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RAPPRESENTAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA GIURIDICA

2. Scienza naturali • scienza giuridiche

Vi è un'importante differenza tra la conoscenza da trasmettere ad un sistema informatico-giuridico "intelligente" e quella da trasmettere ad un sistema destinato ad operare nel settore delle scienze empiriche.

Le conoscenze da trasmettere ad un sistema esperto in una scienza empirica (ad esempio, la medicina, la geologia,

la chimica ecc.) sono fondamentalmente teorie scientifiche, che esprimono una rappresentazione o un modello predittivo del settore della realtà oggetto della scienza di cui si tratta12.

Invece, la conoscenza da trasmettere ad un sistema esperto giuridico non può essere che la scienza giuridica (o, se non si vuole usare la parola "scienza" la dottrina o la dogmatica giuridica), il sapere che viene trasmesso a coloro che acquistano una formazione giuridica e che viene usato per affrontare i problemi giuridici.

La scienza giuridica non solo ha per oggetto un fenomeno sociale (e quindi presenta i problemi metodologici propri delle scienze sociali), ma è caratterizzata da un peculiare statuto epistemologico13. Infatti, anche se si possono trovare talune analogie tra i metodi delle scienza empiriche o delle scienze logico-matematiche e i metodi delle scienze giuridiche (alle quali gli studiosi che si sono occupati del problema hanno attribuito un diverso peso), la scienza giuridica non è riconducibile né al modello delle scienze empiriche né al quello delle scienze logico-matematiche.

12Come ho già avvertito nelle pagine precedenti, qui uso il uso il concetto di teoria scientifica in un senso molto ampio. Vi comprendo non solo rappresentazioni complete, coerenti, matematizzate, di una certa classe di fenomeni, ma ogni modello predittivo, e quindi anche le regole di esperienza sulle quali si fa affidamento, in mancanza di una soddisfacente spiegazione scientifica, anche nelle scienze naturali (si pensi, ad esempio, alla medicina). Infatti, in molti contesti bisogna comunque trovare una risposta a domande pressanti, senza attendere lo sviluppo di una teoria soddisfacente.

I sistemi basati sulla conoscenza sono in grado di gestire in modo flessibile grandi quantità di informazioni. Quindi, essi consentono l'uso di sistemi automatici non solo quando si disponga di una teoria scientifica elegante e succinta (in questi casi, spesso, sono sufficienti strumenti informatici tradizionali), ma anche in contesti nei quali si disponga solo di numerose regole d'esperienza, prolisse e casistiche. Ciò comporta, tuttavia, notevoli rischi, e in particolare la possibilità che la base di conoscenza venga a comprendere un ammasso di "conoscenze" non coordinate, difficili da controllare e valutare nelle loro interazioni. In questo caso diventerebbe difficile anche controllare il sistema, prevederne il comportamento, che risulta proprio dall'uso di quelle informazioni, nelle connessioni che si stabiliscono nel processo inferenziale (cfr. WEIZENBAUM J., Computer Power and Human

Reason. From Judgement to Calculation, c i t ., specialmente pp. 228 ss.).

13Non sarà affrontato in questa sede, neppure superficialmente, il secolare problema della metodologia e dello statuto epistemologico della scienza giuridica. Ci si limiterà a qualche breve accenno ad aspetti significativi per i problemi qui considerati.

Tuttavia, la scienza giuridica si basa su una tradizione bimillenaria e svolge una funzione sociale insostituibile. Pertanto, chi intenda qualificare come "scientifico", il lavoro del giurista si trova, pertanto, in una imbarazzante alternativa:

-Se cerca di estendere anche alle scienze giuridiche i metodi delle scienze logico-matematiche14 o delle scienze empiriche3-5, o una combinazione dei metodi che caratterizzano i due tipi di scienze1®, finisce per proporre una radicale revisione dei metodi della scienza giuridica, revisione che la renderebbe incapace di svolgere la propria funzione sociale. Nella migliore delle ipotesi, propone un modello al quale sono riconducibili solo alcuni aspetti del

lavoro del giurista.

-Se cerca di raggiungere una ricostruzione metodologica che conservi le peculiarità della scienza giuridica, è costretto ad allontanarsi sia dalle scienze empiriche che dalle scienze logico-matematiche17.

