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Contenuti • prestazioni dai sistemi basati sulla conoscenza giuridica

Expert I to HOME-I, Relazione presentata al Congresso internazionale Expert Systems in Law, Bologna, 1989.

4.1. Contenuti • prestazioni dai sistemi basati sulla conoscenza giuridica

Si è già illustrata la distinzione tra sistemi di analisi, sistemi di pianificazione e sistemi di reperimento concettuale di informazioni, che classifica i sistemi

121C f r . PATTARO E., CASADEI G., SARTOR G., An Expert System in Environmental Law (IRI Project), relazione presentata al Congresso

internazionale Expert Systems in Law (Bologna, maggio 1989) .

122Cfr. cap. 8 par. 2.3.

123MARASCHINI F., L'accesso intelligente alle basi informative,

Relazione presentata al 41 Congresso internazionale sul tema Informatica

e regolamentazioni giuridiche (Roma, maggio 1988). SMALLTALK è il più

informatico giuridici intelligenti in base alle loro prestazioni. Considerando invece i metodi di inferenza e le conoscenze comprese nella base di conoscenza si possono tracciare le seguenti distinzioni.

(a) Una sola Interpretazione del diritto - più

interpretazioni configgenti. Possiamo distinguere tra due tipi di basi di conoscenza giuridica: quelle che comprendono un'unica determinata interpretazione del diritto e quelle che comprendono . più ricostruzioni, eventualmente incompatibili dello stesso settore del diritto. Quando le interpretazioni siamo incompatibili, il sistema deve gestire informazioni contraddittorie124.

(b) Conoscenze di diritto - conoscenze di fatto.

Possiamo distinguere tra sistemi che contengono solo conoscenza giuridica e sistemi che incorporano anche conoscenze fattuali (in aggiunta alla descrizione del caso) come connessioni causali, regole di esperienza e così via)125.

(c) Ragionamento deduttivo - ragionamento plausibile. Possiamo distinguere tra sistemi che si limitano al ragionamento deduttivo e sistemi che implementano forme di ragionamento plausibile (probabilistico, analogico ecc.), variamente ispirate al c.d. ragionamento comune126.

(d) Linguaggio formale - linguaggio naturale. Possiamo distinguere tra sistemi che consentono un'interazione (ai fini della rappresentazione della conoscenza o della consultazione) in un sottoinsieme del linguaggio naturale e sistemi che consentono un'interazione solo in un linguaggio formale127.

I sistemi informatico-giuridici, in quanto corrispondano al primo termine di ciascuna delle contrapposizioni che abbiamo presentato, si inquadrano più immediatamente nel

124Un tentativo di trattare diverse ricostruzioni del medesimo settore del diritto è rappresentato dal sistema HYPO (cfr. par. 3.4). Lo studio del problema della trattazione logica di informazioni giuridiche contraddittorie è stato approfondito anche presso 1'Imperiai College

(cfr. p a r . 3.1).

125Quale esempi di sistemi che comprendono conoscenze empiriche, possiamo ricordare il sistemi LDS e SAL (cfr. par. 3.3).

126Tra i sistemi che hanno cercato di simulare il ragionamento analogico, possiamo menzionare TAXMAN II (cfr. par. 2.1) e HYPO.

127Lo sviluppo di un sistema informatico giuridico che includa un trattamento del linguaggio naturale (e del linguaggio giuridico) rappresenta l'obiettivo principale del sistema LEX (cfr. par. 3.2). Sembrano includere aspetti di trattamento del linguaggio naturale anche il sistema HYPO e i sistemi sviluppati da Sprowl (cfr. par. 3.5).

paradigma del sistema assiomatico deduttivo, nel senso che si limitano a compiere operazioni deduttive a partire da una rappresentazione formale di contenuti giuridici completa, determinata, univoca, priva di antinomie. In quanto corrispondano al secondo termine, rappresentano, in un certo senso, tentativi di superare quel paradigma.

