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4.2.1 “Giusto processo” e interpretazioni dottrinali

Partendo da una lettura del primo comma dell’art 111 ci troviamo a dover interpretare il significato di “giusto processo”; in dottrina sul punto sono state offerte diverse interpretazioni:

a) Alcuni sostennero che per giusto bisognava ritenere un processo regolare sul piano formale41.Ricostruzione che non possiamo condividere perché, essendo la regolarità formale un criterio verificabile solo ex post rispetto alla conclusione del procedimento, si ridurrebbe il giusto processo a un criterio di valutazione dei procedimenti conclusi; mentre appare evidente come la giustizia debba essere considerato un principio volto a ispirare il modello costituzionale(generale e astratto) del processo, andando a condizionare la fisionomia di tutti i procedimenti elaborati dal legislatore.

40Constantino “Il giusto processo di fallimento”cit p9

41Scotti”Il testo della giustizia approvato dalla commissione bicamerale” in

b) Altra parte della dottrina invece attribuisce al giusto processo un significato di norma “aperta “con cui si consentirebbe, in futuro, l'introduzione nel nostro ordinamento di eventuali ulteriori garanzie processuali individuate dalla Corte costituzionale quali elementi costitutivi del giusto processo.42 In virtù di questa ricostruzione si ha una visione delle garanzie costituzionali del processo come di un catalogo in costante aggiornamento per cui appare necessario uno strumento di integrazione che consenta di aggiungere a quei principi “tipici” quei principi recettivi non solo di nuovi accordi

internazionali in materia ma anche di eventuali nuovi valori di civiltà condivisi dalla collettività.

c) Un'altra tesi ritiene come “giusto”, ex c1° art 111 cost, solo quel processo che nella sua regolamentazione realizzi tutte le garanzie previste nel secondo comma di art 111 cost43. Tale ricostruzione

appare però non condivisibile in quanto andrebbe a escludere dalla nozione di giusto processo tutte quelle altre garanzie, ad eccezione di quelle previste in art 111 c2°, contemplate dalla costituzione in materia processuale; e anche ove si interpreti tale teoria in maniera estensiva andando a includere tutte le garanzie espresse dalla costituzione si ridurrebbe comunque la nozione di giusto processo a un mero rinvio alle garanzie costituzionali in materia processuale, privandolo di un qualsiasi valore normativo autonomo.

d) Infine un'ulteriore interpretazione, che riteniamo più corretta, ricostruisce la nozione di giusto processo come un principio di carattere processuale racchiudente al suo interno tutte le garanzie costituzionali, ritenute il mezzo attraverso cui raggiungere uno scopo

42 BOVE, Art. 111 Cost. e “giusto processo civile”, in Riv. Dir. Proc. 2002, 479,

493;VIGNERA, Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del

“nuovo” art. 111 cost., in Riv Trim. dir e proc civ. 2003 p.1193

43Comoglio “il giusto processo civile nella dimensione comparatistica” in

ulteriore rispetto alla legalità e correttezza del processo che è la sua giustizia sostanziale. Il giusto processo è quindi, in tale ottica, uno strumento volto a consentire, nel rispetto delle garanzie

procedimentali, di giungere a una decisione giusta, basata su una ricostruzione veritiera e razionalmente controllabile del caso concreto. 44

4.2.2 “Regolato dalla legge”, dubbi interpretativi e teorie contrapposte

Maggiormente controversa si è rivelata l'interpretazione della locuzione “regolato dalla legge”; con l'affermazione di tale espressione, idonea a condizionare la struttura di ogni modello processuale delineato dal legislatore, si afferma il principio della riserva di legge in materia processuale. Tale previsione, percepita come elemento di novità, era in realtà già parte del nostro sistema in quanto estrinsecazione del principio di legalità secondo il quale tutti i titolari di un potere pubblico sono tenuti ”all'osservanza delle regole,

delle procedure e e dei termini stabiliti dalla legge”45.In merito alla riserva di legge Chiarloni si espresse sul punto affermando l'inutilità di un richiamo a un processo regolato dalla legge :”l’esistenza di una

riserva di legge riguarda i rapporti tra potere legislativo e gli altri poteri dello Stato legittimati ad emanare norme giuridiche,

particolarmente il potere esecutivo ... Ma la riserva di legge non riguarda (non può̀ riguardare) i rapporti tra potere legislativo e

