La presentazione dell’atto determina l’instaurarsi di una sequenza di adempimenti burocratici che, nel complesso, sono finalizzati a realizzare un compiuto rapporto45 di tipo comunicativo con il giudice competente alla trat-
tazione del giudizio di impugnazione e con le altre parti, dando vita un qua- dro cognitivo che consente al primo di deliberare la decisione e alle seconde «un corretto esercizio dei diritti difensivi e l’esplicazione di un contraddittorio quanto più efficace possibile, predisponendo immediatamente le tesi da oppor- re all’impugnante, valutando adeguatamente le eventuali iniziative processuali che l’impugnazione avanzata da una parte consente alle altre di espletare»46.
Ai sensi dell’art. 590 c.p.p., difatti, al giudice dell’impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento e, a tale fine, l’art. 164, co. 2 disp. att. c.p.p. onera le parti del deposito, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedi- mento impugnato, di due copie dell’atto di impugnazione, nel caso di appello, e di cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale47.
44 Cass. pen., Sez. II, 17 aprile 2000, n. 2110.
45 L’espressione “rapporto giuridico processuale” si rinviene in Manzini, Istituzioni di diritto
processuale penale, Ed. XI, Padova, 1954, 15: «Poiché nel processo penale si svolge un’attività
soggettiva plurilaterale regolata dal diritto, il processo medesimo dà luogo necessariamente ad un
rapporto giuridico».
46 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 180.
Anche se non è stata accolta, nel corso dei lavori preparatori, la proposta, proveniente dal Gruppo di lavoro sui servizi di cancelleria, di modificare l’art. 590 c.p.p. nel senso di prevedere che al giudice dell’impugnazione sia trasmes- sa copia del provvedimento impugnato – non potendosi ipotizzare la trasmis- sione dell’originale del provvedimento, il quale deve rimanere custodito nella cancelleria del giudice che lo ha emesso48 – la circostanza è comunque facil-
mente desumibile dalla previsione secondo cui a cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, ovviamente ai fini della trasmissione, nel caso di appello tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza im- pugnata e degli atti di impugnazione49.
L’art. 584 c.p.p. – norma diretta a perseguire finalità polivalenti giustifica- te dalla semplificazione e dalla funzionalità della procedura50 e che si ritiene, in
dottrina, applicabile anche al giudizio di revisione ed all’ipotesi di ricorso stra- ordinario per errore materiale o di fatto51, ma non alla materia cautelare, non
essendo previsto in questo settore l’appello incidentale ed essendo gli adempi- menti prescritti incompatibili con i tempi ristretti della procedura52 – stabilisce,
legge, l’art. 164, co. 3 disp. att. c.p.p. stabilisce che se non sono depositate le copie, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione.
48 V., in particolare, Conso, Grevi, Neppi Modona, Il nuovo cpp, cit., 1282.
49 Siffatto meccanismo, sottolineano Gaeta, Macchia, L’appello, cit., 582, è funzionale alla re-
alizzazione di un “contraddittorio consapevole” in vista della trattazione dell’impugnazione. Il d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha inserito tra le disposizioni di attuazione del codice processuale l’art. 165-bis in cui si prevede che il giudice a quo trasmetta al giudice ad quem un distinto allegato formato a se- guito della presentazione dell’atto di impugnazione contenente: i nominativi dei difensori di fiducia o d’ufficio, con l’indicazione della data di nomina, le dichiarazioni o le elezioni o le determinazioni dei difensori domiciliari con l’indicazione della relativa data, i termini di prescrizione relativi a nuovi reati, con indicazioni degli atti interruttivi, delle cause di sospensione, di eventuali dichiarazioni e di rinuncia alla prescrizione, i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione del momento iniziale, di eventuali sospensioni o proroghe. Come mette in evidenza Marandola, Prime
riflessioni sul “nuovo” giudizio d’appello, cit., 161, «si tratta di informazioni che unite agli atti di cui
all’art. 590 c.p.p., sono finalizzate ad assicurare la razionalizzazione, le sinergie e l’efficienza nelle fasi preparatorie dei giudizi, evitando il rischio di invalidità degli atti, di perdita di efficacia dei prov- vedimenti, di ritardi o stasi processuali agevolmente superabili con un’ordinata organizzazione».
50 Spangher, Impugnazioni penali, cit., 227.
51 V., rispetto al primo mezzo d’impugnazione, Spangher, Revisione, in Dig. disc. pen., XII,
137; rispetto al secondo, invece, Gialuz, Il ricorso straordinario per cassazione, Milano, 2005, 342; Capone, Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità, Padova, 2005.
52 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 183. In giurisprudenza v., nei medesimi termini,
Cass. pen., Sez. I, 12 novembre 1997, Annunziata; Cass. pen., Sez. VI, 16 maggio 1997, Timpanelli; Cass. pen., Sez. VI, 30 aprile 1997, Marcellusi; Cass. pen., Sez. VI, 29 aprile 1996, De Marco; Cass. pen., Sez. VI, 6 maggio 1994, Fazzina.
invece, che a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione deve essere inviato (così si esprime la rela- zione al progetto preliminare) alle altre parti, intese queste come i soggetti nei cui confronti si esercita la pretesa espressa nell’atto di impugnazione e nel sin- golo processo53, ossia – così dispone la norma, con una sottile differenziazione
che non era sfuggita alla Corte di cassazione ed al Gruppo di lavoro sui servizi di cancelleria, laddove auspicava che la norma stessa precisasse che la notifica- zione dovesse avvenire soltanto in favore delle parti non impugnanti54 – comu-
nicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice e notificato alle parti private senza ritardo e, al fine di consentire il concreto dispiegarsi di siffatto adempimento l’art. 164 disp. att. c.p.p. prevede che le parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione medesima.
