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L’impugnazione proposta da persona detenuta o internata »

Le disposizioni generali relative ai provvedimenti impugnabili.

1. La proposizione dell’impugnazione. La presentazione.

Il legislatore, nel contesto di un sistema governato dal principio di legalità e tassatività, stabilisce le modalità ed i termini di proposizione dell’impugna- zione, l’effettività del sistema essendo garantita dalla puntualizzazione, fin da subito fornita e più volte ribadita dalla giurisprudenza, che le formalità previste dalle norme del codice processuale penale non ammettono, su quasi tutti i pro- fili e rispetto a tutti i mezzi1, equipollenti.

Una giurisprudenza che, esercitando anche in questo delicatissimo ambito il proprio potere di conformazione dell’ordinamento, attua politiche di apertu- ra – ovvero di chiusura, il più delle volte ed a seconda dei casi – verso forme comunque garantite sul versante della certezza della ricorrenza degli elementi di ammissibilità del mezzo.

Difatti, la Corte di cassazione ha chiarito, come detto già in epoca im- mediatamente successiva all’entrata in vigore del nuovo codice processuale, che secondo la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 c.p.p. e salve le particolari forme previste dall’art. 123 c.p.p. per chi si trovi in stato di deten- zione, ogni atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato oppure deve essere spedito alla stessa cancelleria, dalla mancanza di tale presentazione o spedizione deri- vando, se siano decorsi i termini di impugnazione previsti dall’art. 585 c.p.p., l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi del successivo art. 591 c.p.p.2.

La disciplina relativa alle modalità di proposizione dell’impugnazione,

1 V., in relazione all’opposizione ex art. 461 c.p.p. e con specifico riferimento alle norme sulla

presentazione e spedizione dell’impugnazione, Cass. pen., Sez. VI, 26 giugno 2019, Reci.

2 Cass. pen., Sez. II, 20 marzo 1991, Crisalli. V., successivamente, Cass. pen., Sez. II, 28

pur presentando taluni elementi di novità rispetto al codice abrogato3, se da un

lato non pone problemi dogmatici di particolare rilievo, dall’altro determina nella pratica questioni tutt’altro che irrilevanti, in quanto «finiscono con il ri- percuotersi sul concreto esercizio del diritto al controllo del provvedimento, da parte del giudice di grado superiore, in astratto attribuito alla parte»4.

Con una disposizione attenta a coniugare esigenze di certezza circa l’av- venuta, regolare provocazione dell’avvio della fase di gravame e istanze di garanzia rispetto a situazioni caratterizzate da inattesi difetti partecipativi delle parti al processo5, l’art. 582 c.p.p. regola le forme di presentazione dell’impu-

gnazione stabilendo che, salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impu- gnazione deve essere presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato – il c.d. nuncius6 – nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento

impugnato7.

La legge processuale, come è noto, non prescrive particolari formalità per il conferimento dell’incarico relativo alla presentazione dell’atto di impugna- zione, di talché parte della giurisprudenza ha ritenuto che esso può avvenire anche oralmente, sempre che, in ragione del rapporto dell’incaricato con il titolare del potere di impugnazione, si abbia piena garanzia circa l’autenticità della sottoscrizione8.

3 Spangher, Impugnazioni penali, cit., 226.

4 Valentini, I profili generali, cit., 245, evidenzia come la disciplina pone nella pratica que-

stioni tutt’altro che irrilevanti, in quanto «finiscono con il ripercuotersi sul concreto esercizio del diritto al controllo del provvedimento, da parte del giudice di grado superiore, in astratto attribuito alla parte».

5 Mette in evidenza la funzione di garanzia delle forme di proposizione stabilite dalla legge,

in particolare, Marandola, Le disposizioni generali, cit., 167.

6 Così definisce siffatta figura Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 1993, Ghisla.

7 La Corte di cassazione ha chiarito che l’art. 582 c.p.p. non è norma di carattere eccezionale

e, in quanto espressiva del principio del favor impugnationis, non deve essere interpretata in senso restrittivo, rigorosamente ancorato al dato testuale. V., in questo senso, Cass. pen., Sez. II, 22 novem- bre 2006, n. 40202. V., inoltre, Cass. pen., Sez. II, 13 aprile 2005, n. 37385, la quale ritiene che l’art. 582 c.p.p. si applichi anche alla presentazione del ricorso straordinario per la correzione dell’errore materiale o di fatto. Ma in senso opposto, con riferimento all’istanza di revisione ed alla luce di una ipotizzata eccezionalità della norma, v. Cass. pen., Sez. VII, 8 aprile 2003, n. 25017. Sulla base di presupposti diversi, invece, Cass. pen., Sez. un., 28 novembre 2001, Hawke, ha escluso che gli artt. 582 e 583 c.p.p. si applichino all’opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione prevista dagli artt. 667, co. 4 e 676, co. 1 c.p.p.

