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È stato posto in risalto che «la consapevolezza – non sempre percepi- ta – che il processo ha un “costo” ha imposto di prevedere che coloro i quali abbiano avviato inutilmente il corso del processo ne debbano rispondere eco- nomicamente»62.

Per tale motivo l’art. 592 c.p.p. prevede che la soccombenza nel giudizio di impugnazione determina la condanna alle spese del procedimento nei con- fronti delle parti private, ancorché si tratti di appellante in via incidentale63.

La formula, si è avvertito in dottrina, deve essere però intesa con discer- nimento, dal momento che in essa viene tralasciato un dettaglio: «dove abbia- no impugnato pubblico ministero e imputato in senso opposto, soccombendo entrambi, sarebbe iniquo addossare al secondo le spese causate dal primo»64.

Essa, tuttavia, deve essere totale poiché, ha specificato la Corte di cas- sazione, la condanna alle spese non può essere disposta qualora il gravame dell’imputato sia stato sia pure parzialmente accolto65.

Ovviamente la condanna alle spese consegue anche alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, anche se parte della giurisprudenza ritiene che debba essere fatta salva l’ipotesi in cui la causa di inammissibilità sia co- stituita dalla sopravvenuta carenza di interesse66.

61 Cass. pen., Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera. V., poco più tardi, Cass. pen., Sez. un., 22

marzo 2005, Bracale, per la quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione – nella specie, per assoluta genericità delle doglianze – preclude ogni possibilità di far valere e di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice. Di recente v., poi, Cass. pen., Sez. un., 17 dicembre 2015, R.M.

62 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 261. V., per una definizione, Garavelli, Spese del

procedimento, in Dig. disc. pen., XIII, per il quale spesa giudiziale «è un esborso di denaro effettuato

in dipendenza di un processo».

63 Cass. pen., Sez. VI, 3 maggio 2005, Pillot. In dottrina v., invece, Marandola, Le disposizioni

generali, cit., 261.

64 Cordero, Procedura penale, cit., 1116.

65 Cass. pen., Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone. V., di recente, Cass. pen., Sez. VI, 9 ottobre

2008, Dell’orso.

66 V., da ultimo, Cass. pen., Sez. I, 9 gennaio 2009, L.V. Oltre che, tra le più risalenti, Cass.

pen., Sez. VI, 25 giugno 1997, Malleo. V., però, in senso contrario, Cass. pen., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 23636. Rispetto alla rinuncia, Cass. pen., Sez. V, 6 giugno 2016, n. 28691; Cass. pen., Sez. VI, 17

L’art. 592, co. 2 c.p.p. estende l’ambito di operatività della previsione ai coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell’art. 587 c.p.p., i qua- li devono essere condannati alle spese in solido con l’imputato che ha proposto l’impugnazione.

L’imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale, precisa l’art. 592, co. 3 c.p.p., è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi era stato prosciolto.

Anche la parte civile può essere condannata al pagamento delle spese pro- cessuali, trattandosi di soggetto titolare del diritto di impugnazione che, all’e- sito di esso, può in ipotesi risultare soccombente.

Pertanto, secondo la Corte di cassazione la soccombenza di tutte le parti private impugnanti comporta la loro condanna solidale al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando che esse siano portatrici di interessi contrastanti, trattandosi di obbligazione con unicità di causa, di oggetto e di titolo, per la quale opera il principio di solidarietà tra condebitori stabilito dall’art. 1294 c.c. ed è, conseguentemente, esclusa la rilevanza della parziale vittoria delle parti civili soccombenti dovuta al mancato accoglimento del ricorso dell’imputato67.

Nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta sia dal pubblico mini- stero che dalla parte civile, la condanna in capo alla seconda consegue anche all’ipotesi in cui sia stata disattesa l’impugnazione del primo68.

