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Opinioni dottrinali in merito alla conformità del rito camerale al principio del giusto processo

Come abbiamo visto, successivamente rispetto alla novella, alcuni autori sminuirono la portata innovativa di tale disposizione(arrivando a definirla come un “niente di nuovo”82); tale corrente dottrinale,

caratterizzata da un atteggiamento pragmatico, sostenne la conformità del rito camerale alle garanzie del giusto processo, affermando la necessità indagare in tal senso, non la conformità alla regolamentazione in costituzione di queste, ma la loro sostanziale attuazione. Partendo da questo assunto i principi su cui venne basata tale dottrina furono:

a) La necessità di compiere un bilanciamento tra velocità nel provvedere (tipica di gran parte dei procedimenti camerali) con l’altrettanto imprescindibile esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali delle parti; soddisfacendo il principio di ragionevole durata

b) L’affermazione del rimedio del ricorso per cassazione come riparo contro gli eventuali abusi del giudice in attuazione delle garanzie costituzionali: “la violazione di questi principi da parte del giudice di merito rende il suo provvedimento ricorribile alla Corte di

cassazione”;

c) La possibilità di ritenere il “contenitore neutro” conforme a Costituzione, fin quando il potere del giudice di fissare

82Tesi sostenuta da S. CHIARLONI, “Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile”;Franco Angeli,Milano,2001

autonomamente cadenze processuali e modalità̀ istruttorie abbia carattere eccezionale èi procedimenti camerali rimangano una netta minoranza rispetto al totale”. 83

Premettendo che nessuna delle motivazioni addotte può giustificare pienamente il deficit di garanzia, rappresentato dal fenomeno di “deregulation” (tanto più̀ evidente ove si verta in materia di diritti disponibili), vediamo che tutti e tre i principi a sostegno di tale teoria sono facilmente confutabili:

A) In merito all'esigenza di bilanciamento tra celerità e salvaguardia dei diritti possiamo fare due diverse osservazioni:

-Il criterio di Ragionevole durata non può essere utilizzato come giustificazione per l'assoluta deformalizzazione tipica dei

procedimenti in camera di consiglio, in tal caso infatti si andrebbe a sostenere il prevalere di tale principio rispetto a quello di legalità processuale. Entrambi i principi invece devono trovare attuazione ma in ogni caso, come affermato da autorevole dottrina, in caso di contrasto tra i due, “non vi può esser dubbio che la prevalenza vada alle garanzie fondamentali del c.d. ‘giusto processò, sia perché́ l’art. 111 Cost. nei primi due commi pone in primo piano la salvaguardia della garanzie del ‘giusto processo regolato dalla legge’ e solo nel rispetto di tali garanzie impone anche la salvaguardia della ‘ragionevole durata del processo’, sia perché – come ha sempre affermato la Corte costituzionale – l’esigenza di garantire la ragionevole durata dei processi deve tendere ad una durata degli stessi che sia appunto ‘ragionevole’ in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia” 84

83 Tesi sostenuta da S. CHIARLONI, “Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile”;Franco Angeli,Milano,2001

84Cit Carratta Corte costituzionale e il ricorso per cassazione quale ‘nucleo essenziale’ del <<giusto processo regolato dalla legge>>: un monito per il Legislatore ordinario, in Giur. it., 2010, p 632

-La maggior celerità dei provvedimenti camerali rispetto a quelli ordinari non è da considerarsi come una costante. Il processo ordinario di cognizione infatti, si caratterizza per la sua organizzazione in fasi processuali ben definite e logicamente consequenziali, in ognuna delle quali è consentito alle parti porre in essere specifiche attività, da esercitarsi in osservanza di una

disciplina di decadenze e preclusioni; nei procedimenti camerali invece la “deregulation” comporta la possibilità in astratto di regressioni da una fase all'altra e di intrecci o sovrapposizioni delle varie fasi85. In virtù di quanto detto dobbiamo affermare che i procedimenti camerali non saranno sempre più rapidi di quelli ordinari86: al riguardo è utile rilevare come nella pratica la velocità

sia un fattore che dipende più dall'oggetto del procedimento che dalla sua struttura, anche nei procedimenti camerali infatti si avranno procedimenti più veloci, in materie di volontaria giurisdizione e amministrazione di interessi (a causa di un'istruzione semplificata e quasi esclusivamente documentale) e alcuni più lenti, in ambito di materie a natura contenziosa (a causa di un'istruttoria che richiede attività complesse e tipiche del procedimento ordinario) .87

B) Per quanto riguarda poi l'affermazione secondo cui il ricorso per cassazione costituisce una forma di tutela contro eventuali abusi da parte del giudice, sufficiente a garantire la legittimità costituzionale del rito in questione dobbiamo effettuare alcune precisazioni: Il ricorso per cassazione di cui si parla è quello straordinario ex art. 111, 7° comma, Cost., proponibile solo avverso provvedimenti a

85Al riguardo Cass. 15 aprile 1982 n. 2271

86 Contrariamente a quanto sostenuto da GRAZIOSI,in “ La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva delle garanzie costituzionali, p159, secondo cui

“un procedimento altamente deformalizzato per forza di cose si svolge in modopiù veloce di uno rigidamente regolato dalla legge in ognuno dei suoi passaggi”.

87Posizione di Vignera in “Riserva di legge ex art. 111, comma 1°, Cost. e rito

carattere decisorio. La decisorietà, in ambito camerale era però una caratteristica non ben definita, solitamente si considerava esistente per quanto riguarda i provvedimenti emessi a seguito di procedimenti contenziosi, ma era dubbio se fosse sufficiente l'incidenza del

provvedimento su posizioni di diritto soggettivo o se fosse necessaria la sua idoneità a risolvere una controversia inerente un diritto

soggettivo o status.

Oltre questa problematica bisogna sottolineare come il presupposto per l'ammissibilità del ricorso straordinario in cassazione fosse la sussistenza di una violazione di legge, e che al cospetto di poteri discrezionali così vasti e indefiniti nell'ambito dell’attività̀ di cognizione e di decisione del giudice questa era difficilmente configurabile. In tal senso basta riportare l'orientamento della

cassazione in merito al potere di assunzione di informazioni da parte del giudice: “il giudice, senza che sia necessario il ricorso alle fonti

di prova disciplinate dal codice di rito, risulta di fatto svincolato dalle iniziative istruttorie delle parti e procede con i più̀ ampi poteri inquisitori, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di

informazioni che, espressamente consentita dalla menzionata disposizione, non resta subordinata all'istanza di parte. Tale assunzione, però , palesandosi oggetto di una mera facoltà, non implica alcun obbligo per il giudice, sicché́ la mancata estensione dell'indagine non determina l'inosservanza delle norme disciplinanti il procedimento camerale e risulta incensurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge”88.

4.5 Profili problematici inerenti il rito camerale contenzione alla