Nel corso dei lavori preparatori era stato evidenziato che la comunicazio- ne di copia integrale dell’atto d’impugnazione avrebbe comportato un notevole aggravio di lavoro per la cancelleria ed ingenti costi, di talché era stato pro- posto di prevedere l’obbligo di comunicare un avviso afferente all’avvenuta presentazione dell’atto d’impugnazione, ponendo quindi a carico delle parti interessate ogni iniziativa conseguente e finalizzata ad acquisire la piena cogni- zione dei contenuti dell’atto55.
La formulazione della norma, la quale qualifica la funzione della notifica- zione, di carattere informativo e processualmente correlata all’esplicazione di importanti iniziative difensive – innanzitutto, la proposizione di un eventuale appello incidentale – e dunque strumentale all’instaurarsi di un contraddittorio completo e consapevole, rende necessario che l’atto di impugnazione che ne forma oggetto sia completo e, quindi, comprensivo anche dei motivi, di talché la notificazione della sola dichiarazione di appello non è sufficiente ad assolve- re alla prescrizione di cui all’art. 584 c.p.p.56.
Ovviamente, l’identificazione delle parti – la norma, si fa notare, non di- stingue le parti a seconda della ricorrenza di un effettivo e giuridicamente tutelato interesse alla conoscenza dell’atto57 – destinatarie della notifica, costi-
tuente in questa fase adempimento rimesso alla cancelleria, è reso difficoltoso dal fatto che quest’ultima ignora il contenuto dell’atto di talché, non potendosi pretendere l’esplicazione di un qualsivoglia potere di tipo selettivo ancorché
53 Conso, Grevi, Neppi Modona, Il nuovo cpp, cit., 1273. 54 Conso, Grevi, Neppi Modona, Il nuovo cpp, cit., 1273. 55 Conso, Grevi, Neppi Modona, Il nuovo cpp, cit., 1273. 56 Cass. pen., Sez. I, 28 dicembre 1993, Scaglione. 57 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 181.
alla luce di parametri predeterminati dalla giurisprudenza in ragione del con- tenuto medesimo58, appare conveniente effettuare una notifica generalizzata,
fatto salvo il potere del giudice a quem di selezionare le parti legittimate a partecipare al processo in sede di notificazione della citazione59.
La giurisprudenza60 ha, comunque, evidenziato che l’omissione della notifi-
cazione prevista dall’art. 584 c.p.p. – norma la quale non prevede che la notifica- zione medesima debba essere effettuata anche nei confronti dei difensori61 – non
determina l’inammissibilità dell’impugnazione né costituisce causa di nullità degli atti del giudizio così instaurato, ma impedisce la decorrenza del termine per la proposizione dell’impugnazione incidentale delle parti legittimate e rende necessaria l’integrazione dell’attività omessa, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell’atto di impugnazione62.
Pertanto, quando la parte può proporre appello incidentale e non risulti che abbia avuto comunque conoscenza dell’atto di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice a quo perché si proceda alle prescritte notificazioni63.
Ai sensi dell’art. 166 disp. att. c.p.p. poi, qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l’appello dell’imputato deve essere comunicato anche al procuratore generale in modo da consentirgli di
58 La Corte di cassazione, infatti, ha statuito che l’art. 584 c.p.p. tende a garantire alla parte,
che non abbia proposto nei termini l’impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame incidenta- le, per contrastare la pretesa principale che nei suoi confronti sia stata avanzata da altra rispetto a lei contendente. Ne deriva che l’impugnazione presentata dal coimputato, diretta ad ottenere la modifi- cazione della sentenza per ragioni personali, non deve essere notificata agli altri coimputati. V., sul punto specifico, Cass. pen., Sez. IV, 20 novembre 2002, n. 4006; Cass. pen., Sez. III, 31 agosto 1994, Bertino.
59 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 181.
60 E la dottrina, nel cui ambito v., per tutti, Spangher, Impugnazioni penali, cit., 228.
61 In senso favorevole v., però, Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2004, n. 44903, la quale precisa
che il termine per proporre appello incidentale, a norma dell’art. 595 c.p.p., decorre solo in presenza di entrambe le notificazioni. In senso diverso v., soprattutto, Cass. pen., Sez. un., 29 gennaio 2003, Innocenti. In precedenza v., negli stessi termini e tra le altre, Cass. pen., Sez. I, 8 gennaio 1997, n. 745, la quale ha ritenuto manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
62 V., in questi termini, Cass. pen., Sez. un., 29 gennaio 2003, Innocenti. Successivamente v.,
in senso adesivo, Cass. pen., Sez. II, 11 aprile 2007, n.16891; Cass. pen., Sez. V, 4 giugno 2004, n. 31408; Cass. pen., Sez. I, 24 ottobre 2003, n. 48900; Cass. pen., Sez. VI, 30 aprile 2003, n. 26712; Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2002, n. 7026; Cass. pen., Sez. I, 8 gennaio 1997, n. 745. Difatti – rileva Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 248 – la notificazione costituisce adempimento di cancelleria, sulla quale la parte non può esercitare alcuna influenza.
63 Così, infatti, Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2003, n. 21032; Cass. pen., Sez. IV, 28 marzo 1996,
n. 7173. Sembra riferirsi alla cancelleria del giudice a quem, invece, Cass. pen., Sez. V, 16 dicembre 1998, Dell’Utri.
proporre, qualora lo ritenga, appello incidentale.
L’art. 165 disp. att. c.p.p. soggiunge che prima della notificazione l’impu- gnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con l’indicazione di chi l’ha proposta e della data.
Inoltre, al fine di consentire una prima verifica di ammissibilità64, la mede-
sima disposizione precisa che le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell’impugnazione devono contenere le indicazioni sopra richiama- te.