Negli Stati Uniti d'America l'interesse si è concentrato soprattutto sugli aspetti non deduttivi (sul secondo termine delle contrapposizioni prospettate), mentre in Europa, seppure con importanti eccezioni, si è dedicata maggiore attenzione alla problematica del ragionamento deduttivo.

Questi diversi orientamenti della ricerca si riconnettono, a due aspetti distinti:

(a) il prevalere di diversi orientamenti nell'intelligenza artificiale128, cioè di un approccio più pragmatico negli Stati Uniti e di un'impostazione più

ispirata alla logica in Europa.

(b) la diversità degli ordinamenti giuridici. La plausibilità (e l'utilità) di una rappresentazione assiomatica del diritto è forse maggiore negli ordinamenti di civil law (caratteristici dell'Europa continentale) che negli ordinamenti di common law (dei paesi anglosassoni), dove le regole giuridiche debbono essere estratte dai precedenti. Anche nella storia della teoria del diritto americana ed europea possiamo rilevare rispettivamente, come si è spesso osservato, il prevalere di indirizzi antiformalistici (dalla Sociologica! Jurisprudence129, al

128 Cfr. cap. 3 paragrafi 3 e 4.

129Come è noto, il pensiero giuridico nordamericano fu profondamente influenzato dalla giurisprudenza sociologica, un movimento di pensiero sviluppatosi tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento (cfr. FASSO' G., Storia della filosofia del diritto. Volume III. Ottocento e

novecento, Il Mulino, Bologna, 1970, pp. 311 ss). Questo indirizzo, come

le scuole di diritto libero europeo, muove dall'esigenza di adattare il diritto ad un mondo sociale in rapida evoluzione e dalla preoccupazione per gli effetti sociali del diritto. La giurisprudenza sociologica è caratterizzato dall'attenzione per il diritto realmente operante (che Pound contrapponeva polemicamente al diritto astratto, che sta solo nei libri), cioè per i comportamenti sociali correlati al diritto, e, in particolare, per il processo di decisione giudiziale. La decisione giudiziale viene collocata all'interno della società, e viene considerata come risposta a problemi sociali piuttosto che come applicazione deduttiva di norme preesistenti. Tra i principali rappresentanti della Sociological jurisprudence, ricordiamo O.W Holmes (cui si deve la celebre definizione del diritto "Le previsioni di ciò che i tribunali effettivamente faranno, e nient'altro di più pretenzioso è ciò che io intendo come diritto", HOLMES O.W., The Path of thè Law, in

realismo giuridico americano130 fino all'analisi economica del diritto131), e di indirizzi più formalistici (dal

Collected Legai Papera, New York, 1920), R. Pound (che vide nel diritto

un'opera di "ingegneria sociale" (social engeneering) , B.N. Cardozo.

130Gli elementi antiformalistici si accentuarono, a partire dagli anni 30, nel c.d. realismo giuridico americano che si caratterizza per il rifiuto del formalismo logico e di ogni forma di concettualismo giuridico" (TASSO' G., Storia della filosofia del diritto. Volume III.

Ottocento e novecento, cit., pp. 311 ss. Per una breve introduzione al

realismo giuridico americano, cfr. TARELLO G., Realismo giuridico, in

Novissimo digesto italiano, XIV, 1968, pp. 923-933). Il realismo giuridico americano mantiene l'interesse per la concretezza della decisione giuridica che aveva caratterizzato la sociologica1 jurisprudence, ma insiste sugli aspetti personali della stessa, piuttosto che sulla sua funzione sociale. Gli autori solitamente raccolti in questo indirizzo, si caratterizzano per una concezione empiristica della scienza giuridica. Essi videro nei fatti, e, in particolare nel comportamento dei giudici l'oggetto di questa scienza (non nelle norme o imperativi visti come "dover essere"), e le assegnarono il compito di prevedere quei comportamenti. In questa prospettiva, è utile studiare le formulazioni normative, i precetti, solo nella misura in cui siano efficaci nella determinazione di pratiche (comportamenti sociali futuri) (cfr. TARELLO G., Realismo giuridico, in

