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3. La persona offesa nella procedura penale spagnola

3.1 Lo scenario processuale in Spagna

Il primo codice di procedura penale spagnolo è entrato in vigore il 14 settembre del 1882. Più di tre secoli fa, durante il regno di Sua Maestà Alfonso XII, con l’intervento soprattutto dell’allora Ministro di grazia e Giustizia Manuel Alonso Martinez, venne introdotta questa importante nuova legge processuale che costituì il primo nucleo preci- so e sistematico di norme rispetto ai precedenti tentativi che si erano sempre rivelati una mera elencazione di articoli.173

Lo schema originario del codice prevedeva una bipartizione in- terna: erano disciplinati procedimenti ordinari aventi ad oggetto delitti e contravvenzioni comuni e sei processi speciali concernenti cause che, in ragione della materia, della persona o altre circostanze, neces- sitavano un trattamento particolare. Tale assetto ha resistito fino alla riforma avvenuta con la legge organica n. 7 del 38 dicembre 1988, con la quale è stato abrogato il giudizio speciale per i reati flagranti e al contempo è stato introdotto un nuovo procedimento ordinario per i reati di minor intensità (il procedimiento abreviado). Dunque a segui- to di queste modifiche normative, la struttura interna presenta tre pro- cessi ordinari:

1) Un giudizio per i reati gravi (il procedimientos por deli-

tos graves) avente ad oggetto crimini di notevole gravità puniti con la

pena detentiva non inferiore a nove anni oppure dieci anni in ipotesi sanzionatorie di altra natura, come le privazioni o restrizioni di altri diritti.

173 J.B.LADRÓN DE GUEVARA, La Riforma del processo penale spagnolo nel progetto di codi- ce di procedura penale del 27 luglio 2011, articolo del 3 marzo 2013 in rivista Cass. Pen. N. 4 del 2013, p. 384-385.

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2) Un procedimento semplificato per ipotesi delittuose di minore intensità (il già menzionato procedimiento abreviado), appli- cato a tutti i reati la cui pena detentiva è inferiore ai nove anni o ai dieci anni quando viene inflitta una sanzione di diversa natura.

3) Infine, un rito per le contravvenzioni (il juicio de fal-

tas), che tratta i reati particolarmente lievi, per cui non vengono previ-

ste pene detentive.

Nel 1992 è stata introdotta un’ulteriore semplificazione al giu- dizio abbreviato, attuabile nelle ipotesi in cui l’evidenza delle indagini permettevano una concentrazione e celerità del processo; dieci anni dopo la novella previsione è stata superata con la legge n. 38 del 24 ottobre 2002, la quale ha introdotto un vero e proprio rito autonomo per giudicare tutte le ipotesi di reati di scarsa gravità, il c.d. “giudizio rapido”. Tuttavia, anche il 2002 non è stato un anno di svolta per lo scenario processuale penale della penisola iberica: le modifiche appor- tate si sono tradotte nell’ennesima riforma parziale avviata dal legisla- tore spagnolo a partire dall’entrata in vigore della Costituzione nel 1978. Lo scopo non ancora raggiunto, e dunque ancora oggi focus di accesi dibattiti nel campo della giustizia penale spagnola, è riuscire a prevedere uno schema processuale perfettamente compatibile con principi del giusto processo consacrati nel Testo costituzionale del ’78. 174 I due recenti progetti di riforma del 2011 e del 2013 tentano di

raggiungere tali obiettivi175: ad esempio il primo è stato elaborato al fine di sostituire il più che centenario codice del 14 settembre 1882, eliminando tutti gli elementi inquisitori caratterizzanti il processo pe- nale spagnolo, abolendo la figura del giudice istruttore, inquadrando la

174 I.FLORES PRADA, Il giudizio “rapido” spagnolo, in Rivista Processo Penale e Giustizia n. 1 del 2015, p. 134-135.

175 L’influenza del processo italiano è evidente: con il progetto di Legge del 2011 e la propo- sta di Codice di Procedura del 2013 l’idea era quella di introdurre un sistema accusatorio si- mile a quello presente in Italia con tre sostanziali differenze: il PM è una figura che dipende dal potere esecutivo, non ha monopolio dell’azione penale e quest’ultima è disponibile.