Una risposta al problema della specificità della conoscenza giuridica può trovarsi nella considerazione che la pratica e, ad un diverso livello, la scienza del diritto svolgono una funzione etico-politica, seppure in forme specifiche. Esse conducono a - o prefigurano - decisioni di

14Cfr., ad esempio, ALCHOURRON C., BULYGIN E., Normative Systems,

Springer Verlag, Wien, New York, 1971, pp. 67 ss., i quali distinguono nell'attività della scienza giuridica due aspetti (a) il problema empirico dell'identificazione degli enunciati che compongono la base assiomatica del sistema giuridico e (b) il problema logico della determinazione delle conseguenze del sistema e della riformulazione della sua base assiomatica.

Una volta identificato l'insieme degli enunciati che compongono la base assiomatica del sistema giuridico, il giurista dovrebbe compiere operazioni di tipo logico: dedurre le conseguenze logiche di quegli enunciati e, eventualmente, proporre una riformulazione della base assiomatica del sistema giuridico, cioè la sostituzione della base assiomatica identificata empiricamente con una base assiomatica più semplice, ma logicamente equivalente all'originaria (in modo che il sistema giuridico, cioè 1'insieme degli enunciati deducibili rimanga lo stesso).

15Come ad esempio i realisti americani e scandinavi (cfr., per tutti, ROSS A., Diritto e giustizia, cit., pp. 29 ss.).

16Cfr. BOBBIO N., Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1950, pp. 342-367

17Per una considerazione dei rapporti tra scienza giuridica e scienze empiriche, cfr. PATTARO E., Introduzione al corso di filosofia del diritto, cit., pp. 314 ss.

questioni pratiche, soluzioni determinate di conflitti di interessi, esprimono scelte che possiamo chiamare, in un senso ampio, politiche. Pertanto presuppongono non solo le conoscenze necessarie per effettuare le operazioni appena menzionate ma anche scelte valutative.

Piuttosto che all'attività scientifica, il ragionamento giuridico può essere ravvicinato al ragionamento etico, può configurarsi come un tipo particolare di argomentazione morale18.

In questa prospettiva è rilevante la distinzione tra uso decisionale e uso predittivo dei sistemi informatico­ giuridici19:

(a) Un sistema destinato ad un uso decisionale deve suggerire una soluzione determinata ad ogni caso concreto. Esso, pertanto, deve basarsi su una ricostruzione determinata del diritto, su un'unica scienza del diritto20. Esso presuppone, incorpora, le scelte politico-giuridiche sulle quali quella ricostruzione del diritto si fonda21;

(b) Il sistema destinato ad un uso predittivo dovrebbe, in linea di principio, comprendere nella sua base di conoscenza le diverse ricostruzioni del diritto che si contrappongono nella società. La teoria sulla quale si basa il sistema più che una scienza del diritto dovrebbe essere una sorta di sociologia del diritto22, per la quale le diverse ricostruzioni del diritto si configurino come elementi di un più complesso fenomeno.

Sono possibili anche soluzioni di compromesso tra le due ipotesi appena menzionate. Ad esempio, un sistema basato sulla conoscenza giuridica potrebbe comprendere non un'unica ricostruzione del diritto, ma le sole ricostruzioni che

18Tra gli autori che si pongono in questa direzione seppure da diverse prospettive, cfr., tra tutti, SCARPELLI U., Cosa è il positivismo giuridico, Edizioni di comunità, Milano, 1968; AARNIO A., ALEXI R.,

PECZENIK A., Grundlagen der juristischen Argumentation, in KRAVIETZ W., ALEXI R., Metatheorie juristischer Argumentation, Duncker & Humblot, Berlin, 1983, pp. 9-87.

19Cfr. cap. 4 par. 4.2.1.

20Non si tratterà necessariamente della posizione assunta da uno scienziato del diritto in senso stretto, cioè da una persona dotata di determinate qualificazioni scientifiche e/o accademiche. Potrà trattarsi della personale ricostruzione operata da chi sviluppa il sistema.

21Nel linguaggio di Hart, diremo che un sistema di questo tipo riporta un punto di vista interno rispetto al diritto.

sembrino migliori, o accettabili, o non aberranti, all'autore del sistema23.