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La “particolarità” del caso Viareggio

Gli interventi legislativi e giurisprudenziali e la “Legge Viareggio”

4.4 La “particolarità” del caso Viareggio

L'incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 è un grave disastro ferroviario verificatosi in seguito al deragliamento del treno merci 50325 Trecate-Gricignano; a causa della fuoriuscita di gas da una cisterna contenente GPL perforatasi nell'urto, si è innescato un incendio di vastissime proporzioni che ha interessato la stazione di Viareggio e le aree circostanti.

In totale le vittime furono 31 (33 contando due persone decedute a seguito di infarto242), mentre i feriti furono 25243. L‟elemento scatenante il dibattito e le controversie intorno al risarcimento da destinare alle vittime della strage era relativo al caso di Antonio Farnocchia che, per la sua particolarità e specificità, doveva essere trattato differentemente dagli altri casi. Il signor Farnocchia infatti aveva sostanzialmente due nuclei familiari; perciò era necessario applicare una

“discriminazione positiva”244

.

La discriminazione consisteva nel fatto che in un primo momento non era stato previsto alcun risarcimento a favore di Alessandra Biancalana, convivente di Antonio Farnocchia,

242 Si tratta di Angela Monelli, deceduta sul colpo, e Italo Ferrari, deceduto

all‟ospedale Versilia il 2 luglio. Mentre Angela Monelli è stata inclusa nella lista ufficiosa (ma non in quella ufficiale) delle vittime, Italo Ferrari non figura nemmeno in quella ufficiosa.

243 Le due persone decedute a seguito di infarto non sono state inserite nella lista

ufficiale delle vittime, in quanto la morte è avvenuta indirettamente e non come stretta conseguenza del disastro.

244 Per “discriminazione” solitamente si intende un atto negativo, il quale prevede

una disparità di trattamento. In questo caso invece una diversità di trattamento rispetto ad altri casi è necessariamente doverosa affinchè sia fatta giustizia. Usare infatti un criterio di uguaglianza in situazioni diverse rappresenta una vera e propria discriminazione. Quindi, al fine di ottenere uguaglianza e giustizia, deve essere applicata una differenziazione.

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in quanto (sebbene la convivenza con la vittima fosse stabile

e duratura245) la vittima non risultava formalmente divorziato

dalla ex moglie. Questa particolarità aveva portato in un primo momento al mancato riconoscimento del diritto alle elargizioni, dato che non erano state ultimate le pratiche del divorzio.

La donna viveva con la vittima da 13 anni, e dall‟uomo aveva avuto anche una figlia, che al momento della strage aveva 11 anni.

Questa storia ha posto prepotentemente all‟attenzione la problematica legata all‟assenza di una legislazione dettagliata sulle coppie di fatto, riportando alla luce un tema mai veramente sopito all‟interno dell‟opinione pubblica. Compagna, ma non moglie; semplicemente convivente. Quello che nella maggior parte dei Paesi europei costituisce poco più di un dettaglio di forma, è in Italia un terribile cavillo legislativo.

Per questo motivo la signora Biancalana non venne inserita in un primo momento nell‟elenco di coloro che avevano diritto al risarcimento, al pari di coloro che nella strage avevano perso un congiunto.

«Resto fuori dalla cd. legge Viareggio - affermava la signora Biancalana - non avendo il diritto alle elargizioni dello Stato, in quanto il testo del provvedimento prevede che l'indennizzo

245 La relazione tra la vittima e la signora Biancalana andava infatti avanti da oltre

10 anni, e perciò soddisfaceva i criteri di stabilità e durata visti nel corso della trattazione.

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venga assegnato alla convivente more uxorio solo nel caso

l'ex coniuge fosse formalmente divorziato»246.

«Secondo la legge, che ricalca quella concessa per il disastro

aereo di Linate247, per il nucleo familiare del signor

Farnocchia solo la bambina aveva diritto al risarcimento. La vittima era infatti separata, ma non divorziata dalla precedente moglie, e per questo l‟altra quota era destinata a lei, oltre che ai due figli avuti dalla precedente relazione», spiegava Elena Benedetti, legale della signora Biancalana, che sottolineava come il proprio fine non fosse quello di pregiudicare il diritto legittimo della ex moglie, né tantomeno quello dei figli, quanto piuttosto quello di far riconoscere una forma di tutela anche alla propria assistita, sebbene non fosse legata al signor Farnocchia da nessun vincolo, se non quello more uxorio.