8 V., in questo senso, Cass. pen., Sez. V, 11 gennaio 2007, n. 8096; Cass. pen., Sez. V, 25 set-

tembre 2006, n. 506; Cass. pen., Sez. II, 7 luglio 2006, n. 29608; Cass. pen., Sez. VI, 29 ottobre 2003, n. 8. Tra le più risalenti v., invece, Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 1993, Ghisla. Rispetto all’impu- gnazione proposta dal pubblico ministero, poi, v. anche Cass. pen., Sez. I, 28 ottobre 1993, Recchi, secondo la quale nel caso di appello non è necessario, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione,

La sussistenza di una relazione che potrebbe anche non essere qualificata, ma che comunque deve essere nota, tra l’impugnante e l’incaricato ha costitu- ito elemento determinante ad escludere la possibilità di una delega da parte di quest’ultimo a favore di soggetti diversi9.

Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui ri- ceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione: prescrizione, quest’ultima, costituente <<saggia misura di cautela per l’impugnante, che si trova così a disposizione un mezzo idoneo a provare la tempestività del suo atto nel caso in cui la cancelleria sia venuta meno, per qualsiasi causa, agli ulteriori obblighi di attestazione descritti dall’art. 582 c.p.p.>>10.

La giurisprudenza ha precisato che l’inammissibilità ex art. 591 c.p.p. per inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 582 c.p.p. si configura solamen- te ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza del gravame dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando l’identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame del documento11.

Pertanto, l’inammissibilità può essere pronunciata soltanto se la violazio- ne, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente senza che alcun onere di controllo possa essere ascritto a colui che presenta l’atto, assume caratteristi- che tali da fare escludere anche la possibilità della presunzione – altrimenti doverosa – della legittima provenienza di esso12.

In ogni caso, le Sezioni unite hanno precisato che non è necessaria l’au- tenticazione della sottoscrizione della parte privata impugnante – prevista solo per l’ipotesi di spedizione a mezzo del servizio postale dall’art. 583 c.p.p. –

che nell’atto risulti l’indicazione della persona che l’ha materialmente depositato servendosi del “registro di passaggio”, che costituisce il veicolo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio giudiziario all’altro e, quindi, la persona che ha presentato l’atto può essere agevolmente individuata attraverso la consultazione di esso.

9 Così, rispetto al difensore non iscritto all’albo speciale previsto dall’art. 613 c.p.p., Cass.

pen., Sez. I, 18 novembre 1996, n. 6011. V., poco prima, Cass. pen., Sez. IV, 26 marzo 1992, Ma- sotina. In dottrina v., invece, Marandola, Le disposizioni generali, cit., 170. Critica la previsione, la quale legittima il conferimento di un mandato a qualsiasi persona, a prescindere dalla ricorrenza di una relazione tipica, Valentini, I profili generali, cit., 247.

10 Valentini, I profili generali, cit., 247. Molto correttamente, Spangher, Impugnazioni penali,

cit., 227, definisce la disposizione come una previsione di garanzia, tendente a risolvere i successivi eventuali contrasti in ordine all’ammissibilità del gravame.

11 Cass. pen., Sez. II, 9 ottobre 2002, n. 5505.

12 Cass. pen., Sez. II, 9 ottobre 2002, n. 5505; Cass. pen., Sez. I, 6 dicembre 1995, n. 5579. V.,

in precedenza, Cass. pen., Sez. II, 24 febbraio 1992, Badiane. Fermo restando che, ha precisato Cass. pen., Sez. I, 4 maggio 2010, n. 16911, è onere del ricorrente verificare che l’atto sia affidato ad un soggetto abilitato a riceverlo in vista del deposito presso la cancelleria.

quando l’atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato a norma dell’art. 582, co. 1 c.p.p.13.

