dotte nel 2009 sono state fulcro di numerosi dissensi e molteplici di- scussioni soprattutto in sede dottrinale: fonte di allarme risultò soprat- tutto il bilanciamento tra il ruolo di testimone rivestito dalla vittima in sede procedimentale e il potenziamento dei suoi diritti partecipativi e informativi, poiché uno sproporzionato coinvolgimento del soggetto leso, anche inconsapevole, potrebbe andare ad influenzare la sua nar- razione dei fatti e i suoi ricordi. Dunque la dottrina temeva che la ve- ste di testimone, da sempre ricoperta dalle persone offese all’interno dei processi, potesse venire pregiudicata da un’eccessiva partecipazio- ne di queste alle attività processuali. 203

Anche il diritto processuale penale della Repubblica Federale è stato influenzato, come gli altri sistemi esaminati nei paragrafi prece- denti, dagli sviluppi in tema di tutela della vittima di reato che gra- dualmente si sono verificati in sede comunitaria. Il percorso di rifor- me, stimolato inizialmente dalla decisione quadro 2001/220/GAI, è tuttora in atto.

Degna di nota e in continuità con le modifiche normative prece- denti del 2004 e del 2009 è indubbiamente quella che è stata comune-

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mente chiamata la “terza riforma sui diritti della vittima”204: si tratta di

un testo normativo che si inserisce perfettamente nel panorama di in- terventi che si sono susseguiti in materia a partire dagli anni ’80.

All’interno del circuito processuale penale tedesco la vittima, in virtù dei numerosi e ravvicinati mutamenti normativi, aveva già acqui- sito una veste significativa: si pensi, ad esempio, al suo consolidato ruolo attivo di “accusatore privato” a fianco di quello del Pubblico Ministero. Invero, la terza riforma non si è concentrata molto sui pro- fili partecipativi o informativi, bensì si è posta come obiettivo il po- tenziamento di aspetti come la protezione e assistenza alla vittima all’interno del processo penale, contemplando specifici adempimenti in tal senso. 205

Innanzitutto è stata riformata la disciplina in tema di obblighi e citazione dei testimoni: l’art. 48 del codice di procedura penale tede- sco è stato modificato nell’ottica di garantire una maggiore tutela del dichiarante in presenza di determinate condizioni. Più precisamente è stato introdotto all’interno della suddetta disposizione un terzo comma che impone un esame accurato della vittima al fine di verificare il suo eventuale stato di vulnerabilità, desumibile dalle caratteristiche della persona stessa o dalle circostanze e dalla natura del fatto criminoso oggetto del processo. Lo scopo della nuova previsione consiste nell’evitare che la vittima, che sia al contempo dichiarante, non subi- sca ipotesi di vittimizzazione secondaria a causa degli strumenti uti- lizzati nel rito penale: infatti, nel caso in cui la prova in ordine alla vulnerabilità risulti essere positiva, è imposto l’uso di misure atte a ga- rantire una maggiore e adeguata protezione. Possiamo concludere af- fermando che con questa prima novità si va ad attuare anche un altro

204 Il progetto governativo di riforma del 2015 è diventato legge lo stesso anno in data 21 di- cembre 2015.

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profilo della Direttiva europea, ossia quello basato sulla valutazione personale e individuale dei bisogni di protezione. 206

Il secondo profilo che è stato oggetto di modifica attiene alla fa- se in cui viene presentata la denuncia. In Germania la normativa pro- cessuale penale prevede che la vittima abbia l’obbligo di ricevere un’attestazione scritta relativa alla denuncia proposta e contenente in- dicazioni sintetiche narrate dalla persona offesa medesima in ordine all’illecito penale compiuto e al soggetto indicato come plausibile au- tore del fatto. Tuttavia il sopracitato documento può anche essere ne- gato in presenza di determinate circostanze investigative connesse ad altri procedimenti. La riforma ha introdotto un IV comma all’ interno dell’articolo 158 del codice di procedura penale regolante lo strumen- to in esame, prevedendo, al momento della denuncia, la garanzia di assistenza linguistica nel caso in cui la vittima non abbia piena padro- nanza della lingua tedesca e inoltre la possibilità di ottenere una tradu- zione dell’attestazione in linguaggio lei comprensibile. 207

In ossequio alle garanzie contenute nella direttiva dell’Unione europea, che contemplano un sempre più incisivo coinvolgimento di servizi di traduzione e interpretazione, il terzo elemento di novità ri- guarda proprio il tema dell’assistenza linguistica: per la prima volta sono stati introdotti, riformando gli articoli 161 e 163 del codice di procedura penale tedesco, il supporto dell’interprete durante le audi- zioni della persona offesa condotte da polizia giudiziaria o pubblica accusa e la possibilità per la vittima, titolare dell’azione accessoria, di ottenere la traduzione degli atti che risultano essere necessari per eser- citare le sue prerogative. Dunque a tutte le persone, che all’interno del processo penale sono legittimate ad esercitare l’azione accessoria, è concessa sul piano linguistico la medesima assistenza della persona

206 Ibidem. 207 Ivi, p. 214.

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sottoposta alle indagini. Il quarto elemento innovativo concerne il quadro informativo: la riforma del 2015 ha innanzitutto ampliato il ca- talogo delle informative previsto all’interno dell’art. 406d del codice di procedura penale. Nello specifico, sono state imposte comunicazio- ni alle persone offese dai reati, su loro richiesta, in ordine all’eventuale richiesta di archiviazione, al tempo e al luogo dell’udienza dibattimentale, all’accusa contestata al soggetto indagato, all’esito del procedimento penale; inoltre viene prospettata la possibi- lità per la vittima di sapere se il condannato sia stato rimesso in libertà o si sia dato alla fuga e di essere informato in relazione alle misure di protezione di cui si potrà servire. In aggiunta e al di là dei dettami im- posti a livello comunitario, il legislatore tedesco ha previsto, al fine di garantire una maggiore tutela della persona lesa dal reato, che quest’ultima debba essere messa al corrente di tutte le prerogative in suo possesso sia all’interno che fuori dall’ambito giudiziario fin dal suo primo contatto con l’autorità procedente. Si evince pertanto che lo scopo è quello di assicurare una concreta partecipazione delle vittime all’interno del rito penale e un maggiore supporto per queste anche fuori dall’ambito processuale. 208

Il quinto cambiamento apportato dalla novella legislativa è mol- to significativo, poiché ha fatto acquisire valore e spazio in sede pro- cessuale a forme di assistenza fino ad ora non molto tenute in conside- razione sul piano normativo: l’intervento è dedicato alle persone dan- neggiate particolarmente deboli, allo scopo di garantire una loro mag- giore e speciale protezione durante tutte le fasi processuali. Si tratta di un vasto supporto che si esplica attraverso numerose e diverse attività come, ad esempio, semplici comunicazioni o ausili qualificati. Quan- to alle caratteristiche dell’assistenza psicosociale, essa consiste in un’attività gratuita, concessa su istanza di parte, la cui necessità è og-

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getto di valutazione discrezionale del giudice, caso per caso; lo scopo dello strumento è quello di agevolare il più possibile la protezione del- la vittima debole soprattutto nel momento in cui questa è tenuta a ren- dere dichiarazioni e di attenuare ipotesi di vittimizzazione secondaria. Inizialmente, all’interno del progetto della terza riforma, erano state riscontrate lacune in ordine all’argomento in questione, in quanto non erano stati specificati i requisiti professionali necessari degli esperti che sarebbero andati a svolgere i suddetti compiti in seno al processo, lasciando piena autonomia ai Land in merito. Le mancanze avrebbero condotto a un quadro territoriale disomogeneo in materia, pertanto so- no state colmate con la normativa definitiva.

Ciò che è stato oggetto di discussione, attenzione e contestazio- ne a livello dottrinale è stata un’altra carenza significativa: rispetto agli altri Paesi membri presi in esame nei paragrafi precedenti, la Re- pubblica Federale non ha elaborato in seno alla novella normativa at- tuativa della direttiva comunitaria una definizione di ‘vittima’: un maggiore impegno in tal senso avrebbe sicuramente risolto le numero- se questioni interpretative presenti anche in Germania.209

209 Anche all’interno dei testi normativi di procedura penale tedeschi si utilizzano, in relazione al concetto di vittima, una varietà di espressioni linguistiche che hanno sfumature diverse.

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Capitolo III

LA PARTICOLARE TUTELA DELLA VITTIMA NEL

REATO DI STALKING

SOMMARIO: 1. Il delitto di stalking: nascita e definizione del reato. — 2. L’Italia e il delitto di atti persecutori. — 2.1 Premesse e motivi dell’intervento legislativo d’urgenza. — 2.2 Le lacune e le insufficienze in- criminatrici dei reati di molestia o disturbo alla persona e di violenza privata prima dell’art. 612-bis c.p. — 2.3 Il nuovo delitto di atti persecutori: la legge n. 38 del 2009 e le modifiche apportate dalla l. n. 119 del 2013. — 2.4 Gli aspetti procedurali introdotti nel 2013. — 2.5 Le misure cautelari per il delit- to. — 2.6 Misure a sostegno delle vittime di atti persecutori e indicazioni in tema di pubblica sicurezza. — 2.7 La “sindrome delle molestie assillanti” è campanello di allarme su tutto il territorio nazionale: la recentissima riforma del Codice Antimafia e l’equiparazione degli stalker ai mafiosi. — 2.8 I pro- fili in tema di danno derivante da stalking e le novità apportate dal nuovo art. 162- ter c.p. — 2.9 Il contributo della giurisprudenza: qualche interessante e recente caso di stalking in Italia. — 2.10 Brevi cenni in tema di stalking in altri Paesi comunitari.