Da questa particolare situazione nacquero una serie di problemi che hanno dato vita alla formulazione della legge Viareggio.

246 Dichiarazione rilasciata dalla signora Biancalana al quotidiano “La Nazione”,

edizione di lunedì 29 novembre 2010, cronaca di Viareggio, pagina 4.

247 L'incidente di Linate, con un bilancio finale di 118 vittime, è il più grave

incidente aereo mai avvenuto in Italia; limitatamente alle collisioni al suolo è superato nel mondo solo dal disastro di Tenerife, avvenuto il 27 marzo 1977, il quale conta un bilancio finale di 583 morti e 61 sopravvissuti. L‟incidente avvenne l‟8 ottobre 2001, a seguito dello scontro nell‟aeroporto di Linate tra un MD87 delle SAS ed un piccolo CESSNA privato diretto a Parigi. Il piccolo aereo della SAS imboccò il raccordo sbagliato nelle nebbia e tagliò la strada dell‟aereo in decollo, causando l‟inevitabile schianto. Tutti i passeggeri dell‟aereo SAS diretto a Copenaghen morirono, così come chi era a bordo del piccolo CESSNA, inconsapevolmente responsabile del disastro; vi furono anche delle vittime nel personale di terra dell‟aeroporto. Vi fu un solo

sopravvissuto. Il tribunale di Milano riconobbe il risarcimento di dodici milioni e cinquecentomila euro per le famiglie delle vittime della strage di Linate, ed a circa un anno e mezzo di distanza dall' incidente aereo più grave della storia dell' aviazione civile italiana il risarcimento dei danni ai parenti divenne legge.

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4.5 La legge Viareggio

La legge n. 106 del 7 luglio 2010248, rubricata “Disposizioni

in favore dei familiari delle vittime ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio”, composta di due soli articoli, disciplina l‟intervento diretto a garantire il risarcimento dei danni a favore dei soggetti colpiti dalla strage del 29 giugno 2009.

L‟articolo 1, rubricato “interventi a favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio” e composto di tre commi, al primo comma afferma che «è assegnata al commissario delegato di cui all‟ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009, la somma di 10 milioni di euro per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime».

Il comma 2 dell‟articolo 1 afferma invece che «il sindaco del Comune di Viareggio, d‟intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime ed i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore ad euro 200.000, che è

248 Legge n. 106 del 7 luglio 2010, rubricata “Disposizioni in favore dei familiari

delle vittime ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio”, in

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determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell‟ambito dell‟importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All‟attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell‟autorizzazione di spesa di cui al comma 1».

In questi due commi sono perciò contenute le disposizioni di ordine squisitamente economico e risarcitorio.

Il comma 3 invece è quello che ha dato vita ai maggiori problemi ed alle maggiori dispute, tanto da rendere

necessaria la stesura di una seconda legge Viareggio249.

Nel comma 3 dell‟articolo 1 si legge che «le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata

249 Legge n. 107 dell‟11 luglio 2012, rubricata “Modifiche all‟articolo 1 della legge

7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio”, in

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addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti all‟evento;

f) al convivente more uxorio.».

L‟ordine secondo cui dovevano essere elargiti i risarcimenti alle vittime, che richiamava l‟ordine previsto dalla legge relativa al risarcimento per le vittime della strage di Linate250, fu l‟elemento scatenante dei dibattiti.

Il problema nasceva dal fatto che tale ordine non garantiva il risarcimento a determinate categorie di soggetti, ed in particolare al convivente more uxorio (in questo caso si trattava della posizione della signora Biancalana, in quanto il compagno Antonio Farnocchia, deceduto durante la strage, era l‟unico che aveva una situazione familiare caratterizzata da convivenza).

Il convivente more uxorio infatti era sì inserito tra coloro cui spettava il risarcimento del danno, ma rientrava nella categoria prevista dalla lettera f), l‟ultima categoria di soggetti previsti dall‟articolo 1 comma 3, in una posizione per cui verosimilmente (dato il sistema previsto dalla legge, secondo il quale la presenza di un parente alle lettere superiori esclude automaticamente il risarcimento per il

250 Legge n. 33 del 27 febbraio 2003, in http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;33. Questa legge prevedeva il risarcimento

per i familiari delle vittime secondo un “sistema a scalini”, per cui la presenza del familiare di grado più vicino alla vittima escludeva automaticamente il risarcimento per i parenti successivi.

