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4.3 Contenuti c2° art 111.Cost.

4.3.3 La ragionevole durata

Il c 2° dell’art 111 si chiude con l’enunciazione della ragionevole durata del processo previsione dalla portata indubbiamente innovativa dato che la costituzione del 1948 non conteneva (a differenza dalla legge fondamentale di altri paesi europei ed

71Corte costituzionale sent.n326 1997; sent n387/1999

72 Corte cost., 31 maggio 2000, n. 168 In Foro it., 2000, I, 2425 che ritenne infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, 1°comma, n. 4 c.p.c., nella parte in cui non prevede l’obbligo di astensione da parte del giudice che abbia già provveduto con l’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione ex art. 186 quater c.p.c., in riferimento agli art. 3 e 24 cost.;

Corte cost., 28 maggio 2001, n. 1675In Foro it., 2001, I, 3450 che ritenne manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 98 e 99 legge fall., nella parte in cui designano il giudice delegato al fallimento a decidere le opposizioni allo stato passivo, in riferimento agli art. 3, 24, 101, 104 e 111 cost.

extraeuropei73) nessuna espressa previsione in merito al principio di tempestività della tutela giurisdizionale. Molti autori hanno

evidenziato come il riferimento alla "ragionevole durata" dei processi contenuto in art. 111 cost. riecheggi la formula contenuta nell'art. 6 c1°della convenzione europea dei diritti dell'uomo74, con una differenza: nella Cedu la "durata ragionevole" del processo è configurata come una garanzia del singolo, come un diritto

soggettivo azionabile ex art 3 Cedu dalla persona lesa di fronte alla Corte di Strasburgo. Invece il legislatore costituente, “facendo del

legislatore ordinario il destinatario diretto del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo, l’art. 111, comma 2°, ultima parte, concepisce quella in discorso( più̀ che come una garanzia soggettiva: da cui consegue ,cioè ,il riconoscimento di un vero e proprio diritto) quale garanzia oggettiva, destinata ad incidere sulla organizzazione tecnica e sul funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” 75. A seguito di tale previsione, che bisogna interrogarsi sulla direzione che dovrà prendere il legislatore per poter assolvere all'impegno di cui viene investito; è stata infatti abbandonata l'idea di fissare per legge i termini di durata massima del processo data l'infruttuosità dei tentativi in tal senso, così come sono rimaste sulla carta e senza effettiva incidenza pratica norme come quella contenuta

73Vediamo ad esempio la costituzione spagnola del 27 dicembre 1978 la quale,

all'art. 24, comma 2°, stabilisce che tutti hanno diritto ad un processo "senza dilazioni indebite" ;oppure la costituzione federale degli Stati Uniti d'America del 17 settembre 1787, la quale nel VI emendamento prevede che almeno nel processo penale il cittadino ( the accused) possa avere il diritto di essere giudicato sollecitamente ( right to a speedy trial).

74Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,

pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge...

75 Cit. VIGNERA, Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce

nell'art. 81 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile76. Da questo punto di vista è evidente che la garanzia citata comporta l'esigenza di ripensare l'assetto strutturale del processo per garantire una maggior rapidità di movimento, esigenza che portò a molteplici riforme in tal senso77. D'altro canto è ormai evidente come ciò non sia sufficiente per garantire una durata ragionevole bisogna fornire risorse adeguate e garantire a ogni lavoratore nel settore

dell'amministrazione della giustizia un carico di lavoro adeguato, dato che, è proprio il fattore umano a influenzare maggiormente la durata del procedimento. L'efficienza del processo, dunque, postula la possibilità di disporre di efficienti servizi di base: di mezzi

76“Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice

istruttore.

Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima

comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.”

77 Citiamone alcune:

1)istituito il giudice unico anche in tribunale e riservato la decisione collegiale ad una ristretta tipologia di cause tassativamente

indicate

2) soppresso l’ufficio del pretore , eliminando così i « tempi

morti» coessenziali alle vicende connesse alle pronunce sulla competenza del pretore stesso e/o del tribunale;(art 30 c1° e 49 dlgs 19/02/1998 n51)

3) limitato la possibilità di sospendere il processo in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione,

«scoraggiando» il ricorso a regolamenti infondati,proposti al solo fine di «lucrare » la sospensione;(art 367 c.p.c modificato da art61 l 26/11/199 n333)

4) restrizione del novero delle ipotesi di sospensione (c.d. propria) necessaria del processo ex art. 295 cpc.

e)create preclusioni pure rispetto alla facoltà delle parti di chiamare in causa un terzo (art 269 c 2°e 3° c.p.c)