Chiaramente ispirata al principio del favor impugnationis14 e finalizzata

ad ovviare a situazioni di impedimento rispetto al raggiungimento della sede indicata nel comma precedente, la norma contenuta nell’art. 582, co. 2 c.p.p. concede in via esclusiva15 alle parti private ed ai difensori la facoltà di presen-

tare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento16, ovvero ad un agente consolare all’estero.

Si tratta di una facoltà che, proprio in quanto fondata sul principio del

favor impugnationis ed essendo riferita soltanto al dato naturalistico della pre-

senza (fisica) sul posto del soggetto interessato, non ha carattere eccezionale, né può essere valorizzata da un rapporto che evidenzi la stabilità della presenza della parte o del difensore, rispetto alla provvisorietà o, addirittura, all’occa- sionalità della stessa17.

La Corte di cassazione ha, anche sulla scorta di una pregressa declaratoria di manifesta infondatezza della Corte costituzionale18, ritenuto manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 582, co. 2 c.p.p., sollevata per violazione del principio di parità tra accusa e difesa, nella parte in cui, nel prevedere quale alternativa per il deposito dell’atto di impugnazione la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo ove si trova la parte privata, non estende tale facoltà anche all’ufficio del pubblico ministero, in quanto il diverso trattamento tra le parti trova giustificazione nelle diversità di condizioni e status che caratterizzano da un lato i soggetti privati, e dall’altro, i magistrati della pubblica accusa, non risultando in alcun modo compromesso

13 Cass. pen., Sez. un., 29 maggio 1992, Caselli. Nello stesso senso v., successivamente, Cass.

pen., Sez. I, 15 gennaio 1995, n. 3344; Cass. pen., Sez. III, 21 dicembre 2004, n. 2937. Prima della pronuncia delle Sezioni unite v., invece, Cass. pen., Sez. IV, 26 marzo 1992, Masotina. L’orientamen- to è stato ribadito, infine, da Cass. pen., Sez. un., 27 maggio 2010, n. 20300.

14 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 178.

15 Non anche, quindi, al pubblico ministero. Sottolineano siffatta esclusione, in giurisprudenza,

Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2004, n. 15674; Cass. pen., Sez. I, 5 marzo 2003, n. 18145.

16 Pertanto, è stato ritenuto inammissibile l’atto di appello avverso una sentenza del giudice di

pace presentato nella cancelleria del tribunale del medesimo luogo. V., infatti, Cass. pen., Sez. V, 3 luglio 2013, n. 28656.

17 Cass. pen., Sez. II, 27 settembre 2005, n. 37404. Anche secondo Cass. pen., Sez. V, 16

novembre 2005, n. 70, l’art. 582, co. 2 c.p.p., nel prevedere la possibilità, per la parte privata, di presentare l’atto d’impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui essa si trova, non richiede che tra detto luogo e la parte esista alcun vincolo territoriale.

il potere di impugnazione riservato a questi ultimi19.

Risponde, invece, ad un principio di unità dell’ufficio giudiziario la norma di cui all’art. 163-ter disp. att. c.p.p., secondo la quale l’opposizione prevista dall’art. 461, co. 1 c.p.p. e le impugnazioni, nei casi previsti dall’art. 582, co. 2 c.p.p., possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distac- cata del tribunale20.

Ovviamente, in tutti i casi di presentazione ad un ufficio diverso, l’atto deve essere immediatamente trasmesso dall’ufficio ricevente ovvero dall’au- torità consolare21 alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento

impugnato, ovvero alla sede principale del tribunale.

Sulla base del medesimo principio, tra l’altro, è stato ribadito che l’impu- gnazione proposta davanti alla corte di appello in luogo della corte di assise di appello, essendo stata la sentenza gravata pronunziata dalla corte di assise, non determina alcuna inammissibilità del gravame22.

Il principio di inderogabilità delle forme previste dall’art. 582 c.p.p. è stato notevolmente consolidato dall’orientamento secondo il quale la regola dettata dall’art. 568, co. 5 c.p.p. non può trovare applicazione nel caso di inosservan- za delle regole attinenti alla presentazione dell’impugnazione, trattandosi di inosservanza rientrante tra quelle espressamente previste, a pena di inammis- sibilità, dall’art. 591, co. 5 lett. c) c.p.p. e non assimilabile alla proposizione dell’impugnazione a giudice incompetente23.

2. La spedizione dell’impugnazione.

Ispirato al principio del favor impugnationis, l’art. 583 c.p.p. prevede una modalità di proposizione dell’impugnazione che prescinde dalla realizzazione di un contatto diretto tra la parte impugnante ed uno dei luoghi indicati dagli artt. 582 e 163-ter disp. att. c.p.p.

