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La disciplina legale dello stalking in ambito europeo: notazion

2. Lo stalking in Europa: un’analisi comparativa

2.2 La disciplina legale dello stalking in ambito europeo: notazion

Lo stalking è un fenomeno che ha acquisito progressivamente di- mensioni sempre più ampie: le misure preventive predisposte dai si- stemi giuridici di molti Paesi ben presto infatti sono risultate insuffi- cienti e inadeguate a contrastare i sempre più frequenti e brutali episo- di di molestia e minaccia, a tal punto da portare gli Stati moderni, in- fluenzati anche da istanze provenienti dall’opinione pubblica e movi- menti di stampo femminista, ad adottare misure ad hoc per fronteg- giarne la diffusione.

In base al primo rapporto, stilato dalla “Modena Group on Stal-

king”,332 dal titolo “Proteggere le donne dal nuovo crimine di stal-

king”, fra i diversi approcci legislativi all’interno dell’Unione Euro-

pea”, gli Stati membri che a partire dal 2007 si cominciarono a dotare di un apparato normativo specifico sul fenomeno in commento, furo- no: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Malta, Paesi Bassi

331 Ivi, p. 12.

332 Si tratta di un gruppo multidisciplinare europeo di studio creato nel 2003 nell’intento di realizzare progetti di sostegno, ricerca e prevenzione in tema di stalking.

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e Regno Unito. Tale raffronto ha inoltre rilevato quali siano stati i die- ci Paesi che hanno introdotto anche forme di supporto di tipo sia so- ciale che psicologico per le vittime di molestie in aggiunta alla previ- sione della nuova fattispecie incriminatrice. Belgio, Finlandia, Ger- mania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito furono dunque i primi Stati membri all’avanguardia in campo, predisponendo modalità di sostegno che, a seconda dei casi, venivano e vengono tutt’ora fornite da organi di polizia, associazioni di volontariato e sistemi sanitari. All’interno di ogni territorio il tema non è stato affrontato in modo uguale: ci sono stati Paesi come l’Olanda o il Belgio, in cui la figura di reato in esame è stata inquadra- ta in modo più generico e Stati membri, quali la Germania e l’Austria, che si sono impegnati in una configurazione più tassativa della fatti- specie incriminatrice. Sul piano contenutistico, le tendenze generali sono state quelle di qualificare la condotta di stalking come un com- portamento consistente in minacce, pedinamenti diretti, intimidazioni volte ad instaurare un rapporto o contatto con la vittima, la cui libertà di autodeterminazione viene sempre più compressa dagli episodi di persecuzione e sorveglianza sempre più frequenti e assillanti. Quanto agli aspetti processuali, in generale per i casi di minacce e molestie meno gravi, è stata prevista la procedibilità a querela, per quelli più gravi invece si procede d’ufficio. 333

Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato il modo in cui si sta cercando di affrontare e migliorare la tutela della vittima del reato in ambito europeo. I risvolti delle questioni socio-giuridiche legate al reato di stalking non risultano essere tanto diverse da quelle sopra esaminate. Come noto, anche tale fenomeno è stato diversamente combattuto nei contesti normativi comunitari: alcuni Stati non hanno deciso di introdurre leggi espressamente incriminanti il fenomeno, al-

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tri invece hanno deciso di munirsi di una normativa ad hoc. Tutti gli ordinamenti presi in considerazione rientrano nella seconda categoria, poiché si sono dotati di una legislazione specifica in materia (prima la Germania nel 2007, seguita dall’Italia nel 2009 e infine la Francia e la Spagna nel 2014 e 2015).

Ciò che accomuna la maggior parte dei Paesi appartenenti alla tra- dizione giuridica di Civil law oggetto di studio è la tecnica di norma- zione utilizzata per la regolamentazione del fenomeno. Al contrario dei paesi di Common law, in cui hanno riscosso particolare successo operazioni di “legal transplat”334, gli ordinamenti della nostra tradi-

zione hanno preferito la tradizione di “legal rafting”, tecnica chiamata anche di “normazione sintetica”, consistente nell’utilizzo di elementi normativi facendo rinvio ad una fonte esterna rispetto alla fattispecie, che viene utilizzata come parametro di giudizio da applicare al caso concreto.335 336 In ossequio a quanto stabilito dalla Convenzione di

Istanbul del 2011337 e dalla Direttiva 29/2012/UE in tema di violenza di genere338, è stato codificato o aggiornato il fenomeno.