1. Il delitto di stalking: nascita e definizione del reato

Il termine stalking deriva dal verbo inglese to stalk, che può indica- re sia un cacciatore in agguato sia il camminare furtivamente, con cir- cospezione. Il fenomeno, chiamato anche “sindrome del molestatore assillante”, viene usato per qualificare una serie di comportamenti te- nuti da un soggetto che affligge un’altra persona, perseguitandola e procurandole stati di ansia e paura, che possono anche arrivare a tur- bare il normale svolgimento della vita quotidiana; esso si distingue dalla mera molestia per la durata, l’intensità e la frequenza degli at-

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teggiamenti tenuti. La letteratura scientifica specializzata anglofona in tema di molestie assillanti ha elaborato la sua definizione, suggerendo di qualificare con il termine stalking l’insieme dei comportamenti mo- lesti e continui caratterizzati da appostamenti ininterrotti nei pressi del domicilio o degli ambienti solitamente frequentati dalla vittima e da persistenti intrusioni nella sua vita personale nella ricerca di un contat- to attraverso pedinamenti e telefonate oscene o indesiderate. Si ritiene che il fatto includa anche lettere, biglietti, messaggi di posta elettroni- ca, SMS e oggetti non richiesti; risulta più problematico includere nel significato anche messaggi indesiderati di natura affettuosa ricevuti da parte di ex partner o amici oppure scritte sui muri o atti vandalici per- sistenti e ossessivi che danneggiano anche beni e culminano in minac- ce scritte e verbali e in aggressioni fisiche con la lesione o addirittura l’uccisione della vittima: si ritiene che per far rientrare i fatti in que- stione all’interno del termine stalking basti arrivare anche solo a gene- rare sentimenti come paura e malessere fisico o psicologico nella vit- tima. 210 Dal punto di vista letterale l’espressione stalk significa “inse- guimento” o “fare la posta”; sul piano etimologico il concetto nella nostra lingua può assumere vari significati come “caccia in apposta- mento”, “caccia furtiva”, “avvicinarsi di soppiatto” ( a prede e nemici) e può tradursi in “cacciatore all’agguato” o “chi avanza furtivamente”: si tratta di tutti termini che non chiariscono il significato anglosassone che viene attribuito agli stalker che inseguono la vittima per scopi esclusivamente molesti. Dunque non esiste una definizione univoca e generalmente accettata del fenomeno, ma tra tutti i numerosi termini utilizzabili, quello più ampiamente usato e tradotto risulta essere “in- seguimento”: in questo modo la definizione si avvicina di più a quella di un molestatore assillante che ha come scopo principale quello di seguire la sua preda in tutti i suoi movimenti e intromettersi nella sua

210 Invero in alcuni Paesi chi li pone in essere viene qualificato persecutore che compie atti criminali puniti dalla legge.

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vita privata. Un’altra interpretazione spesso utilizzata di stalker è “persecutore”, il quale spesso coincide con un conoscente, un collega, un ex compagno/a che agisce nell’interesse di recuperare il rapporto che lo legava alla vittima (o “il perseguitato”) oppure per vendicarsi di torti subiti. Sono frequenti anche ipotesi in cui lo scopo di colui che agisce, avendo difficoltà di interazione sociale, è quello di instaurare forzatamente un rapporto sentimentale con l’altra persona anche nei casi in cui abbia ricevuto una chiara risposta in senso negativo; meno numerose sono invece situazioni dove chi tiene comportamenti perse- cutori è affetto da disturbi mentali che, facendogli perdere il contatto con la realtà, lo inducono alla convinzione di avere una relazione sta- bile con la vittima. 211

Dunque risulta difficile, almeno apparentemente, inquadrare dal punto di vista scientifico gli autori di comportamenti sussumibili nella categoria stalking. In tema sono state elaborate molte teorie atte a classificare i numerosi molestatori assillanti, le quali hanno senza dubbio apportato contributi per una migliore comprensione del feno- meno in esame. Una celebre classificazione ritiene presenti cinque ca- tegorie di molestatori: il “rifiutato”, ovvero chi non accetta la fine di una relazione intima con comportamenti atti a ripristinarla; il “ranco- roso”, che agisce alimentato da un torto che ritiene di aver subito da parte della persona offesa; il “predatore”, il quale insegue la vittima e pianifica nei suoi confronti un attacco volto a sfociare in atti di violen- za sessuale; l’ “inadeguato”, ossia un corteggiatore spesso deluso che tenta di trovare un partner e, infine, il “soggetto in cerca di intimità”, un aggressore delle vittime sconosciute o di personaggi celebri di cui si è innamorato, nell’intento di istaurare con esse un rapporto. Si tratta di un inquadramento del fenomeno basato sui bisogni e desideri che

211 A.CONCAS, Il reato di stalking, articolo pubblicato il 14 giugno 2013 consultabile presso il sito: https://www.diritto.it/, ultima consultazione 28 settembre 2017.

