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RAPPRESENTAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA GIURIDICA

3. Ragionamento giuridico e metodo assiomatico

Una concezione del ragionamento giuridico come ragionamento morale non preclude la possibilità di un'assiomatizzazione del diritto, e quindi, di creare sistemi basati sulla conoscenza giuridica.

Gli studiosi del diritto e della morale di ispirazione razionalistica concordano nel ritenere che una decisione etica o giuridica sia accettabile solo alla condizione (necessaria ma non sufficiente) di (poter) essere giustificata in un'argomentazione deduttiva. Tuttavia, le premesse ultime di un'argomentazione etica o giuridica non possono essere fondate deduttivamente all'interno dell'argomentazione che muove da esse24, né possono essere tutte enunciati suscettibili di verifica empirica25.

Il problema della possibilità di giudicare in base a criteri di razionalità le scelte di valore e, in particolare, le scelte che intervengono nel ragionamento giuridico, è da sempre al centro del dibattito filosofico. Senza approfondire questa complessa problematica, si può osservare che, secondo alcune teorie dell'etica e del diritto, le scelte di valore possono essere sottoposte a criteri di razionalità. Tale razionalità si configura diversamente a seconda della particolare concezione di cui si tratta (razionalità come capacità di intuire le verità morali o di coglierle nell'ordine insito nella natura delle

23In questo modo si attuerebbe un progressivo slittamento da un sistema decisionale ad un sistema predittivo.

24In ogni sistema assiomatico (che non consenta di dedurre solo proposizioni logicamente vere), possiamo identificare un insieme di proposizioni primitive, non deducibili da altre proposizioni del sistema.

25Come è noto, la c.d. legge di Hume, impedisce di dedurre enunciati prescrittivi da premesse composte esclusivamente di enunciati descrittivi. Inoltre, non è possibile ridurre i concetti prescrittivi a concetti descrittivi mediante definizioni. Così facendo, si incorrerebbe nella c.d. fallacia naturalistica, che vizia i tentativi di definire i concetti normativi (come "buono" o "dovuto") con espressioni descrittive (cfr. MOORE G.E., principia Ethica, Cambridge, 1903 (trad. i t . Principia

cose26, come persuasività27, come giustificabilità in un contesto discorsivo ideale20 ecc.), ma non può essere ridotta alla razionalità attribuibile a sistemi informatici, cioè alla capacita di applicare regole di inferenza sintatticamente definite. Tuttavia, la razionalità delle scelte di valore può includere la correttezza logica della giustificazione di tali scelte.

Si è rilevato che il paradigma del sistema deduttivo, che ispira l'intelligenza artificiale, è stato tratto dal contesto della giustificazione. Pertanto, si cercherà esaminare quale tipo di razionalità ci si possa attendere da un sistema informatico giuridico e come questa razionalità si possa ricollegare al problema della giustificazione della decisione giuridica.

26Come nei pensatori di ispirazione giusnaturalistica.

27Come nelle correnti di pensiero che hanno ripreso nel nostro secolo la tradizione della retorica, come la c.d. nuova retorica (cfr. PERELMAN Ch., OLBRECHTS-TYTECA L., La nouvelle rethorìque. Traité de 1'argumentation, ci t . ) o la c.d. topica (cfr. VIEHWEG T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschafliehen Grundlagenforschung, cit.). Perelmanf lo studioso che forse ha dato il

maggiore contributo allo studio delle argomentazioni non deduttive, fa dipendere la razionalità dell'argomentazione filosofica non dalla persuasività che essa eserciti di fatto su un uditorio determinato, ma dalla sua capacità di convincere un uditorio universale, composto di tutti gli uomini competenti e razionali (cfr. PERELMAN Ch., OLBRECHTS- TYTECA L ., La nouvelle rethorique. Traité de l'argumentation, cit./ p. 40 ss.). Tuttavia, Perelman sembra affermare che solo il filosofo dovrebbe ispirarsi all'uditorio universale, mentre il giudice e il legislatore dovrebbero prendere in considerazione solo i desideri e le convinzioni del popolo che rappresentano (per una critica di questa distinzione, cfr. ALEXI R., Theorie der juristische Argumentation, cit. 203 s.) .

