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Il problema della formalizzazione nel diritto (rinvio)

GIURIDICA ARTIFICIALE

3. I comportamanti intalligant

3.2. Il problema della formalizzazione nel diritto (rinvio)

Il problema della formalizzazione ha invece un'importanza centrale nella realizzazione di applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale. Proprio poiché le questioni giuridiche, una volta ridotte alla dimensione del ragionaunento deduttivo diventano relativaunente semplici, il problema principale consiste nella costruzione di un contesto deduttivo dal quale ci si possa attendere la soluzione di concreti problemi giuridici. L'uso dell'intelligenza artificiale nel diritto riposa sulla possibilità di formalizzare contesti giuridici (come si vedrà nel seguito, consideriamo i concetti di "formalizzazione" e di "produzione di un sistema assiomatico formale" come tendenzialmente equivalenti).

L'ampia diffusione di prograunmi tradizionali che realizzano un'applicazione automatica di norme giuridiche, prova che in una certa misura la formalizzazione del diritto è possibile. Infatti, questi sistemi si basano su una rappresentazione formale del processo di applicazione delle norme, e quindi su una implicita formalizzazione delle norme stesse. L'intelligenza artificiale ripropone il problema in una nuova dimensione, in quanto (a) affronta direttaunente il problema della rappresentazione formale della normativa giuridica e (b) intende affrontare anche problemi complessi, attinenti al lavoro giuridico in senso stretto.

Nel pensiero filosofico-giuridico l'uso di strumenti deduttivi ha trovato numerose critiche.

33Cfr. introduzione al cap. 4.

34L'utente che chieda, ad esempio, qual'è l'assetto patrimoniale che gli consenta di minimizzare l'imposizione fiscale, si attende una risposta soddisfacente, non necessariamente l'unica o la migliore possibile.

Taluni autori hanno ridimensionato l'importanza del ragionamento deduttivo, negando che esso costituisca l'aspetto esclusivo o preminente nell'attività del giurista: prima di applicare dei metodi deduttivi il giurista deve identificare le premesse da cui muovere. A tal fine è necessario assegnare un significato determinato ai documenti normativi e qualificare in un determinato modo i fatti del caso concreto, operazioni che fondano la possibilità di una applicazione del metodo deduttivo, ma sfuggono allo stesso.

Altri sono andati più in là, affermando una radicale incompatibilità tra metodo deduttivo e ragionamento giuridico. Mi limito a menzionare due posizioni particolarmente significative:

-La cosiddetta nuova retorica, contrappone al ragionamento logico-matematico, la retorica o l'argomentazione come specifiche logiche dei contesti morali e giuridici35.

-Si è speso argomentata l'impossibilità di applicare metodi deduttivi nel diritto dalla natura prescrittiva delle norme giuridiche, che impedisce l'assegnazione di un valore di verità alle stesse3*.

Qui importa sottolineare che una risposta affermativa al problema della possibilità e dell'utilità di un'applicazione di metodi deduttivi, e della loro premessa insostituibile, la formalizzazione, (intesa soprattutto come rappresentazione del diritto in un sistema assiomatico formale) ha un valore pregiudiziale rispetto allo sviluppo di sistemi esperti giuridici. Se quei metodi e quel tipo di rappresentazione non possono essere utilizzati in contesti giuridici, allora lo sviluppo di sistemi esperti giuridici, cioè di sistemi basati sostanzialmente sul paradigma del sistema deduttivo è impossibile o inutile.

Nel configurare la formalizzazione come premessa necessaria del funzionamento di un sistema informatico intelligente, sembra si sia escluso che il sistema possa sostituire il giurista nell'aspetto più importante e peculiare del lavoro del giurista, l'interpretazione. La rappresentazione del diritto quale sistema deduttivo dal

35Cfr, tra gli autori riconducibili a questo indirizzo PERELMAN Ch., OLBRECHTS-TYTECA L., La nouveile rethorigue. Traité de 1'argumentation, Presses Universitaires de France, Paris 1958; VIEHWEG T., Topik und

Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschafliehen Grundlagenforschung, C.H. Beck'sehe Verlagsbuchhandlung, München, 1965

(prima ed. 1954) .