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parente previsto alle lettere successive) il convivente non avrebbe avuto diritto ad alcun risarcimento, data la probabile presenza di un parente alle lettere precedenti.

È del tutto evidente perciò come la signora Biancalana venisse discriminata dalla prima stesura della legge, in quanto non solo la presenza della precedente moglie, dal quale la vittima non risultava ancora formalmente divorziata (rientrando nella categoria prevista dalla lettera a), ovvero quella relativa al coniuge superstite) escludeva la convivente dal diritto al risarcimento, ma anche la presenza di un parente ricompreso nelle categorie delle lettere b)-e) (ovvero i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle se conviventi a carico, ed i conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti all‟evento), era tale da escludere la convivente more uxorio dagli aventi diritto, secondo il meccanismo per cui la presenza del primo avente diritto escludeva automaticamente i successivi dal diritto al risarcimento.

Infine l‟articolo 2, rubricato “copertura finanziaria”, al comma 1 afferma che «all‟onere derivante dall‟attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l‟anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell‟economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

Il comma 2 afferma invece che «il ministro dell‟economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

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occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Come è intuibile, anche l‟articolo 2, al pari dei primi due commi dell‟articolo 1, contiene disposizioni di carattere spiccatamente economico, come dimostra anche la nota all‟articolo, che richiama la legge n. 191 del 2009, ovvero la cd. legge finanziaria251.

Il punto focale della prima stesura della legge Viareggio era perciò costituito dal comma 3 dell‟articolo 1.

Risultò perciò necessario ricorrere ad una seconda stesura

della legge252, inserendo dopo il comma 3 dell‟articolo 1 due

nuovi commi (rispettivamente il comma 3-bis ed il comma 3- ter).

Il provvedimento, riguardante questa volta anche i conviventi, seguiva il disegno di legge presentato dai senatori del Partito Democratico Andrea Marcucci e Manuela Granaiola e dal senatore del Popolo delle Libertà Massimo Baldini.

Si tratta di un intervento importante, che corregge alcune evidenti discriminazioni della prima stesura.

Tale norma, sanando le palesi ingiustizie nel risarcimento del danno alle vittime della strage, sancisce per la prima volta nella nostra legislatura i diritti delle coppie di fatto.

251 La legge n. 191 del 23 dicembre 2009, rubricata “Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, è pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.

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«L‟iniziativa è nata per stabilire un criterio di giustizia sul tema delle elargizioni alle famiglie colpite dalla strage, in modo particolare per la situazione di Alessandra Biancalana, non ammessa in un primo momento ai benefici previsti dalla legge»253.

La nuova legge n. 107 dell‟11 luglio 2012, rubricata “modifiche all‟articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n.106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio”, entrata in vigore il 27 luglio 2012, inserisce il comma 3-bis, secondo cui «in presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l‟elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore ad euro 200.000 di cui al comma 2 è aumentata in misura pari all‟importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l‟importo attribuito al coniuge, al netto dell‟eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest‟ultimo, e l‟eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente

more uxorio.».

È questo il comma decisivo al fine del diritto al riconoscimento del risarcimento per la signora Biancalana,

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Dichiarazione rilasciata dai senatori Manuela Granaiola, Andrea Marcucci e Massimo Baldini al sito www.viareggiok.it in data 4 aprile 2012.

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ed in generale una prima forma di tutela all‟interno dell‟ordinamento italiano per i conviventi more uxorio. Come si può ben vedere infatti nella prima stesura della legge il convivente more uxorio veniva sì inserito nella lista delle persone che avevano diritto il risarcimento, ma solamente alla lettera f); perciò, essendo la lista prevista all‟articolo 3 comma 1 una lista “a scalini”, per cui la presenza del parente più prossimo esclude automaticamente il successivo, si può ben capire come la presenza di un parente previsto dall‟intervallo delle lettere a)-e) escludesse automaticamente il risarcimento al parente successivo.

La seconda legge Viareggio è perciò intervenuta a sanare il vizio previsto dall‟ordine di risarcimento del comma 3 della prima stesura, al fine di risolvere la situazione della signora Biancalana ed aprire un primo solco per la tutela a livello nazionale della convivenza more uxorio.

Il comma 3-bis interviene parificando la posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge superstite; afferma infatti che «l‟elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3 lettera a)».

Perciò la posizione del convivente more uxorio nel diritto al risarcimento del danno, per quanto attiene alle pretese risarcitorie, viene parificata a quella del coniuge, come stabilisce la formula «con lo stesso ordine di priorità».