Novissimo digesto italiano, *, p. 931).Alcuni autori, come J. Frank,

considerando la difficoltà di rinvenire regolarità empiriche nell'attività giudiziaria, giunsero a negare non solo la possibilità della scienza del diritto, ma anche la certezza del diritto. Secondo questo autore la decisione del giudice è frutto di intuizioni non riconducibili a regole, ed è fondamentalmente imprevedibile, o spiegabile solo con il ricorso a discipline come la psicologia e la psicanalisi. Altri, come K.N. Llewellin ripresero la definizione del diritto di Holmes (cfr. nota precedente), pur osservando che la funzione di guida delle norme giuridiche è limitata, in quanto il diritto è solo un aspetto dell'ordine sociale.

131L'analisi economica del diritto è una corrente del pensiero giuridico nata negli Stati Uniti d'America all'inizio degli anni 60, che si caratterizza per l'applicazione delle teorie microeconomiche neoclassiche ai problemi giuridici. Come osserva KORNHAUSER L.A.,

Economique (Analyse -du droit), in Dictionnaire encyclopédique du théorie du droit et de sociologie du droit (diretto da ARNAUD A.J.), Libraire de droit ed de Jurisprudence, Paris, Story-Scientia, Bruxelles, 1988, p. 129, "l'analisi economica del diritto consiste di quattro tesi indipendenti sul piano logico, ma legate sul piano concettuale. La tesi beheviorista afferma che la teoria microeconomica fornisce una teoria valida per predire il comportamento degli individui in presenza di norme giuridiche. La tesi normativa afferma che i giudici dovrebbero scegliere norme giuridiche efficaci. La tesi descrittiva afferma che le regole giuridiche di common law inducono in realtà un comportamento efficace.

positivismo giuridico ottocentesco alla teoria pura del diritto di Kelsen)132.

Si tratta, ovviamente, di una distinzione approssimativa. Infatti anche nel pensiero giuridico europeo vi sono state significative tendenze antiformalistiche, che hanno profondamente influenzato la cultura giuridica contemporanea133, così come tendenze formalistiche non mancano nella cultura giuridica nordamericana134.

La tesi evoluzionista afferma che le forze sociali sceglierebbero regole "adattate" o almeno, più efficaci di quelle che avrebbero altrimenti adottato coloro che creano il diritto". Per regola efficace deve intendersi a seconda dei diversi autori, quella che massimizza il prodotto nazionale lordo, o che massimizza l'efficacia di Pareto o altri parametri tratti dalle scienze economiche.

132Non è questo il luogo per approfondire l'esame del pensiero kelseniano. Mi limito a rilevare che il punto di partenza di del pensiero di Kelsen è la netta separazione della scienza giuridica sia dalle ideologie politiche e morali, sia dalle scienze empiriche (sociali o naturali (cfr., tra i numerosi scritti di Kelsen che toccano questa problematica KELSEN H., Reine Rechtslehre, Verlag Franz Deuticke, Wien, 1960, p. 1, p. 60 s., p. 78 ss.). Un sistema basato sulla conoscenza giuridica, nella prospettiva kelseniana non solo potrebbe, ma dovrebbe prescindere dalle conoscenze socio-economiche. Il sistema kelseniano dovrebbe tuttavia esprimere non una sola interpretazione del diritto, ma tutte le interpretazioni grammaticalmente possibili. Infatti, come è noto, Kelsen attribuisce all'interpretazione "scientifica" del diritto, il compito di rilevare i diversi possibili significati di una disposizione normativa senza operare una scelta tra essi (ivi, p. 352 s s . ) .

133Come, ad esempio, il vasto movimento antiformalistico che diede origine alle varie scuole del diritto libero. E' da osservare, tuttavia, che taluni autori europei di indirizzo realistico, hanno dato alle norme

(viste sotto il profilo socio-psicologico) una notevole importanza, come fattori che determinano il comportamento degli operatori giuridici. Così nel realismo giuridico scandinavo e, in particolare nell'opera di A. Ross (per una ricostruzione di questo aspetto del pensiero di Ross, cfr. PATTARO E., Introduzione al corso di filosofia del diritto, c i t .). Una base di conoscenza giuridica ispirata al pensiero di Ross, non si allontanerebbe notevolmente da una base di conoscenza "kelseniana". Il criterio differenziale non sarebbe il fatto che la base di conoscenza non comprenda norme, ma piuttosto il fatto che essa sarà composta solo dalle norme accolte dagli operatori giuridici.

