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RAPPRESENTAZIONE DELLA CONOSCENZA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

2. Rappresentazione della conoscenza e significat

2.4 Problemi del linguaggio giuridico (cenni)

Nel linguaggio comune sono compresenti i diversi approcci al problema del significato. Così nella definizione delle specie naturali (ad esempio, il concetto di "gatto") concorrono l'elemento prototipico (cui potremmo far riferimento, ad esempio, per determinare se, tra gli animali domestici dei marziani, ve ne sia uno classificabile come gatto) e l'elemento della tassonomia gerarchica (il gatto è un animale, un mammifero, un felino ecc.).

Il linguaggio giuridico, è un linguaggio parzialmente tecnicizzato. Il valore della certezza del diritto e l'esigenza tecnico-legislativa di fare del linguaggio giuridico uno strumento idoneo a conseguire scopi determinti (cioè applicazioni determinate) impongono la ricerca di una certa precisione, il tendenziale passaggio da un approccio prototipico ad un approccio di tipo aristotelico, con l'introduzione di termini tecnici o tecnicizzati mediante definizione (legislativa, giudiziale, dottrinale)29. Infatti, se la norma fosse aperta a tutte le possibili interpretazione (e quindi a tutte le possibili applicazioni) l'intento del legislatore verrebbe probabilmente frustrato.

Tuttavia, si tratta di un obiettivo che è raggiungibile (e il cui raggiungimento è auspicabile) solo entro limiti determinati.

H.L.A. Hart ha illustrato l'incertezza di significato del linguaggio giuridico parlando di struttura aperta del diritto e ricorrendo all'immagine del nucleo chiaro (clear

core) e della penombra (penumbra). Possiamo distinguere tra

due possibili situazioni nelle quali si viene a trovare chi debba applicare una disposizione giuridica ad un caso determinato :

(a) Non vi sono incertezze in quanto (a.a) l'espressione linguistica usata dal legislatore è sicuramente applicabile ad un certo oggetto, poiché questo è tipico, è un'istanza di un caso standard (di un esempio paradigmatico del concetto), quindi l'oggetto ricade all'interno del nucleo chiaro dell'estensione del concetto; (a.b) l'espressione linguistica sicuramente non è applicabile ad un certo oggetto, poiché questo è estraneo ad ogni esempio prototipico di quel concetto e quindi è sicuramente al di fuori dalla sua estensione;

(b) Sussiste un incertezza: è dubbio se l'espressione linguistica sia applicabile all'oggetto da considerare poiché sono presenti in questo solo alcuni degli elementi

29I1 problema della definizione nel diritto è stato approfondito da numerosi filosofi e teorici del diritto. Per una recente ricostruzione del dibattito cfr. TARELLO G., L'interpretazione della legge, c i t ., p. 153 ss.

tipici e quindi esso ricade nell'area di penombra che sta ai confini del nucleo chiaro dell'estensione del concetto.

L'incertezza del significato delle prescrizioni giuridiche è una caratteristica inseparabile dalla funzione sociale del diritto. Come osserva lo stesso Hart, vi sono due ostacoli fondamentali, inerenti alla natura umana, che rendono impossibile "regolare in modo non ambiguo e in anticipo qualche sfera di condotta per mezzo di criteri generali che debbono essere usati senza ulteriori direttive ufficiali in occasioni particolari":

-"la nostra relativa non conoscenza dei fatti" e -"la relativa indeterminatezza dei nostri scopi".

L'incertezza del significato del linguaggio giuridico è in parte riconducibile alla tematica più generale dell'incertezza del significato nel linguaggio naturale, ma presenta specifici problemi. In particolare, nel campo del diritto, le somiglianze di famiglia debbono definirsi più in relazione allo scopo attribuito alla norma da interpretare che in base alle caratteristiche naturalistiche delle situazioni considerate30.

Bisogna però osservare che non tutte le incertezze del significato dei testi giuridici sono opportune o necessarie. Talvolta, queste incertezze dipendono dall'esigenza di usare formulazioni sulle quali si possa trovare un compromesso politico, pur in mancanza di una volontà concorde. Più spesso dipendono da una scarsa attenzione all'esigenza della chiarezza del linguaggio giuridico. In questi ultimi casi, l'uso di un linguaggio parzialmente formalizzato potrebbe dare un importante contributo per evitare incertezze inopportune o, comunque, non volute dal legislatore31.

Nella ricostruzione dei rapporti tra concetti giuridici, taluni autori in omaggio al rigore della costruzione concettuale, preferiscono adottare la tecnica della definizione per condizioni necessarie e sufficienti. Questo

30Come esempio, Hart considera una prescrizione che vieti ai veicoli l'accesso ad un parco. Nell'emettere tale prescrizione, il legislatore presumibilmente intendeva far riferimento a casi tipici di veicoli (l'automobile, l'autobus, la motocicletta), tali da turbare la pace del parco, non ad altri oggetti, pur definibili in astratto come veicoli (ad esempio l'automobile giocattolo di un bambino, una bicicletta, dei pattini a rotelle ecc.). Per decidere se anche questi oggetti rappresentino dei veicoli ai sensi di questa prescrizione si dovrà considerare lo scopo della norma, scopo che, d'altronde, è relativamente indeterminato finché il caso non si sia presentato.

31Questo problema è stato particolarmente approfondito da L. E. Alien, che, come vedremo (cap. 8 par. 1.1), ha elaborato una tecnica redazionale (la normalizzazione), che usa la sintassi logica per evitare incertezze non volute nel linguaggio dei testi giuridici.

approccio può comportare la necessità di allontanarsi dal linguaggio del legislatore, o di ricorrere a taluni artifici concettuali.

Altri invece, per mantenersi più vicini al linguaggio comune e al linguaggio legislativo, preferiscono adottare definizioni più flessibili (che indichino requisiti di massima presenti, ma nessuno dei quali è necessario o sufficiente affinché sia applicabile il termine definito). Questo secondo approccio comporta invece una parziale rinuncia del giurista al compito di rendere chiaro e rigoroso il linguaggio giuridico.

Ad esempio, possiamo definire il concetto di contratto nei termini delle condizioni necessarie e sufficienti affinché un fenomeno si qualificato come tale, ad esempio come "negozio plurilaterale a contenuto patrimoniale"32/ o proporre invece una definizione più articolata, che comprende taluni requisiti che di regola sono presenti, ed ammettere tuttavia che, anche in assenza di ciascuno di questi requisiti, in determinate ipotesi un atto possa essere qualificato come un contratto33.

2.5 Conclusione: teorie del significato e strumenti