19 Cass. pen., Sez. I, 18 febbraio 2004, n. 32094.

20 Evidenzia Marandola, Le disposizioni generali, cit., 178, come la norma favorisce l’eserci-

zio del diritto di impugnazione rendendo fruibile a tale fine l’accesso ai diversi presidi irradiati sul territorio.

21 Cass. pen., Sez. V, 1° luglio 1992, Ferrara.

22 Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 16883, la quale sottolinea proprio l’essenziale

unitarietà funzionale dell’ufficio della corte di assise di appello rispetto a quella distrettuale di ap- partenenza. Sulla base di una valutazione di assenza di distinzioni processualmente rilevanti tra la cancelleria del giudice per le indagini preliminari e quella del tribunale, costituenti un unico ufficio, v. le analoghe conclusioni rassegnate da Cass. pen., Sez. I, 7 giugno 1995, n. 9267.

La norma, difatti, stabilisce che le parti – non riferendosi esplicitamente alle parti private, la forma della spedizione è utilizzabile anche dai componenti l’ufficio del pubblico ministero24 – e i difensori possono proporre l’impugna-

zione con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La prima possibilità, è stato precisato nella relazione al progetto prelimi- nare, è stata introdotta giacché, pur essendo vero che ne appare eccezionale l’utilizzazione per la dispendiosità del mezzo e per l’obbligo di indicare i mo- tivi della sua utilizzazione – obbligo il quale, tuttavia, non viene esplicitato dalla norma – non è da escludere che vi si possa far ricorso per un’imminente scadenza del termine25.

Esteso dalla giurisprudenza l’ambito di applicazione della norma alla ma- teria delle impugnazioni avverso le misure cautelari26, essa delinea modalità

tassative ed inderogabili, di talché, con un approccio al problema che parte della dottrina ha definito arcaico27, è stato ritenuto inammissibile l’atto di im-

pugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo fax, in quanto tale moda- lità di trasmissione non rientra tra quelle consentite dalla suddetta disposizione normativa, la quale introduce soltanto la possibilità di spedizione dell’atto me- diante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto28.

In linea con le finalità di garanzia che la norma persegue, la giurispruden- za ha, però, ritenuto valida la spedizione effettuata, anziché con raccomandata, come espressamente previsto dall’art. 583 c.p.p., con lettera assicurata, in ra- gione del fatto che tale mezzo è potenzialmente ancora più idoneo dell’altro al conseguimento dello scopo voluto dalla legge29.

Inoltre, costituisce dato pacificamente acquisito quello secondo cui l’am- missibilità dell’impugnazione spedita a mezzo di raccomandata non è posta in discussione dalla circostanza che non sia stato utilizzato per la trasmissione il

24 V., fra le tante, Cass. pen., Sez. I, 4 aprile 2006, n. 16776. 25 Conso, Grevi, Neppi Modona, Il nuovo cpp, cit., 1271. 26 Cass. pen., Sez. un., 20 dicembre 2007, I.T.

27 Valentini, I profili generali, cit., 247.

28 Cass. pen., Sez. I, 4 aprile 2006, n. 16776. Nello stesso senso v., sempre di recente, Cass.

pen., Sez. IV, 18 maggio 2005, n. 31302; Cass. pen., Sez. II, 28 aprile 2004, n. 25967; Cass. pen., Sez. II, 9 aprile 2001, n. 11751; Cass. pen., Sez. I, 16 novembre 1999, n. 6285. Ma, per un’apertura rispetto alla proposizione della richiesta di riesame a mezzo telefax da parte dell’indagato in stato di custodia cautelare in carcere, Cass. pen., Sez. II, 17 aprile 2000, n. 2110.

29 Cass. pen., Sez. VI, 30 settembre 2004, n. 43167. L’orientamento è stato ribadito, di recente,

servizio di Poste Italiane SpA ma un servizio di recapito privato autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico, sia pure con le limitazioni di ordine tem- porale scaturenti dal previgente regime di monopolio dei servizi di invio e re- capito di raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie30.

Utilizzabile, come già detto, da tutte le parti, il ricorso alla spedizione gra- va la parte privata di un adempimento formale indispensabile ai fini dell’am- missibilità dell’impugnazione, ossia l’autenticazione della sottoscrizione dell’atto da parte di un notaio, di altra persona autorizzata ovvero dal difensore (art. 583, co. 3 c.p.p.)31.