134Basta ricordare il contributo di Hohfeld, i cui principali contributi sono stati raccolti in HOHFELD W.N., Concetti giuridici fondamentali, Einaudi, Torino, 1969. Dal pensiero di Hohfeld traggono ispirazione i lavori informatico-giuridici di L.E. Alien.

Un sistema automatico che deduca conclusioni giuridiche da una rappresentazione assiomatico-formale del diritto rappresenta infatti:

(a) un modello immediataunente trasferibile nel paradigma della programmazione logica, e

(b) un modello ispirato ad un approccio in qualche senso "formalistico" o normativistico al diritto. Il diritto è considerato come un sistema di norme, di strutture linguistiche alle quali si applicano regole di deduzione sintatticaunente definite per ottenere la disciplina di un caso determinato, facendo astrazione dal contesto socio­ politico.

Si tratta di una prospettiva riduttrice, semplificatrice rispetto alla realtà della decisione giuridica. Ciò non significa che non vi siano enormi difficoltà anche per la realizzazione di un sistema informatico giuridico che si limiti al ragionamento deduttivo. Infatti gli attuali sistemi deduttivi automatici sono in grado di gestire in modo soddisfacente solo una parte della logica dei predicati, mentre le deduzioni giuridiche comprendono la logica deontica, la logica temporale, logiche modali, e probabilmente anche logiche di ordine superiore, logiche non monotoniche ecc.

Si noti che il modello del sistema giuridico come sistema assiomatico formale pud essere usato anche per implementare concezioni realistiche (in senso epistemologico) del diritto. Quando si assuma che (a) le norme rappresentate nel sistema siano quelle accolte dall'operatore giuridico, (b) la ricostruzione dei fatti da cui muove il sistema coincida con quella cui l'operatore giuridico giungerebbe, (c) questi applichi correttaunente i principi logici (e accolga anche le norme deducibili qualora ne accetti le premesse), il modello logico di cui il sistema dispone rappresenta un modello empiricaunente adeguato dell'operatore giuridico e quindi del diritto in senso realistico.

Un sistema automatico che prenda in considerazione fattori estranei alle norme (come i sistemi LSD e SAL), o che cerchi di rappresentare il ragionaunento analogico (come il progetto TAXMAN), tende a collocarsi, invece,

(a) per quanto attiene agli strumenti informatici nel contesto dell'approccio più pragmatico di cui al cap. A precedente,

(b) per quanto attiene all'impostazione teorico giuridica, verso posizioni in qualche senso antiformalistiche. Infatti, l'accento è posto (1) sui fattori extranormativi che condizionano l'attività dell'operatore giuridico (2) sugli aspetti non deduttivi dell'argomentazione giuridica (i quali postulano il riferimento a fattori estranei ad una rappresentazione assiomatica della normativa giuridica).

Tuttavia, si deve evitare una contrapposizione schematica tra i due approcci appena menzionati: gli ultimi sviluppi dell'informatica giuridica sono caratterizzati da importanti contatti tra prospettive apparentemente divergenti. Sono significativi, a questo riguardo, i più recenti sviluppi del pensiero di McCarty. Nel progetto TAXMAN furono usati metodi per la rappresentazione e l'uso della conoscenza giuridica concepiti in termine di creazione e manipolazione di strutture di dati piuttosto che di formalizzazione logica e deduzione automatica. Recentemente, McCarty ha riconosciuto l'esigenza di adottare una rappresentazione della conoscenza di tipo logico, e sta sviluppando di un metainterprete in grado di gestire un'estensione delle clausole di Horn. Questo autore, che aveva dedicato una notevole attenzione a tematiche come il ragionamento analogico e l'apprendimento automatico ha riconosciuto l'esigenza di dare un solido fondamento logico all'uso del ragionamento deduttivo, anche quale premessa per affrontare il problema del trattamento del ragionamento plausibile135. Secondo McCarty, un linguaggio per rappresentare la conoscenza giuridica "dovrebbe essere formale: dovrebbe avere una sintassi composizionale, una semantica precisa, un meccanismo di inferenza ben definito"136.