Ai sensi dell’art. 592, co. 4 c.p.p., anche nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili la parte privata soccombente è condannata alle spese e, a tale proposito, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice civile, al quale sia stata rinviata la causa per effetto di cassazione con rinvio di un capo della sentenza penale di appello ai soli effetti civili, nel pronunciare sulle spese del giudizio pe- nale di impugnazione per i soli interessi civili, deve applicare la norma del codice di procedura penale che impone la condanna alle spese della parte soccombente, senza contemplare la possibilità di compensazione totale, o parziale della stessa69.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’organo giudicante non abbia alcuna possibilità di valutazione discrezionale, di talché all’eventuale omissione rispetto alla condanna alle spese del procedimento può essere posto rimedio me- diante la procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 c.p.p.70.

giugno 2015, n. 26255; Cass. pen., Sez. IV, 17 marzo 2015, n. 16425.

67 Cass. pen., Sez. I, 28 gennaio 2003, n. 5697.

68 Cass. pen., Sez. un., 16 novembre 2005, Misiano. In senso conforme v., successivamente,

Cass. pen., Sez. V, 6 ottobre 2011, Franco.

69 Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 1995, n. 10153. 70 Cass. pen., Sez. un., 31 maggio 2000, Radulovic.

LE IMPUGNAZIONI NEL SISTEMA DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.

sommario: 1. Profili generali delle impugnazioni nel processo a carico degli enti. – 2 Le regole speciali

sulle impugnazioni.

1. Profili generali delle impugnazioni nel processo a carico degli enti.

Con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Governo ha dato attuazione alla delega conferitagli dall’art. 11, l. 29 settembre 2000, n. 300, per la discipli- na della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, degli enti e delle associazioni prive di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale1.

Nell’ambito del decreto delegato, il quale, dunque, disciplina una forma di responsabilità amministrativa degli enti per illeciti amministrativi dipendenti dalla commissione di reati ad opera di soggetti legati agli stessi da una rela- zione legislativamente tipizzata, sono tre le disposizioni che si occupano delle impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità predetta.

«L’idea di sfruttare sia le potenzialità di accertamento sia gli istituti di garanzia del processo penale è giustificata dalla connotazione fortemente afflit- tiva di alcune delle sanzioni comminabili all’ente e dalla struttura complessa dell’illecito amministrativo, che presuppone la commissione di un fatto di rea- to»2, ma essa avrebbe suggerito, in linea con un ordito che «aspira a presentarsi

come un sistema autosufficiente»3, di affinare al meglio taluni passaggi proces-

suali in ragione della peculiarità della posizione dei possibili destinatari di esse e, anche, in considerazione del fatto che il potere cognitivo del giudice penale rimane immutato quand’anche il processo, in forza del canone di autonomia della responsabilità dell’ente dettato dall’art. 8, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

1 Per approfondimenti sui profili sostanziali e processuali della disciplina in discorso v., limi-

tandosi all’ambito enciclopedico, Oggero, Responsabilità delle società e degli enti collettivi (profili so-

stanziali), in Dig. disc. pen., Agg. V, 801; Garuti, Processo agli enti, in Dig. disc. pen., Agg. VIII, 556;

Id., Il processo “penale” agli enti, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, VII, Modelli

differenziati di accertamento, t. 2, Milanofiori Assago, 2011, 1029. I profili processuali sono trattati,

invece, da Paolozzi, Processo agli enti (giudizio di cognizione), in Dig. disc. pen., Agg. III, 1169.

2 Paolozzi, Processo agli enti, cit., 1169.

dovesse instaurarsi o proseguire nei confronti del solo soggetto collettivo4.

La mancata predisposizione di una autonoma disciplina organica, proba- bilmente ritenuta non necessaria anche in ragione della tendenziale aggrega- zione sussistente con la posizione dell’imputato e con il reato ad esso attribu- ito, risente del fatto che due soltanto sono stati i profili di interesse che hanno guidato l’opera del legislatore.

Innanzitutto, evitare (nei limiti del possibile, chiaramente) l’insorgere di un contrasto di giudicati tra l’accertamento penale e quello dell’illecito am- ministrativo dipendente dal medesimo reato, obiettivo conseguito modulando la possibilità di impugnare dell’ente – così si esprime la relazione dal decreto legislativo – in modo simmetrico rispetto a quella riconosciuta all’imputato.

In secondo luogo, garantire all’ente – anche a prescindere dalle facoltà che l’ordinamento riconosce all’imputato del reato presupposto dell’illecito ammi- nistrativo – la più ampia possibilità di impugnare le pronunce sulla responsabi- lità che applicano sanzioni interdittive5.