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Il contrasto tra tribunale di Milano e tribunale di Roma e la soluzione della Cassazione

I criteri di liquidazione del danno

2.4 Il contrasto tra tribunale di Milano e tribunale di Roma e la soluzione della Cassazione

A mettere fine, almeno nelle intenzioni, al contrasto tra le tabelle milanesi e quelle romane, è intervenuta la III sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 201181, nella quale viene consacrata la superiorità delle tabelle del tribunale di Milano, definite le “più idonee

ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza”82.

Tra i motivi del ricorso vi era anche il fatto che la Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, si era discostata dai parametri di liquidazione del danno generalmente adottati presso l'ufficio stesso (ovvero proprio quelli indicati dalle

81 www.cortedicassazione.it. 82

Sentenza Cassazione Sez. III, n. 12408 del 7 giugno 2011, in Foro it. 2011, I, 2274.

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tabelle milanesi), in favore di un diverso criterio di calcolo (ossia il cd. “punto unico nazionale” o “P.U.N.”).

In particolare, il giudice d'appello aveva affermato che le tabelle milanesi non costituiscono criterio codificato per la liquidazione del danno biologico, pur venendo applicate in diversi tribunali e, sottolineate le “differenze oggettive

riscontrabili tra le condizioni di vita a Milano e quelle locali”, aveva ritenuto maggiormente equo il criterio del

calcolo del punto unico nazionale, elaborato attraverso la comparazione delle liquidazioni espresse da alcuni tribunali di varie zone d'Italia83.

La Corte, per giungere ad affermare questa superiorità, parte da un'analisi del quadro generale della situazione italiana, che negli anni immediatamente precedenti ha assunto tratti intollerabili: si notano infatti "marcate disparità non solo nei

valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione”84

.

Tali disparità, toccando i fondamentali diritti della persona, non solo violano il principio di eguaglianza secondo l'articolo 3 della Costituzione, ma incidono anche sulla fiducia che i cittadini ripongono nella giustizia, e "lede la

certezza del diritto, affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per

83 A. NEGRO, “La vittoria delle tabelle milanesi”, in Trattato dei nuovi danni, vol.

VI, diretto da P. CENDON, Padova, 2011, pag. 6.

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converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose o resistenze strumentali".

Nella motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione ha rilevato di essere chiamata ad effettuare una scelta tra i diversi criteri adottati dalla giurisprudenza per la liquidazione del danno, criteri definiti tutti “di pari dignità

concettuale”.

Nella sua ricerca di un criterio unico per l'intero territorio nazionale, la Corte ha escluso la possibilità di procedere ad una media delle liquidazioni: “il criterio della media

aritmetica, al quale viene fatto immediatamente di pensare e che in teoria consentirebbe di indicare come equo un valore rispetto al quale le liquidazioni previgenti presentano il minore scostamento in termini assoluti, trova molteplici e determinanti controindicazioni”85.

Si è perciò avvertita la necessità di assumere un unico parametro di valutazione per l'intero territorio nazionale; da qui, il riferimento alle tabelle milanesi, le quali costituiranno, d'ora in avanti, per la Suprema Corte, il valore da ritenersi “equo”, e “cioè in grado di garantire la parità di trattamento

e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità”86.

La scelta delle tabelle milanesi ha il pregio di consentire un'uniformità di valutazioni su tutto il territorio nazionale ed una prevedibilità delle somme risarcibili, anche al fine di evitare la sgradevole pratica del cd. forum shopping, ovvero

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Sentenza Corte di Cassazione, Sezione III, n. 12408 del 7 giugno 2011, cit.

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la scelta della sede giudiziaria più vantaggiosa nel monetizzare il danno non patrimoniale.

Come se non bastasse, a sottolineare la supremazia delle tabelle milanesi è intervenuta la III sezione della Cassazione civile, che infligge un ulteriore colpo ai tentativi di alcuni fori di proporre proprie tabelle per il risarcimento del danno, invece di utilizzare quelle del tribunale di Milano.

La Cassazione non vieta l'utilizzo di tabelle ulteriori rispetto a quelle milanesi, ma indica queste ultime come “criterio di

riferimento” su cui parametrare la liquidazione.

Dalla sentenza n. 14402 del 30 giugno 2011 si nota come la Corte si schieri apertamente con il tribunale di Milano, arrivando ad una dichiarazione di completa adesione al criterio che le suddette professano.