28Si vedano i numerosi lavori di J. Habermas sull'argomento, e, in particolare/ HABERMAS J., Wahrheitstheorien, in FAHRENBACH H. (a cura di) Wirklichkeit un Reflexion. Festschrift für W. Schulz, Pfullingen, 1973/ pp. 211-265; J.HABERMAS J.f Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp/ Frankfurt/ 1981. Tra i filosofi e i teorici del diritto, cfr. ALEXI R./ Theorie der juristische Argumentation, cit./ AARNIO A., ALEXI R./ PECZENIK A./ Grundlagen der juristischen Argumentation, in KRAVIETZ W./ ALEXI R., Metatheorie juristischer Argumentation, cit., pp. 9-87.

3.1. Giustificazione interna e giustificazione «sterna della decisione giuridica

La distinzione tra una giustificazione interna ed una

giustificazione esterna delle decisioni giuridiche presenta

un particolare interesse ai nostri fini. Come afferma J. Wroblewski, "una decisione è giustificata internamente se è dedotta dalle premesse accettate dal decisore, in base alle regole di inferenza che egli considera come valide", "una decisione è giustificata esternamente se le premesse e le regole applicate coerentemente sono corrette in base agli

standard accettati dai critici"29.

Le conclusioni alle quali giunga un sistema informatico­ giuridico, applicando regole di inferenza logicamente corrette, sono giustificate internamente (in quanto dedotte dalla base di conoscenza mediante regole di inferenza logicamente corrette). Esse sono giustificate esternamente in quanto sia giustificata la formalizzazione della base di conoscenza.

Anche a prescindere dal problema del rapporto tra diritto e morale, l'esigenza che le decisioni giuridiche possano essere giustificate (o, come si dice più frequentemente nella nostra cultura giuridica, motivate) è un fondamentale requisito, almeno in ordinamenti giuridici come il nostro30.

3.2. Modelli di razionalità e di giustificazione nei sistemi informatico-giuridici

Recentemente E. Pattaro31 riprendendo il pensiero aristotelico ha proposto di distinguere tra una ragione forte (scientifica) e una ragione debole (prudenziale), e più esattaunente tra:

29WROBLEWSKI J., Justification of Legal Decisions, in WROBLEWSKI J.,

Meaning and Truth in Judicial Decision, A-THIETO Oy, Helsinski, 1983.

30I codici di procedura civile e penale condizionano la validità della sentenza alla sua motivazione. Cfr. art. 361 c.p.c. che stabilisce che le sentenze possono essere impugnate in Cassazione "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione rispetto ad un punto della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio".

31PATTARO E., Introduzione al corso di filosofia del diritto. Volume secondo, c i t ., 498 ss. PATTARO E., Models of Reason, Types of Principles

and Reasoning. Historical Comments and Theoretical Outlines, in "Ratio

(a) "una ragione forte, cioè oggettiva, nel conoscere i principi, i quali saranno pertanto, veri ed evidenti alla ragione";

(b) "una ragione forte, cioè oggettiva, nell'applicare i principi, che deriva conclusioni deduttivamente, che saranno, pertanto, necessarie rispetto ai principi dati";

(c) "una ragione debole, cioè opinabile, nel conoscere i principi, i quali saranno pertanto, verisimili, probabili, semplicemente "accettabili";

(d) "una ragione debole, cioè opinabile, nell'applicare i principi, che deriva conclusioni in maniera non strettamente deduttiva; conclusioni che saranno, pertanto, meramente plausibili (ma non necessarie) rispetto ai principi"32.

La razionalità attribuibile ad un sistema automatico non può essere una ragione forte nel conoscere le premesse33. Questo concetto di ragione incontra crescenti difficoltà sia nell'epistemologia, sia nella teoria dell'etica contemporanee, che inclinano verso posizioni relativistiche. In ogni caso, non si tratta di una razionalità attribuibile ad un sistema automatico. Un sistema informatico, almeno nel campo giuridico-morale, potrebbe dirsi dotato di questo tipo di razionalità solo nel senso che gli assiomi necessariamente veri facciano parte