Il comma 3-ter invece afferma che «in mancanza di beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al

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comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell‟ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima.»254.

Perciò le inadeguatezze riscontrate nella prima stesura della legge sono state colmate con la riformulazione di quest‟ultima.

A seguito della modifica attuata mediante la legge 107 del 2012, positiva fu la risposta da parte di coloro che avevano combattuto per la modifica del testo originario; in particolare, l‟Associazione “Il mondo che vorrei”255

, nella persona del presidente Daniela Rombi, espresse la propria soddisfazione per l‟importante risultato ottenuto con l‟approvazione delle modifiche apportate al primo testo della legge Viareggio: «vengono così corretti alcuni aspetti poco chiari della legge per la quale alcuni familiari non avevano potuto beneficiare delle elargizioni. Questa costituiva un‟enorme ingiustizia. In questo modo la legge Viareggio rappresenta maggiormente un gesto di solidarietà vera e di vicinanza a tutte le famiglie, che hanno perso i loro cari in

modo così assurdo ed inaccettabile»256.

Oltre l‟indubbio valore che la seconda stesura della legge ha avuto per le vittime della strage e per tutti gli abitanti della

254

Questo comma venne inserito al fine di porre rimedio alla situazione legata alle sorelle Ilaria e Michela Mazzoni, morte nell‟incendio di via Ponchielli, e per le quali gli unici parenti in vita erano gli zii, un grado di parentela non

contemplato dalla prima stesura della legge per l‟assegnazione dei fondi.

255 L‟Associazione “Il mondo che vorrei” è l‟associazione che riunisce i familiari

delle vittime della strage di Viareggio. Questa associazione si è venuta a formare all‟indomani della strage, al fine di tutelare gli interessi dei familiari delle vittime del 29 giugno 2009.

256

Dichiarazione rilasciata da Daniela Rombi, presidente dell‟Associazione “Il mondo che vorrei” in data 20 maggio 2012 al sito www.viareggiok.it.

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città di Viareggio, che non hanno mai fatto mancare il proprio appoggio e la propria vicinanza ai parenti delle vittime che da anni attendevano (e continuano, in sede penale, ad attendere) giustizia, è fondamentare vedere in questa legge una (sebbene limitatamente all‟ambito locale e relativa ad un singolo caso concreto) apertura verso i diritti e la tutela del convivente more uxorio.

Questa legge infatti attesta soprattutto la vicinanza dello Stato alle vittime della strage ferroviaria di Viareggio, ma sancisce anche per la prima volta in Italia l‟equiparazione tra convivente di fatto e coniuge.

Si tratta perciò di «una legge di un solo articolo, ma di un grande passo per tutto il Paese»257.

Il risultato della legge Viareggio deve essere perciò valorizzato, con la consapevolezza che una legge simile non è mai stata approvata per nessun altra situazione analoga. L‟auspicio è quello che tale legge rappresenti un precedente importante, che allinei l‟Italia al resto d‟Europa anche in materia di unioni civili, soprattutto alla luce dei decisi passi in avanti che numerosi Paesi anche a noi vicini stanno compiendo258 .

Non bisogna farci tuttavia prendere da un‟esaltazione, dal momento che la strada, sebbene un primo ed importante passo sia stato compiuto, sembra tutt‟altro che in discesa: se infatti numerosi sono coloro che vedono nell‟approvazione della legge Viareggio un inno al riconoscimento delle coppie

257 Dichiarazione rilasciata dal senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci a

www.viareggiok.it in data 4 aprile 2012.

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di fatto, la senatrice Manuela Granaiola si è dimostrata più cauta, affermando che «il Parlamento ha accettato il caso

Biancalana solo perché convivente in presenza di figli»259.

Sebbene le dichiarazioni della senatrice Granaiola, che faceva parte di coloro che hanno combattuto per la modifica della prima legge e per l‟approvazione della seconda stesura, non siano di buon auspicio e gettino ombre lungo la strada verso il mutamento di visione, e le motivazioni alla base di tale riconoscimento non siano proprio in linea con un riconoscimento pieno, si tratta di un risultato a suo modo storico, in quanto per la prima volta in Italia viene riconosciuta l‟equiparazione tra convivente e coniuge.

Il fatto che il provvedimento sia stato votato all‟unanimità è poi certamente in primo luogo un atto di solidarietà nei