44CHIARLONI, “Su alcune riforme e progetti di riforma, con particolare riguardo al disegno di legge delega per un nuovo codice di procedura civile”, in Nuova Giur. Civ. Comm. 2004, II,p507

potere giudiziario, posto che nel nostro sistema il giudice non è fonte formale di regole generali ed astratte, ma è l’organo chiamato a concretizzarle” 46. Tale posizione fu aspramente criticata da

Giuseppe Vignera 47che vi contrappose diverse

argomentazioni:

a) In prima istanza, da un punto di vista storico, ricostruendo la

genesi del “giusto processo regolato dalla legge” si rileva come questo rappresenti la trasposizione del principio “due process of

law” di matrice anglosassone che nasce come una vera e propria

garanzia di riserva di legge in materia processuale. Questo principio, affondava le radici nella magna charta libertatum del 1215 ove si stabiliva che il sovrano stesso, ovverosia lo Stato, era tenuto a osservare le procedure legittime nell’infliggere una qualunque

sanzione nei confronti di un individuo: “Nessun uomo libero sarà̀ (da

noi sovrano) catturato e/o imprigionato, o privato dei suoi beni, oppure esiliato, o in qualunque altro modo rovinato, né noi lo perseguiremo o lasceremo che venga perseguito, salvo che mediante il legittimo giudizio dei suoi pari e/o in conformità̀ della legge del regno”48.

b)Da un punto di vista giuridico invece, nonostante la riserva di legge sia stata inquadrata in un ottica di rapporti in ambito

normativo fra il potere legislativo e esecutivo, in epoca odierna deve essere intesa come valevole anche nei confronti del potere

46CHIARLONI, “Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile”,cit

p 18

47G.Vignera “Saggio polemico sul procedimento ‘volontario’ ex artt. 737 ss. c.p.c.” In www.judicium.it

giurisdizionale49.

Oltre all'interpretazione sopracitata, in dottrina si riscontrava un'altra ideologia diffusa secondo cui con art 111 cost c 1° si imponeva una rigida predeterminazione legislativa delle modalità di svolgimento del processo, ricostruzione che fu accolta da molteplici discussioni nel panorama dottrinale:

-Per quanto riguarda la necessità di una predeterminazione legislativa delle forme del processo ci si interrogò sulla ratio di volere ritenere necessario tale elemento solo per i procedimenti a carattere

contenzioso, escludendo quelli di volontaria giurisdizione stricto

sensu, quelli esecutivi e quelli cautelari: i quali dato il loro carattere

giurisdizionale rientravano a pieno titolo nella previsione a portata generale dell’art. 111c1° e2°.

- Sul punto della necessità o meno di una rigida predeterminazione legislativa in materia processuale, per alcuni questa poteva mettere a rischio, da un punto di vista sostanziale, il rispetto delle garanzie costituzionali ex art 111, mentre per altri, poteva paradossalmente portare a una maggior attenzione verse queste: “quel che può

costituire e spesso costituisce un intralcio allo svolgimento corretto, giusto e ragionevole del processo, all’accertamento della verità̀, al perseguimento di forme di tutela più̀ adeguate alla situazione sostanziale, è la formalizzazione delle garanzie in luogo della effettiva applicazione dei principi di garanzia.” 50 Per altri ancora

infine, la determinazione discrezionale del giudice delle modalità di esercizio dei poteri propri e delle parti poteva avere riflessi in merito alla sua imparzialità:“ l'imparzialità̀ nella gestione del processo si

realizza e si garantisce attraverso un modello procedimentale in cui

49Qui Vignera riprende BALDUZZI-SORRENTINO, Riserva di legge, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, p 1215

50Cit. M.Pivetti “Per un processo civile giusto e ragionevole” In “il nuovo art 111

modi, forme, termini, poteri delle parti e del giudice..sono

predeterminati dal legislatore e non rimessi alla discrezionalità̀ del giudice”51. Apparve subito evidente come con tale necessità di una predeterminazione ex lege della disciplina processuale quella prassi del legislatore, di attribuire vere e proprie deleghe “in bianco” al giudice in merito all'organizzazione del processo, in ambito di procedimenti camerali, potesse provocare problematiche di incostituzionalità.