Esso è imposto alla luce della natura di dichiarazione di volontà dell’atto,

ex sé produttiva di importanti e immediati effetti processuali, per cui l’ordina-

mento pretende che fin dal momento in cui esso viene posto in essere ne sia certa la riferibilità ad uno dei soggetti legittimati32.

Il riferimento alle parti private consente di escludere dall’ambito applica- tivo della norma sia il difensore che il pubblico ministero e, a tale proposito, anche in questo caso, così come in relazione al disposto dell’art. 582, co. 2 c.p.p., la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione, sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui subordina l’efficacia dell’atto di impugna- zione spedito per telegramma o per raccomandata da una parte privata all’au- tenticazione della sottoscrizione.

Infatti, ha statuito la Corte, la necessità di autenticare la sottoscrizione è giustificata dalle maggiori cautele richieste per accertare la provenienza di un atto non presentato direttamente in cancelleria, le quali, da un lato, non pre- giudicano irragionevolmente il diritto di difesa, risolvendosi in una modalità alternativa di esercizio dello stesso diritto; dall’altro, sebbene configurino una disciplina differenziata rispetto a quella stabilita per il pubblico ministero, non vulnerano i principi costituzionali dal momento che il principio di parità di trattamento tra accusa e difesa – all’epoca non ancora esplicitamente inserito in

30 La riserva a favore di Poste Italiane SpA, infatti, è venuta meno per effetto del d.lgs. 22

luglio 1999, n. 261 ed è divenuta efficace il 20 aprile 2011. V., infatti, Cass. pen., Sez. III, 18 maggio 2015, n. 20380; Cass. pen., Sez. III, 28 novembre 2013, Padovano.

31 Trattandosi ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte privata, l’autentica-

zione deve provenire da un difensore iscritto all’albo speciale di cui all’art. 613 c.p.p. V., in questo senso e per tutte, Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2000, Adragna. In precedenza v., invece, Cass. pen., Sez. I, 18 novembre 1996, n. 6011. Sull’inapplicabilità della disposizione rispetto all’analfabeta che appone il crocesegno autenticato dal difensore, v. Cass. pen., Sez. I, 20 giugno 2013, n. 27162; Cass. pen., Sez. VI, 18 marzo 1998, n. 5573.

Costituzione – non impedisce la configurazione di casi disparità di disciplina ragionevoli, posto che anche la par condicio tra accusa e difesa tipica del rito accusatorio non può prescindere dalla diversità funzionale e organizzatoria tra parti private e pubblico ministero33.

Al fine di evitare che possano ricadere sulla parte impugnante eventuali ritardi legati ad inefficienze del servizio di spedizione, l’art. 583, co. 2 c.p.p. precisa che l’impugnazione inviata mediante spedizione si considera proposta nella data di invio della raccomandata o del telegramma34, essendo onere del

pubblico ufficiale addetto, invece, allegare agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e apporre su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezio- ne e la propria sottoscrizione.

La giurisprudenza ha, tuttavia, puntualizzato che l’omessa apposizione da parte del pubblico ufficiale addetto della propria sottoscrizione, in viola- zione del disposto dell’art. 583, co. 1 c.p.p., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, dal momento che l’art. 591, co. 1 lett. c) c.p.p. deve essere interpretato nel senso che essa fa riferimento a quegli adempimenti che costi- tuiscono oneri delle parti e che sono imprescindibili per l’identificazione degli elementi essenziali e costitutivi dell’atto di impugnazione, mentre l’apposizio- ne su questo, da parte del pubblico ufficiale addetto a riceverlo, della data e della firma non solo non rientra tra le attività costituenti oneri delle parti – sulle quali, quindi, non possono riversarsi gli effetti negativi delle omissioni del pubblico ufficiale – ma non è neanche rivolta all’effetto di attestare requisiti attinenti alla tempestività o regolarità dell’impugnazione, la quale si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma35. 3. L’impugnazione proposta da persona detenuta o internata.

La disciplina delle modalità di presentazione dell’impugnazione deve es- sere integrata dalle previsioni particolari che il codice detta al fine di rendere effettivo il diritto di impugnazione di soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale.

L’art. 123 c.p.p., difatti, compendia una norma di garanzia diretta ad evi-

33 Cass. pen., Sez. III, 29 aprile 1997, n .6305.