135McCarty illustra in questi termini il rapporto tra la logica e l'approccio da lui seguito in precedenza "alcuni hanno ritenuto che, poiché io uso gli strumenti della logica nella mia formalizzazione, io consideri ora il diritto come un sistema deduttivo, nel quale le risposte a tutti i problemi giuridici possono essere calcolate girando la manovella del macchinario deontico. Invece, io ho coerentemente respinto questa prospettiva in tutti i miei lavori precedenti, e ho anzi cercato di sviluppare una teoria dei concetti indeterminati {open- textured) che sono costruiti e modificati nel corso di un'argomentazione

giuridica. Tuttavia, vi sono delle procedure deduttive che vengono richiamate nell'ambito di questa teoria, in ruoli subordinati, e queste procedure debbono essere formalizzate correttamente o altrimenti l'intera teoria cadrà (MCCARTY T., Permission and Obligation: an Informai Introduction, cit., p. 211)

136MCCARTY t., a Language for Legai Discourse. I Basic Features,

relazione presentata al congresso internazionale Arti f i d a i Intelligence and Legai Reasoning, Vancouver, 1989, p. 1. McCarty continua come segue

"L'interpretazione semantica delle categorie del senso comune dovrebbe essere intuitivamente corretta, cioè dovrebbe generare quelle inferenze che la gente comune (e il giurista comune) genera in situazioni simili. Il meccanismo di inferenza per il linguaggio dovrebbe essere completo e corretto, in linea di principio, ma la completezza e la correttezza potrebbero essere talvolta sacrificate per esigenze di trattabilità

Studiosi orientati verso la programmazione logica (come quelli che collaborano nel progetto PROLOG dell'Imperiai College), hanno invece riconosciuto i limiti dell'approccio logico in senso stretto (deduzione delle conseguenze logiche della formulazione assiomatica di un'unica interpretazione del diritto, esattamente definita ed espressa nel linguaggio delle clausole di Horn). Questi studiosi stanno sviluppando tentativi di rappresentare nel medesimo sistema diverse interpretazioni incompatibili e concetti indeterminati137, di trattare casi nei quali le informazioni disponibili siano insufficienti, di affrontare la problematica del ragionamento analogico. La rappresentazione formale del ragionamento giuridico richiede, secondo molti autori, l'uso di strutture rappresentative più complesse, e quindi un superamento del linguaggio delle clausole di Horn, pur all'interno di un approccio ispirato alla logica138. Anche il più interessante progetto di trattamento del linguaggio giuridico naturale, il summenzionato progetto LEX muove da una prospettiva ispirata alla logica139.

4.2. Gli usi dei sistemi basati sulla conoscenza giuridica A conclusione dell'esame delle applicazioni dell'intelligenza artificiale nel diritto, saranno riassunte brevemente le funzioni che sistemi basati sulla conoscenza giuridica svolgono, o possono svolgere, nel mondo del diritto.

4.2.1. La soluzione di questioni di diritto

La maggior parte dei sistemi informatico-giuridici "intelligenti" svolge una funzione di analisi giuridica limitata a questioni di diritto, fornisce una consulenza che consiste, in generale, nel determinare la qualificazione giuridica della situazione descritta dall'utente, nel proporre la soluzione di una questione di diritto. Non vi sono, a mia conoscenza, sistemi specificamente giuridici che si propongano di risolvere anche questioni di fatto (per

computazionale, come avviane nel ragionamento umano ordinario (e nel ragionamento giuridico ordinario !)".

137C f r . KOWALSKI R.A., SERGOT M.J., The Use of Logical Models in Legai

Problem Solving, c i t ., p. 10 ss.

138IL problema dei limiti del linguaggio delle clausole di Horn sarà affrontato ampiamente nel cap. 8 par. 6.