5) fu dato al giudice istruttore il potere di emettere provvedimenti anticipatori di condanna (186 bis), i quali, con la loro idoneità

ad essere anche immediatamente esecutivi( 186 bis c2 e 186 ter c2 c.p.c) ed a diventare definitivi in caso di estinzione del processo , dovrebbero servire a «scoraggiare» iniziative processuali meramente dilatorie;

6) consentito la pronuncia —— ad istruzione ultimata —— di un provvedimento esecutivo suscettibile di «sostituirsi » alla sentenza,con

conseguente possibilità di evitare le lunghe «fasi» necessarie prima di giungere a questa(art 186 quater c.p.c)

materiali ma anche di ausiliari, da porre al servizio degli operatori e da gestire al meglio. Bisogna guardarsi però da un equivoco, sarebbe errato pensare che in relazione al funzionamento della giustizia possa configurarsi una sorta di distribuzione fondamentale di compiti per cui al processo tocchi assicurare la legalità, mentre all'organizzazione giudiziaria tocchi garantire l'efficienza e che gli addetti al lavoro che gestiscono il processo (giudice e avvocati) in quanto custodi della legalità, siano esenti da ogni responsabilità in ambito di efficienza del sistema. Tra i corollari che si devono trarre dalla garanzia della ragionevole durata dei processi, vi è anche il dovere dei soggetti che agiscono nel processo di esercitare le proprie attribuzioni in modo coerente con la realizzazione dell'istanza di speditezza del giudizio; dovere la cui osservanza va assicurata con un adeguato apparato di sanzioni78.

Se è il destinatario diretto della disposizione ex art. l l 1, comma 2° (ultima parte) cost., è il legislatore appare altresì innegabile che questa sia indirizzata pure alla Corte costituzionale,

la quale dovrà applicarla e concretizzarla ogniqualvolta verrà invocata come norma-parametro in sede di sindacato incidentale di costituzionalità delle leggi ex artt. 23 ss. 11. marzo

1953, n 87:” In tale prospettiva la Corte non può certo sindacare e

scrutinare, caso per caso,. la concreta durata del procedimento preso in esame, ma, nell’esercizio del suo sindacato “incidentale”, può semmai analizzare —— alla luce della garanzia —— la legittimità di quelle disposizioni normative, che in astratto

prevedano nel processo modalità irragionevoli e scansioni temporali eccessive o formalità irrazionali ed inutili, come tali non giustificate da esigenze di effettività dei diritti di azione o difesa, né tantomeno

da interessi razionalmente strutturali e prevalenti”79. Partendo da questa analisi sulla garanzia della ragionevole durata, parte della dottrina ha evidenziato l'importanza del principio di economia processuale, che proprio nell’art 111 avrebbe ottenuto

riconoscimento, assumendo «la funzione di stabilire se una norma possa dirsi conforme alla previsione che impone al legislatore di dettare una disciplina idonea a contenere la durata del processo in tempi ragionevoli. Secondo tale impostazione un processo per il quale la legge è tenuta ad assicurare la ragionevole durata deve essere un processo improntato all’inderogabile rispetto del principio di economia processuale. Ecco allora che le norme processuali devono non solo garantire l’economia interna (risparmio di attività, di tempo), ma anche quella esterna, prevenendo il sorgere di altri processi».80 In realtà, con l’art. 111, comma 2°, ultima parte, cost.

solo la componente interna del principio di economia processuale ha ricevuto riconoscimento costituzionale pieno. Alla componente esterna , invece ,non può assegnarsi il valore di principio

costituzionale, ma può assegnarsi soltanto la funzione di criterio di razionalizzazione dei valori costituzionali inerenti alla giurisdizione; cioè come fattore giustificativo di eventuali limitazioni poste dal legislatore nei confronti di determinate garanzie costituzionali del processo, nel contesto del sindacato di ragionevolezza compiuto per valutare la legittimità di suddette limitazioni.81 In questa ottica vedremo come il criterio della ragionevole durata, oltre che come parametro è stato quindi usato da alcune teorie dottrinali come criterio di bilanciamento di altri valori costituzionali inerenti la

79Cit. Comoglio “le garanzie fondamentali del giusto processo”in JUS,2000

fascicolo 3 p29

80Cit Olivieri “la ragionevole durata del processo di cognizione(qualche

considerazione sull'art 111 comma 2° cost)” in Foro Italico 2000 p254

81 VIGNERA, Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del

giurisdizione, per giustificare una loro compressione, soprattutto nell'ambito dei riti a cognizione sommaria.

4.4 Opinioni dottrinali in merito alla conformità del rito