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Il disegno di legge sui cd contratti di unione solidale

La disciplina della convivenza in Europa e la situazione italiana

3.9 Il disegno di legge sui cd contratti di unione solidale

In data 12 luglio 2007 venne presentato da parte dell‟allora presidente della Commissione di giustizia del Senato, il senatore Cesare Salvi, un disegno di legge intitolato “Contratti di unione solidale” (cd. CUS).

Il provvedimento, strutturato in quattro articoli, andava a sostituire il testo sui DICO, rappresentando un ulteriore tentativo diretto a disciplinare i rapporti tra conviventi, anche dello stesso sesso.

Il disegno di legge prevedeva l‟inserimento di un titolo aggiuntivo nel Libro primo del Codice civile162 (il Titolo XV, rubricato “del contratto di unione solidale”).

Tale disegno di legge costituiva la sintesi dei 18 disegni di legge presentati sull‟argomento.

Anche questo progetto poneva come scopo quello di rispondere all‟esigenza di riconoscere ai soggetti conviventi diritti che altrimenti sarebbero stati negati.

161 M. MONTEVERDE, La famiglia non fondata sul matrimonio, in Il diritto di

famiglia, Trattato diretto da G. BONILINI e G. CATTANEO, Milano, 2007, pag.

928-929.

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A differenza dei precedenti tentativi, nella proposta dei CUS la fonte del riconoscimento giuridico delle unioni era di natura puramente privatistica163, tramite l‟adozione dello strumento del contratto.

Il contratto di unione solidale consisteva appunto in un vero e proprio contratto, concluso per effetto della libera e concorde volontà dei contraenti, anche dello stesso sesso, purché maggiorenni, capaci di intendere e di volere, di stato libero e non parenti o collaterali entro il secondo grado. Con il contratto di unione solidale le parti, anche dello stesso sesso, avrebbero assunto negozialmente l‟obbligo di aiuto e contribuzione reciproci, e sarebbero state responsabili in solido verso i terzi.

Inoltre, dalla stipulazione di tale contratto la legge avrebbe fatto discendere diritti in materia di assistenza e decisioni sanitarie, agevolazioni e tutela in materia di lavoro, diritti successori.

Per la sua conclusione sarebbe stata necessaria una dichiarazione congiunta resa davanti ad un pubblico ufficiale (giudice di pace o notaio); l‟atto stipulato dal notaio sarebbe stato trascritto dal cancelliere in un apposito registro presso l‟ufficio del giudice di pace competente entro 15 giorni. Lo scioglimento del CUS sarebbe potuto essere determinato anche da atti o fatti di derivazione unilaterale (morte, matrimonio, recesso di un contraente), senza alcun controllo pubblico: il giudice di pace si sarebbe limitato a ricevere e ad

163 A differenza di quanto avveniva nel disegno di legge sui DICO, i quali

avrebbero dovuto trovare il proprio fondamento nelle registrazioni anagrafiche, e che partivano da una situazione di fatto, ossia dalla convivenza tra soggetti anche dello stesso sesso.

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archiviare la comunicazione bilaterale o unilaterale di un convivente, il quale lo avrebbe informato dell‟avvenuto scioglimento.

La situazione sarebbe stata in sostanza analoga a quanto previsto per la trascrizione dell‟atto matrimoniale.

Malgrado la natura negoziale dell‟istituto, gli effetti legati alla sua conclusione non si sarebbero limitati a rapporti interni tra le parti, in quanto dall‟attribuzione in capo a ciascun contraente di un vero e proprio status riconosciuto

dall‟ordinamento, sarebbero derivate conseguenze

giuridiche: non si sarebbe trattato infatti di un mero contratto di diritto privato, che è sempre a contenuto patrimoniale, ma, proprio come nel matrimonio, di un istituto con contenuti ed obblighi personali, disciplinato dal codice civile, e a rilevanza pubblicistica164.

Nella sostanza, sarebbe successo esattamente ciò che accade con il matrimonio, con la notevole differenza che il CUS si sarebbe sciolto unilateralmente mediante una semplice dichiarazione scritta.

La conseguenza sarebbe stata quella di rendere gli effetti giuridici nati con il contratto di unione solidale precari e liberamente disponibili dalle parti, essendo collegati esclusivamente alla libera ed arbitraria volontà di ciascuno dei contraenti, rimanendo del tutto irrilevante la condizione in cui versava la parte debole.

Con il disegno di legge sui contratti di unione solidale si sarebbe introdotta perciò nel nostro ordinamento una nuova

164

F. BILOTTA, Le convivenze di fatto: le norme vigenti e le proposte di riforma, Mimesis, 2008, pag. 238.

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forma di accordo di natura sostanzialmente “para-

matrimoniale”165

.

Il contratto di unione solidale non avrebbe esaurito i suoi effetti tra le parti, ma avrebbe avuto un‟efficacia anche esterna, diversamente da quanto accade normalmente con i contratti166.

