per prescrizione.
Chiaramente ispirato dall’esigenza di evitare che la parte civile possa su- bire gli effetti pregiudizievoli di una pronuncia di non liquet determinata da una sostanziale inefficienza del sistema, senza tuttavia pregiudicare l’interesse dell’imputato a vedere dichiarata la causa di estinzione del reato126, l’art. 578
c.p.p. stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata sentenza di condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizio- ne, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
In piena aderenza alla appena esposta ratio della disposizione, il dovere del giudice della impugnazione di definire soltanto le tematiche affrontate dalla
123 C. cost. (ord.), 6 febbraio 2007, n. 32. Con questa pronuncia, sottolineano Gaeta, Macchia,
L’appello, cit., 486, la Corte costituzionale «prende atto della assoluta controvertibilità del problema
ermeneutico circa la conservazione o meno del potere di appello in capo alla parte civile».
124 Cass. pen., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614. 125 Cass. pen., Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 1514.
126 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 124. V., anche, Nuzzo, Sui poteri, cit., 214; Diddi,
L’impugnazione, cit., 254; Fiorio, Funzioni, caratteristiche ed ipotesi del giudizio d’appello, in Le impugnazioni penali, diretto da Gaito, Torino, 1998, 366, il quale evidenzia anche il vantaggio deri-
vante dalla sollecita definizione della controversia civile, nonostante la sopravvenienza di una causa estintiva.
sentenza stessa che concernano gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall’intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato127.
Alla luce, poi, del carattere speciale della disciplina, la quale non può essere analogicamente estesa a cause estintive diverse dall’amnistia o dalla prescrizione, il giudice dell’impugnazione non può decidere ai soli effetti civili
ex art. 578 c.p.p. nel caso di morte dell’imputato128 ovvero nell’ipotesi di estin-
zione del reato urbanistico per effetto di sanatoria129.
È, inoltre, illegittima la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata, in sede di appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del pubblico mi- nistero, la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, chiarisce senza dubbi la norma, nel precedente grado di giudizio sia stata affermata con la sentenza di condanna la responsabilità dell’imputato130.
Come si è già avuto modo di evidenziare, tuttavia, la regola appena espo- sta non opera rispetto al caso in cui l’impugnazione sia stata proposta, agli effetti civili, dalla parte civile, di talché il combinato disposto delle disposi- zioni contenute negli artt. 576 e 578 c.p.p. delinea un sistema caratterizzato da due situazioni profondamente diversificate: l’art. 578 c.p.p. mira, nonostante la declaratoria di prescrizione o di amnistia, a mantenere, in assenza di impu- gnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell’impugnazione sulle statuizioni della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili; l’art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di de- cidere sulla domanda al risarcimento e alle restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
Affinché il disposto dell’art. 578 c.p.p. possa operare, poi, occorre che si sia in presenza di una condanna validamente pronunciata, evenienza che non ricorre nel caso in cui, assolto l’imputato in primo grado e condannato
127 Cass. pen., Sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 12807. Qualche anno prima v., invece, Cass. pen.,
Sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 13661. In dottrina v. Marandola, Le disposizioni generali, cit., 128.
128 V., in questi termini, Cass. pen., Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 31314; Cass. pen., Sez. VI, 5
ottobre 1999, n. 12537. V., in dottrina, Marandola, Le disposizioni generali, cit., 128; Nuzzo, Sui
poteri, cit., 214.
129 Cass. pen., Sez. III, 21 dicembre 1994, n. 6198.
130 V., in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. V, 11 marzo 2005, n. 15640; Cass. pen., Sez. IV, 14
marzo 2002, n. 19026. In ambito dottrinario v., puntualmente, Marandola, Le disposizioni generali, cit., 125; Diddi, L’impugnazione, cit., 255.
in appello, la sentenza d’appello sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione131.
Allo stesso modo, poiché la decisione del giudice dell’impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone necessariamente che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pro- nunciato sugli interessi civili, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l’abbia dichiarata, non sussistono i requisiti di operatività dell’art. 578 c.p.p.132.
La stretta correlazione intercorrente tra l’accertamento della responsabi- lità penale e la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato implica che il giudice dell’impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni, qualora accerti l’estinzione del reato per amnistia o prescrizione, sia pure ai soli effetti civili recupera poteri di accertamento pieni e, pertanto, è tenuto a verificare l’esistenza di tutti gli elementi della fatti- specie penale al fine di confermare o meno il fondamento dell’azione civile133.
In relazione al profilo in discorso, la Corte di cassazione ha chiarito che il giu- dice, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia inter- venuta condanna, deve esaminare compiutamente e valutare attentamente i motivi dell’impugnazione proposta dall’imputato, non potendosi limitare a confermare la condanna al risarcimento del danno soltanto sulla base della pronuncia resa dal pri- mo giudice e non potendo escludere a priori la rinnovazione della istruttoria dibat- timentale, perché laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 603 c.p.p. è tenuto a disporla, ai fini di una più compiuta valutazione della responsabilità dell’imputato appellante, sia pure ai limitati fini della condanna ai danni134.
Allo stesso modo, l’approfondita valutazione che la pendenza delle que- stioni civilistiche impone esclude, nella particolare evenienza presa in esame dall’art. 578 c.p.p., che possa darsi prevalenza alla causa di estinzione del reato rispetto alla contraddittorietà o insufficienza della prova, ai sensi dell’art. 129, co. 2 c.p.p.135.
131 Cass. pen., Sez. III, 1 dicembre 2005, n. 7816. V., inoltre, Cass. pen., Sez. III, 1° dicembre
2004, n. 1988.
132 Il principio è stato enunciato, in adesione ad un orientamento diffuso, da Cass. pen., Sez. un.,
13 luglio 1998, Citaristi. In seguito, invece, v. Cass. pen., Sez. VI, 19 settembre 2002, n. 33398.
133 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 129. In giurisprudenza v., nell’ambito di un orien-
tamento consolidato, Cass. pen., Sez. I, 27 settembre 2007, n. 40197. V., poi, Cass. pen., Sez. II, 21 giugno 2005, n. 33466; Cass. pen., Sez. VI, 8 giugno 2004, n. 31464; Cass. pen., Sez. VI, 9 marzo 2004, n. 21102; Cass. pen., Sez. IV, 3 febbraio 2004, n. 14863.
134 Cass. pen., Sez. IV, 5 aprile 2006, n. 19748.