Le tabelle milanesi vengono descritte come “le più idonee ad

essere assunte quale criterio generale di valutazione”87

e ne viene caldeggiata l'adozione, anche al fine di evitare trattamenti disomogenei a fronte di medesimi danni.

Le sentenze della Cassazione hanno messo fine ad una sorta di fai da te degli uffici giudiziari italiani. Questa anarchia aveva prodotto diverse sperequazioni nella liquidazione del danno alla persona, rendendo necessario questo tipo di intervento.

Per fare un esempio, un'invalidità permanente psico-fisica accertata nel tribunale di Milano, rispetto a quello di Roma, poteva disporre in favore di una stessa parte, con gli stessi

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anni e con lo stesso tipo di danno, differenze economiche anche di decine di migliaia di euro.

La Cassazione ha stabilito che il giudice, nella liquidazione del danno, quando mancano criteri individuati dalla legge, prima di tutto deve garantire l'equità del risarcimento in considerazione delle circostanze del caso in concreto (ma ogni caso è diverso l'uno dall'altro e necessita di una personalizzazione) e in secondo luogo l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.

Quindi, la Cassazione afferma che è intollerabile ed iniquo che danni identici possano essere liquidati in misura diversa, solo perché le relative controversie sono decise da diversi uffici giudiziari.

Tuttavia, nonostante questo intervento, mirato a far chiarezza e porre fine ai precedenti contrasti, si è assistito ad un'ulteriore scontro tra il tribunale di Roma e quello di Milano, sempre relativamente al miglior utilizzo delle tabelle.

Il tribunale di Roma ha infatti seguito un diverso percorso, e le ultime tabelle, aggiornate al 2011, hanno riproposto il criterio già seguito nel 2009 ed aggiornato nel 2010.

L'illusione dell'adozione, su tutto il territorio nazionale, delle tabelle milanesi, caldeggiate, come visto in precedenza, anche dalla Cassazione, è crollata di fronte alla prima

sentenza del nuovo anno del tribunale di Roma88, nella quale

lo stesso ufficio giudiziario difende con vigore la validità e la

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legittimità delle proprie tabelle, scelta ribadita poi dal seguente aggiornamento delle tabelle di inizio 2012.

La XIII sezione civile del tribunale di Roma si pone in disaccordo con l'applicazione delle tabelle millesimali di Milano come riferimento per la liquidazione del danno biologico, così come stabilito dalla Corte di Cassazione. Tuttavia questa sentenza non costituisce un caso isolato. Infatti, il tribunale di Roma si era già pronunciato con la propria II sezione, la quale aveva affermato chiaramente che i suoi magistrati avevano deciso di continuare ad applicare le tabelle di Roma, anziché quelle di Milano.

Non si tratta quindi di un singolo caso isolato di disobbedienza, ma di un vero e proprio stato di insofferenza verso la Corte di Cassazione, rea di aver imposto l'unitarietà delle tabelle di Milano su tutto il territorio nazionale.

Questa scelta dei magistrati romani di continuare ad utilizzare le proprie tabelle mi sembra, personalmente, una scelta scellerata, essendo in netto contrasto con la decisione presa solo pochi mesi prima dalla Cassazione, che giustamente segna una strada volta all'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, individuata dall'uso delle tabelle milanesi; inoltre, è inaccettabile la sentenza romana la quale, dopo aver aderito al principio affermato dalla Cassazione, sostiene successivamente che le proprie tabelle, per l'elevato numero di cause di risarcimento ad esse sottoposte, riassumerebbero i principi dettati dalla

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Cassazione, ovvero “l'equità come regola del caso concreto

e come parità di trattamento”89.

In realtà, tutto questo va contro ciò che la Cassazione afferma, ovvero la necessità di uniformare il risarcimento del danno alla persona su tutto il territorio nazionale.

Ritengo quindi che, sebbene la Cassazione sia già intervenuta a chiarire la portata delle due tabelle, privilegiando l'adozione di quelle milanesi, un ulteriore, definitivo intervento sia necessario, al fine di adottare il prima possibile un sistema unitario su tutto il territorio nazionale, che permetta finalmente di poter evitare questi ormai ciclici contrasti.

2.5 I parametri di liquidazione e la loro applicazione