Affrontiamo brevemente il panorama comparativo partendo dall’ordinamento italiano: come già esposto, la nostra scelta è stata quella di introdurre la fattispecie di stalking tramite la tecnica norma-

334 Concetto famoso di Alan Watson che significa “mettere una regola o un sistema di diritto da un Paese o da un popolo in un altro”: in sostanza tale operazione va a buon fine nei casi in cui istituzioni di diritto riescano ad essere importate ed applicate con successo in Paesi con contesto politico e tradizioni sociale totalmente differenti.

335 M.SCIARRINO,M.BENEDETTI,R.MAZZOLA, Stalking: comparazione nei sistemi di com- mon e civil law, articolo pubblico “Sul filo del diritto”, Anno 5, N.4, - dicembre 2014, p.1, consultabile presso il sito: http://www.onap-profiling.org/stalking-comparazione-nei-sistemi- di-common-e-civil-law/, ultima consultazione 20 ottobre 2017.

336 L’operazione opposta viene denominata “normazione descrittiva” e consiste nella descri- zione di un fatto criminoso per mezzo di termini che alludono ai dati della realtà empirica. 337 All’interno del già menzionato art. 34.

338 All’interno dell’articolo 22 si contempla la valutazione individuale delle vittime per indi- viduarne specifiche esigenze di protezione e si prevede che in tal senso “sono oggetto di debi-

ta considerazione le vittime di terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza e dello sfruttamento sessuale o dei reati sull’odio e le vittime con disabilità”.

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tiva della decretazione d’urgenza, per lo più di contenuto disorganico e non omogeneo.339 L’art. 612-bis c.p. era stato infatti fin da subito qualificato un “prodotto empiricamente scorretto sotto i profili di tas-

satività, determinatezza e tipicità”; addirittura, sul piano formale,

l’espressione ‘condotte reiterate’ contraddice con la stessa rubrica del- la disposizione che parla di ‘atti’ a carattere persecutorio; stessa cosa non si può affermare nei riguardi del sistema tedesco, il quale ha deci- so di codificare il fenomeno in modo più tassativo, mediante tecniche casistiche. 340Tuttavia, tale configurazione più categorica della fatti- specie non ha esonerato la Repubblica Federale dalla necessità di mo- dificare la normativa: il progetto di legge della Camera di Ministero della Giustizia Federale ha deciso, nel luglio 2016, di lanciare una ri- forma ancora in fase di discussione, nell’ottica di smussare il carattere tassativo della legislazione in materia e la soglia di punibilità, garan- tendo adeguata protezione anche per quelle vittime di stalking che non sono arrivate a mutare il proprio stile di vita o la propria condizione lavorativa.

Lo Stato che attualmente risulta essere più all’avanguardia in cam- po, dal punto di vista sia preventivo che normativo, è senza dubbio la Penisola Iberica: il braccialetto elettronico, già in funzione dal 2009, le numerose, migliori e maggiori forme di tutela introdotte nel 2004 contro qualsiasi tipo di violenza di genere e la recente Ley Organica 1/2015 del 30 marzo, con cui è stato inserito il reato in esame all’interno dei crimini contro la libertà presenti nel codice spagnolo, sono tutti dimostrazione della legislazione progressista in materia del- la Spagna.

339 Non a caso è stata oggetto di interventi successivi, ricordiamo la nota l. n.93 del 2013. 340 Ibidem.

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Infine nell’esperienza francese è stata necessaria una serie di rifor- me recenti in materia di molestie per far arrivare lo Stato a introdurre le molestie ‘morali’ con la recente legge del 4 agosto 2014 sulla parità sostanziale dei sessi, garantendo la possibilità di punire i comporta- menti molesti indipendentemente dal contesto (matrimoniale o lavora- tivo) in cui si verificano.