139Cfr. GUENTHER F., LEHMANN H., SCÒNFELD W., A Theory for the Representation of Knowledge, cit., p. 48.

talune di queste ultime questioni si potranno ovviamente usare sistemi esperti in altre discipline). Nel dialogo con il sistema l'utente specifica la descrizione del caso, e il sistema, applicando le informazioni di cui si compone la sua base di conoscenza, deduce un "effetto giuridico". Come destinatari di questi sistemi si può pensare, da un lato al giurista "generico", privo di una specializzazione nel settore di cui si tratta, dall'altro al cittadino.

Un sistema per l'analisi giuridica è suscettibile di due distinti usi:

(a) Uso decisionale. Il sistema viene usato nel contesto di una decisione giuridica, e propone una soluzione determinata del problema che gli è sottoposto. L'utente si aspetta che il sistema adotti o proponga una decisione "giusta", cioè una decisione conforme ai criteri che egli stesso (o altra persona responsabile) ha introdotto nel sistema. Ad esempio, si pensi ad un sistema che determini se una persona ha diritto ad un certo sussidio, usato da parte dell'amministrazione competente ad erogare il sussidio stesso.

-Uso previsionale. Il sistema viene usato da chi sia interessato a conoscere il diritto in vigore (nel senso del realismo giuridico), cioè il diritto accolto e probabilmente applicato dalle autorità giuridiche140. L'utente è interessato a prevedere il comportamento di queste autorità e tale previsione potrà rappresentare la premessa di ulteriori attività e decisioni dell'interessato stesso. Ad esempio, la persona interessata ad ottenere un sussidio può interrogare il sistema (eventualmente il medesimo sistema dell'esempio precedente) per sapere se ha qualche probabilità di ottenere il sussidio, e, quindi, per decidere se presentare la relativa domanda. Questo uso predittivo è giustificato in quanto le decisioni relative siano prese di regola in conformità alla soluzione proposta dal sistema informatico, oppure, all'opposto, in quanto si ritenga che il sistema rispecchi la prassi amministrativa o giudiziale. Nei casi in cui manchi un accordo tra le diverse autorità giuridiche un sistema che si ponga in un approccio predittivo non può sottrarsi all'esigenza di rappresentare (e usare nei propri "ragionamenti") le principali diverse interpretazioni141.

E' possibile pensare anche a sistemi che, seppure sulla base di considerazioni giuridiche "pure", alle quali sia

140Soprattutto dalla magistratura, cui spetta, in ultima istanza, la decisione dei problemi giuridici.

141Ciò comporta notevoli problemi logico-informatici, in quanto i problemi del trattamento logico di informazioni contraddittorie sono lontani dall'essere risolti.

estranea ogni valutazione delle realtà sociali e della concretezza dei processi decisionali, svolgano una limitata funzione non solo predittiva ma anche strategica. Questi sistemi potranno fornire la determinazione del comportamento più conveniente nella situazione ideale caratterizzata da quanto segue: accettazione incontrastata della rappresentazione del diritto implementata nel sistema, piena conformità al diritto dei comportamenti dei soggetti di eventuali decisioni giuridiche, assenza di problemi probatori ecc.

4.2.2. Una funzione vrevisionale o strategica basata (anche) sui fatti

Benché anche i sistemi che contengono solo conoscenze di diritto possano essere usati a fini previsionali, taluni sistemi svolgono una funzione previsionale più ampia. Questi sistemi prendono in considerazione - oltre alle norme e alla logica - una serie di altri fattori, di tipo socio­ psicologico, che possono influenzare la decisione giuridica. Ad esempio, nel sistema SAL sono considerate le qualità delle persone coinvolte, la capacità degli avvocati, le difficoltà della prova, la vicinanza del processo, ecc. . Sulla base di questa funzione previsionale alcuni sistemi assumono una valenza strategica: non sì limitano ad indicare la probabilità dei diversi esiti di un processo decisionale, ma, sulla base di un'analisi dei costi e dei benefici, valutano diversi comportamenti alternativi. Ad esempio, il