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figura del Ministerio Fiscal come dominus, senza attribuirgli il totale monopolio dell’azione penale e introducendo nel sistema processuale della Penisola Iberica i principi del giusto processo (debido proceso). Comunque, nonostante le repentine modifiche, il processo spagnolo rimane comunque volto ad accertare la responsabilità penale dell’autore e a ricostruire il fatto costituente reato e viene attribuito a un soggetto che ha lo scopo di applicare le norme presenti nel Codice, rispettando le numerose garanzie tipiche dei sistemi penali degli Stati democratici. 176

La Costituzione Spagnola dedica inoltre il Titolo VI al potere giudiziario: degno di attenzione è senza dubbio l’art. 117 che rappre- senta il principio dell’unità della giurisdizione come base per il fun- zionamento e l’organizzazione della giustizia.

Invero all’interno del Paese in esame esiste una sola giurisdizio- ne ordinaria, composta da un unico corpo di giudici e magistrati che si distribuiscono il lavoro su tutto il territorio sulla base delle loro com- petenze. La natura della maggior parte degli organi è monocratica e solo quattro istituzioni giudiziarie sono a carattere collegiale:

1) La Corte Suprema (Tribunal Supremo) composta da un Presidente, presidenti delle cinque sezioni civile, penale, amministra- tiva, sociale e militare e magistrati indicati dalla legge.

2) Il Tribunale nazionale penale e amministrativo (Auden-

cia National), anch’esso costituito da un Presidente, presidenti delle

varie sezioni interne e magistrati previsti dalla legge.

3) I Tribunali superiori di giustizia (Tribunals Superiores

de Justicia) composti da un presidente che si occupa delle sezioni in-

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terne civili e penali, i presidenti delle sezioni concernenti il contenzio- so amministrativo e magistrati stabiliti dalla legge.

4) Infine, i Tribunali provinciali (Audencias Provinciales) costituiti da un Presidente e uno o più magistrati e hanno la competen- za in campo civile e penale.

Altra fondamentale caratteristica del potere giudiziario è l’aspetto territoriale: il paese spagnolo è suddiviso in comuni, circo- scrizioni, province e comunità autonome sulle quali esercitano la pote- stà giurisdizionale i vari organi monocratici e collegiali. Quanto all’aspetto giurisdizionale, ogni tribunale ha la competenza in materie diverse; invero si distinguono quattro differenti ordini giurisdizionali: il civile, che si occupa di tutte le controversie non specificatamente at- tribuite ad un altro ordine, motivo per cui è definito ordine “comune” o “ordinario”; il penale, che si occupa delle cause penali e di risarci- mento danni derivante dalla commissione di un reato o di un’ infra- zione 177; il contenzioso amministrativo che verifica la conformità alla legge degli atti delle pubbliche amministrazioni e, in conclusione, l’ordine sociale, impegnato nelle controversie sia di natura individuale tra datore e lavoratore sia riguardanti la contrattazione collettiva e nei conflitti previdenziali contro lo Stato che il diritto spagnolo del lavoro gli attribuisce. In Spagna non esiste una giurisdizione straordinaria: all’interno delle quattro ordinarie giurisdizioni appena esaminate esi- stono dei Tribunali specializzati come ad esempio i Tribunali per i minorenni o i Tribunali in materia di violenza contro le donne (juzga-

dos de Violencia sobre la Mujer).178

177 L’ordinamento processuale penale Spagnolo permettere di esercitare l’azione civile di ri- sarcimento danni derivanti da reato congiuntamente a quella penale.

178 Cfr. Sistemi giudiziari negli Stati membri-la Spagna, articolo consultabile presso il sito: https://e-justice.europa.eu, ultima consultazione 15 settembre 2017.

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3.2 L’esperienza della persona offesa nel sistema penale spagnolo: