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L’esperienza della persona offesa nel sistema penale spagnolo: “Lo

3. La persona offesa nella procedura penale spagnola

3.2 L’esperienza della persona offesa nel sistema penale spagnolo: “Lo

La Penisola Iberica ha attuato la Direttiva 29/2012/UE del Par- lamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre del 2012 tre anni dopo la sua emanazione, con la legge 4/2015 del 27 aprile, chiamata comu- nemente “Lo Statuto processuale della vittima del reato”.179

Già il progetto del provvedimento in questione (il Projecto de

Ley Orgánica del Estatuto de la victima del Delicto) prevedeva note-

voli innovazioni in tema di tutela della vittima del reato: grazie ad es- so i diritti di natura sia processuale che extraprocessuale della figura sono stati codificati, ampliati e riformati.

Degno di essere subito richiamato è, senza dubbio, l’articolo 3 del progetto poi confluito nella legge, che prevede il riconoscimento dei diritti contemplati nei capi 2 e 3 della direttiva comunitaria riguar- danti l’informazione, il supporto e la partecipazione dell’offeso al pro- cedimento penale. Si tratta di una disposizione particolarmente signi- ficativa e innovativa, poiché la protezione della vittima non si limita al processo, ma si sviluppa anche in una prospettiva extraprocessuale nell’intento di fornire alla figura una “tutela integrale” 180: il maggior

sostegno è concretizzato attraverso vari strumenti come, ad esempio, l’estensione dei diritti di informazione sui diritti e i servizi, il tratta- mento umano, la possibilità di farsi accompagnare da una persona de- signata durante il processo, indipendentemente dalla rappresentanza processuale disposta dalla legge, la collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni, potere giudiziario, persone che si rappor- tano alle vittime per mansioni specifiche e l’intera comunità e proto-

179 Con esso sono state attuate anche ulteriori due direttive comunitarie al fine di proteggere alcuni gruppi di vittime: la Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfrut- tamento sessuale a danno dei minori e la Direttiva 2011/36/UE che affronta il tema della tratta degli esseri umani.

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colli di attuazione e procedimenti di coordinamento e collaborazione, tramite la promozione di uffici di specializzazione e associazioni. Dunque si evince che lo scopo non è solo garantire adeguata protezio- ne alla persona danneggiata, bensì evitare ipotesi di vittimizzazione secondaria diminuendo oneri burocratici. 181

La legge è suddivisa in tre Titoli: il Titolo I riguarda tutte le vit- time al di là della loro costituzione come parte in seno al procedimen- to penale e sancisce per queste ultime una serie di diritti di natura ex- traprocessuale, in alcuni casi applicabili anche prima dell’inizio del processo; nel Titolo II vengono contemplati i servizi di giustizia ripa- rativa e i modi in cui si può ottenere il rimborso delle spese legali. 182

Il Titolo III invece sancisce numerosi strumenti volti a fronteg- giare ipotesi di vittimizzazione secondaria, intimidazione, danni psi- cologici o aggressioni durante interrogatori e testimonianze come, ad esempio, la immediata dichiarazione della vittima richiesta subito a seguito della denuncia, il diritto di essere accompagnati da una perso- na diversa dal rappresentante legale scelta discrezionalmente o la pos- sibilità di ricorrere a sale separate per l’audizione delle parti allo sco- po di evitare il contatto visivo tra offeso e autore del reato.

Il sistema processuale spagnolo garantisce appieno il rispetto del principio del contraddittorio e il diritto di difesa anche nei processi in cui la vittima è minorenne: invero, si stabilisce che “le autorità, i fun- zionari responsabili delle indagini, dell’azione penale e dell’accertamento del reato adottino misure necessarie alla protezione della vittima in conformità a quanto previsto dalla normativa proces- suale, senza che la protezione della vittima durante le indagini preli-

181 L.LUPARIA, Op. cit., p 118.

182 Si riconosce alla vittima la possibilità, fin da subito, di essere sentita nel corso del proce- dimento e fornire elementi di prova, di chiedere il riesame in ipotesi di decisione di non eser- cizio dell’azione penale, di avere accesso al patrocinio a spese dello Stato e altri diritti in ma- teria di giustizia riparativa.

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minari pregiudichi l’efficacia del processo e che tutte le autorità e i funzionari coinvolti nelle indagini attuino le misure di tutela della pri- vacy previste dalla legge”. In aggiunta è contemplata la valutazione individuale della persona offesa183 per verificarne specifiche esigenze e eventuali misure di tutela a carattere speciale da adottare, stabilite in base alle circostanze peculiari del caso184. Dunque, in ossequio a quanto disposto all’interno dell’art. 22, par. 4 della direttiva comunita- ria del 2012, le autorità giudiziarie hanno l’obbligo di garantire prote- zione e assistenza alle vittime durante tutto il corso del procedimento, a seconda delle loro esigenze e diritti: nello specifico si offre speciale assistenza a soggetti particolarmente vulnerabili, persone che si trova- no in situazioni tali da essere esposte particolarmente a un rischio ele- vato di danno, persone vittime di violenza domestica o violenza reite- rata in relazioni strette.185

In conclusione anche il Titolo IV risulta avere un ruolo impor- tante in quanto prevede la disciplina degli sportelli di assistenza per le vittime del reato, ma anche la formazione sui principi di protezione delle vittime: ricordiamo, in particolare l’art. 30 che prevede che il Ministero della Giustizia, il Consiglio generale del Potere giudiziario, la Procura generale dello Stato e le Comunità autonome presenti sul territorio assicurino una “formazione generale e specifica sulla prote- zione delle vittime nel processo penale, nei corsi di formazione dei giudici, magistrati, procuratori legali, cancellieri, forze e corpi di sicu- rezza, medici legali, persone al servizio dell’amministrazione della giustizia, personale degli sportelli di assistenza alle vittime e, se del

183 La valutazione viene eseguite mediante un atto motivato dell’autorità giudiziaria sia duran- te la fase delle indagini preliminari che in sede procedimentale.

184 Lo Statuto della vittima, a differenza della Direttiva del 2012, non prevede alcun ostacolo all’operatività delle misure in questione e non richieste che vengano attivate su richiesta ur- gente della vittima, bensì si prevede come condizione solo il possibile danno che l’offeso può conseguire durante lo svolgimento del processo.

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caso, funzionari dell’Amministrazione generale dello Stato o delle Comunità autonome che esercitino funzioni in materia […]”. 186

3.3 I diritti di partecipazione al processo della vittima e “acusación