3*Su questa problematica, anche per alcune indicazioni bibliografiche, mi permetto di rinviare a SARTOR G., Alcune osservazioni sullfapplicabilità della logica classica al diritto, in "Informatica e

quale discenda la soluzione di un caso determinato non è il presupposto, ma il risultato dell'attività del giurista. E' il risultato dell'ascrizione di un determinato significato a dei testi in linguaggio naturale e della qualificazione in un determinato modo dei fatti da valutare (qualificazione da esprimersi nel medesimo linguaggio nel quale si esprime il significato ascritto ai testi normativi). La rappresentazione del diritto come sistema assiomatico formale presuppone inoltre che sia l'interpretazione del testo normativo, sia la qualificazione dei fatti siano espresse in un linguaggio formale37.

Se un sistema informatico si limita a compiere operazioni deduttive, e queste, nel diritto, hanno un'importanza assai limitata, sembra se ne debba dedurre che anche le tecniche dell'intelligenza artificiale siano destinate ad avere uno scarso impatto sul mondo del diritto.

Come vedremo nel seguito, questa conclusione è accettabile solo in parte. Invero:

(a) Una volta che un certo contesto normativo sia stato formalizzato, diventa possibile usare questa formalizzazione anche per risolvere un numero illimitato di casi futuri standardizzati, senza ripetere l'analisi che ha portato a quella determinata formalizzazione: il sistema automatico può limitarsi a compiere le operazioni deduttive per le quali è stato predisposto.

(b) Strumenti automatici possono agevolare la preparazione di un modello deduttivo. Si tratta di strumenti per il trattamento del linguaggio naturale, per lo sviluppo di ragionamenti analogici ecc.

(c) Si può auspicare che l'uso di tecniche informatiche nella redazione dei testi normativi conduca ad una legislazione più semplice e razionale, priva almeno in parte delle incertezze di significato che caratterizzano il diritto vigente. Una legislazione adatta all'automazione, dovrebbe facilitare il passaggio dal testo legislativo alla sua rappresentazione formale38.

Affronteremo gli aspetti appena menzionati nel seguito del nostro volume. Mi limito ad osservare che tutte le prospettive appena delineate sollevano delicati problemi:

(a) L'applicazione di una formalizzazione astratta a nuovi casi impone controlli e cautele per evitare che la

37I1 rapporto tra interpretazione e sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale sarà discusso nel cap. 6.

38Da tempo si parla della necessità di sviluppare una tecnica legislativa adatta all'informatica o all'automazione. Come è noto, già nel 1972, il Land tedesco della Baviera emanava una legge che stabiliva i principi di una automationsgerechte Gesetzgebung.

cieca deduzione delle conseguenze di tale formalizzazione conduca a risultati aberranti.

(b) I metodi per l'analisi del linguaggio naturale e per il trattamento del ragionamento analogico non si sono rivelati concretamente utilizzabili in nessun sistema informatico-giuridico operativo. In prospettiva, quei metodi, considerati gli aspetti valutativi insiti nell'attività giuridica, possono consentire di realizzare sistemi che siano solo ausili del giurista e non suoi sostituti;

(c) L'esigenza di adeguare il linguaggio giuridico all'informatica non deve far dimenticare che sono i fruitori di quel linguaggio, e quali sono i problemi sociali che la normativa giuridica deve risolvere:

-Chiarezza per l'uomo e chiarezza per l'elaboratore non sempre coincidono. Un testo in linguaggio di programmazione, benché eseguibile automaticamente può risultare del tutto incomprensibile, anche per un programmatore esperto. I programmi di una certa dimensione tendono ad assumere una complessità tale che nessuno riesce a dominarli39.

-Proprio l'indeterminatezza di significato del linguaggio naturale lo rende strumento idoneo a regolare situazioni future e non del tutto prevedibili.

-Ogni linguaggio formale è dotato di una capacità espressiva limitata rispetto al linguaggio naturale. Sarebbe grave che la scelta di adottare un linguaggio formalizzato (o comunque ridotto) predeterminasse non solo la forma ma anche i possibili contenuti e scopi della disciplina giuridica.

39I problemi della comprensibilità, della chiarezza, del coordinamento delle strutture linguistiche che rappresentano contenuti complessi si presentano sia nel diritto che nell'informatica. Paradossalmente, mentre i giuristi si rivolgono all'informatica per cercare il rimedio ai problemi della complessità e dell'oscurità delle leggi, gli informatici si rivolgono alle scienze umane, e, in particolare, al diritto, nella ricerca di metodi e linguaggi per trattare conoscenze complesse.

CAP. 3