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possono agire da motore motivazionale per il molestatore. Un altro orientamento dottrinale ha suddiviso il fenomeno in tre gruppi: il pri- mo è quello dello “stalking celebrità”, composto da coloro che inse- guono personaggi famosi o di interesse pubblico; segue lo “stalking emotivo”, in cui si inseriscono tutti coloro che tengono tali condotte assillanti a causa della non rassegnazione alla perdita dell’altra perso- na e infine la categoria dello “ stalking occupazionale”, caratterizzata da tutti i fenomeni di persecuzione che hanno avuto inizio sul posto di lavoro per poi invadere anche la sfera personale e privata. 212

Tuttavia non sono mancati studi volti ad inquadrare il fenomeno partendo da un’analisi dell’impatto delle condotte persecutorie sulle vittime di stalking. Si possono classificare tre tipi di aggressione: una prima forma si distingue dalle altre non solo per la natura dei compor- tamenti, ma soprattutto per la frequenza e persistenza di essi nel tem- po; una seconda variabile si concentra sui profili emotivi e psicologici del perseguitato, valutando la sua capacità di reagire o subire passi- vamente le condotte e, infine, una terza tipologia indaga sul rapporto molestatore-perseguitato, a prescindere da analisi autonome dei due protagonisti del fenomeno. Tuttavia, molto spesso, per confermare la presenza dello stesso, non ci si concentra solo sulla forma di condotta realizzata, ma si analizzano in maniera approfondita anche le reazioni che si manifestano nella vita di relazione delle persone offese da que- sti fatti: la vittima acquisisce la piena consapevolezza di aver perso la possibilità di autodeterminarsi con totale libertà e in lei possono emer- gere disturbi molto gravi di tipo sia fisico che psichico che possono sfociare anche nel tentato suicidio. Breve analisi merita la categoria c.d. “help profession”, in cui ricadono tutti coloro che diventano vit- time di stalking lavorando in campo socio-sanitario come medici, psi-

212 C.PARODI, Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla l.

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cologi, assistenti sanitari e infermieri: lo stretto contatto con i bisogni e le esigenze dei pazienti potrebbe condurre questi ultimi a maturare un sentimento affettivo anomalo nei loro confronti, il quale può dege- nerare in comportamenti aggressivi e assillanti; altri episodi possono derivare da domande di attenzioni o ricerche di vendetta di alcuni ma- lati che si sentono traditi e pregiudicati dall’attività professionale della vittima. 213

Lo stalking è qualificato reato in molte parti del mondo: a partire dagli anni 90’ sono state introdotte in molti Paesi specifiche normative volte a tutelare le persone offese da atti di questo genere che, a causa della loro perduranza e ripetitività nel tempo, generano stati di ansia e paura per la propria incolumità e le conducono ad alterare sensibil- mente le proprie abitudini di vita. Il primo Stato che ha riconosciuto al fenomeno la qualifica di illecito penale, su proposta di legge prove- niente dal giudice Jhon Watson della Orange County, è stata la Cali- fornia nel 1990, in seguito al verificarsi di agguati e eventi di questo genere all’interno del territorio. Successivamente altri paesi degli Stati Uniti seguirono il suo esempio e nel 2011 è stato inserito all’interno del Uniform Code of Military Justice, Legge Federale promulgata dal Congresso che governa l’intero sistema militare americano. La con- dotta, come approfondiremo meglio nei paragrafi successivi, è penal- mente rilevante anche nel nostro ordinamento: la fattispecie è stata in- trodotta con la legge n. 38 del 2009 e rubricata come “atti persecutori”

214all’interno dell’art. 612-bis c.p.. 215

213 Ivi, pp. 29-32.

214 Si riprende una delle espressioni con le quali è stato tradotto il termine inglese stalking. 215A.CONCAS, Il reato di stalking, articolo pubblicato il 14 giugno 2013 consultabile presso il sito: https://www.diritto.it/, ultima consultazione 28 settembre 2017.

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2. L’Italia e il delitto di atti persecutori

2.1 Premesse e motivi dell’intervento legislativo d’urgenza

È stata la proposta di legge n. 4891, presentata alla Camera l’8 apri- le 2004, il primo documento con cui venne segnalata e lamentata l’assenza all’interno del nostro ordinamento di una fattispecie incrimi- natrice avente lo scopo di perseguire penalmente il fenomeno che nei