32PATTARO E., Introduzione al corso di filosofia del diritto. Volume

secondo, cit., 498 ss. Pattaro sovrappone alla distinzione tra scoperta

delle premesse e derivazione delle conclusioni, la diversa distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione. Il contesto della scoperta riguarderebbe la scoperta delle premesse, il contesto della giustificazione la derivazione delle conclusioni. A mio parere questa sovrapposizione non è accettabile in quanto anche una conseguenza può essere "scoperta". Le scoperte logico-matematiche consistono non solo nella creazione di nuovi sistemi deduttivi ma anche, nella derivazione di nuovi teoremi, cioè nella scoperta (la deduzione) di conclusioni deducibili in un sistema assiomatico dato, e nella costruzione della loro dimostrazione. La derivazione di nuovi teoremi (non banali) è una scoperta, richiede creatività ed intuizione, in quanto, solo in questo modo si può superare il problema dell'esplosione combinatoria (cfr. cap. 1 par. 3.4.1). Nel campo del diritto e della morale spesso la "scoperta" di una conclusione giuridica o morale precede la giustificazione della stessa nel quadro di un contesto deduttivo, soprattutto quando la giustificazione di una conclusione determinata richieda poi la "scoperta" anche di premesse idonee a fondarla deduttivamente.

33Si parlerà di premesse o assiomi, anziché di principi, per evitare confusioni con il concetto di principio nel senso di criterio d'azione che non vincola rigidamente, concetto che sarà ripreso nel seguito (par. 3.1) .

della sua base di conoscenza non nel senso che il sistema li abbia "scoperti".

Invece, una ragione debole rispetto alla scoperta delle premesse, può appartenere anche ad un sistema automatico, seppure in una misura molto limitata, in campi definiti e ristretti. Sono stati sviluppati taluni sistemi in grado di compiere operazioni induttive, generalizzazioni, risalendo da casi particolari alla teoria generale in grado di spiegarli (anche se i risultati sinora ottenuti sono largamente insoddisfacenti). Un sistema informatico­ giuridico dotato di una razionalità di questo tipo potrebbe ad esempio, estrarre induttivamente le regole alla base di una certa casistica, o ipotizzare, grazie ad un'argomentazione analogica, norme più generali di quelle comprese nella base di conoscenza, in base alle quali disciplinare casi simili a quelli disciplinati da queste ultime norme.

La razionalità forte nell'applicare le premesse, la razionalità deduttiva, come abbiamo visto, costituisce il paradigma cui si ispirata prevalentemente l'intelligenza artificiale34. Anche i sistemi informatico-giuridici "intelligenti" sin qui sviluppati si limitano, di regola, a questo tipo di ragionamento35.

Anche una razionalità debole nell'applicare le premesse può essere attribuita, seppure in misura limitata, ad un sistema informatico-giuridico36. Tuttavia, tale razionalità dovrebbe essere ammissibile solo nel contesto della scoperta e non in quello della giustificazione. A prescindere dal modo nel quale il sistema è giunto ad assumere certe premesse e ne ha desunto una determinata conclusione, l'utente dovrebbe sempre poter esigere una giustificazione deduttiva delle conclusioni del sistema37.

L'esigenza di usare una razionalità forte, deduttiva, nella giustificazione dell'applicazione delle premesse si

34Cfr. cap. 1 par. 3.3.

35Alcuni dei siatemi informatici giuridici presentati nel cap. 4 cercano di simulare anche il ragionamento analogico. E' particolarmente significativo il tentativo di McCarty (cfr. cap. 4 par. 2.1)

36Cf r . cap. 4. par. 5.

37Come abbiamo visto, l'esigenza di usare tecniche euristiche superare il problema dell'esplosione combinatoria non si presenta nell'individuazione della disciplina giuridica di un caso determinato (cfr. cap. 2 par. 3.1). Problemi di questo tipo potrebbero presentarsi invece nei sistemi di pianificazione giuridica o anche nei sistemi di consultazione che si proponessero di aiutare l'utente nella ricostruzione del caso.

pone anche (e forse soprattutto) per chi adotti un concetto di razionalità debole rispetto alle premesse38.

Sono state preposte due ricostruzioni alternative dei ragionamenti deboli razionali:

(a) ragionamenti deboli solo rispetto alle premesse. Ogni conclusione razionale deve poter essere giustificata in un ragionamento deduttivo. I ragionamenti nei quali non compaiono premesse sufficienti a giustificare la conclusione sono razionali (giustificabili) solo se possono essere considerati come entimemi39 e quindi completati rendendoli deduttivi40.

(b) ragionamenti deboli (anche) rispetto

all'applicazione delle premesse. La giustificabilità

deduttiva non è caratteristica necessaria delle argomentazioni razionali. E' inutile, o anzi ingannevole, completare con premesse aggiuntive i ragionamenti deboli, così da trasformarli in ragionamenti deduttivi, cioè in ragionamenti forti per quanto attiene ai metodi di inferenza41.

38 Se la deduzione deve essere logicamente corretta, allora tutte le