Con il CUS si sarebbe scardinato sostanzialmente il sistema codicistico italiano, che ha da sempre tenuto distinte le figure del contratto, istituto a contenuto patrimoniale, da quella del matrimonio, istituto giuridico che comprende obblighi reciproci di carattere non patrimoniale.

Il disegno di legge, attraverso il riconoscimento ai conviventi di tutele riservate dall‟ordinamento a persone coniugate, avrebbe riconosciuto e promosso le relazioni fondate sulla convivenza, agevolandone la formazione ed assimilandole nel trattamento giuridico alle famiglie fondate sul matrimonio (uniche formazioni sociali che lo Stato, in base all‟articolo 31 della Costituzione, è impegnato a sostenere, favorendone la costituzione e l‟adempimento dei compiti). La proposta del disegno di legge sui CUS aveva una struttura che superava quella precedente dei DICO, anche se molte norme venivano riprese.

Il contratto di unione solidale abbandonava l‟idea che lo strumento del riconoscimento fosse la semplice registrazione anagrafica della convivenza della coppia, ed escludeva che

165 A. ROTELLI, I contratti di unione solidale: luci ed ombre, in F. BILOTTA (a

cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile,

comunitario e comparato, Mimesis, 2008, pag. 248.

166

F. BILOTTA, Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile,

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per iniziativa di uno solo dei due conviventi potesse avvenire la legalizzazione dell‟unione.

In tale prospettiva, la proposta avrebbe rappresentato senza dubbio un progresso nell‟adesione alla realtà sociale del fenomeno che si voleva disciplinare, poiché riconosceva che le unioni di fatto sono formazioni sociali di spontanea ma bilaterale formazione, la cui regolarizzazione non poteva che passare attraverso l‟incontro delle volontà delle persone componenti, non potendosi trasformare il semplice fatto della convivenza in involontario presupposto per la nascita di vincoli e limiti che entrambe le parti non fossero disposte ad accettare167.

Le principali novità rispetto al disegno di legge sui DICO sarebbero consistite nella costituzione delle unioni solidali, anche tra persone dello stesso sesso, mediante contratto pubblico redatto davanti a notaio o giudice di pace, tramite il quale i due contraenti si sarebbero impegnati in un reciproco aiuto, contribuendo alle necessità legate alla vita comune, il tutto proporzionato ai propri redditi; l‟istituzione di un registro delle unioni civili, tenuto presso il giudice di pace, in cui si sarebbero trascritti i contratti di unione solidale; la possibilità per le parti di scegliere il regime patrimoniale e di inserire nel contratto i contenuti secondo le proprie preferenze; in caso di malattia, con stato di incapacità di intendere o di volere anche temporaneo, ed in mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, la possibilità per la controparte di prendere tutte le decisioni relative allo stato

167

F. BILOTTA, Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile,

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di salute e di carattere sanitario, anche quelle relative alla donazione degli organi; infine, in caso di morte, e sempre in caso di mancata dichiarazione di volontà da parte del de

cuius, la facoltà dell‟altro soggetto di prendere decisioni in

merito al trattamento del corpo ed alle celebrazioni funerarie168.

Venivano invece riproposte, come nel disegno di legge sui DICO, la previsione di diritti ereditari alla morte del convivente, nel caso in cui l‟unione solidale fosse stata registrata da almeno nove anni, nel rispetto delle quote legittime, la previsione di agevolazioni in materia di lavoro, tra cui la possibilità di trasferimento per favorire il mantenimento della comune residenza, e l‟introduzione di garanzie in materia previdenziale e pensionistica.

Il disegno di legge avrebbe consentito, con la conclusione di un semplice contratto, il superamento dell‟ostacolo relativo alla mancata celebrazione del matrimonio, stravolgendo il principio di eguaglianza previsto all‟articolo 3 della Costituzione, il quale impone di equiparare nel trattamento solo situazioni identiche.

Più specificatamente, il disegno di legge, attraverso il

riconoscimento ai coniugi di tutele riservate

dall‟ordinamento alle persone coniugate, non solo avrebbe riconosciuto, ma in sostanza avrebbe promosso le relazioni fondate sulla convivenza, agevolandone la formazione ed assimilandole nel trattamento giuridico alle famiglie fondate

168 Nel disegno di legge sui DICO per gli ultimi due punti era necessaria

un‟apposita designazione dell‟altra parte con atto scritto autografo, o, in caso di impossibilità, un processo verbale alla presenza di tre testimoni.

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sul matrimonio (uniche formazioni sociali che lo Stato, in base all‟articolo 31 della Costituzione, è impegnato a sostenere, favorendone la costituzione e l‟adempimento dei compiti)169.

Rispetto alla scelta normativa dei DICO, che faceva derivare conseguenze giuridiche dalla sola constatazione della convivenza anagrafica, questa nuova proposta aveva il merito di dare risalto all‟incontro della volontà delle parti, cioè alla concorde scelta di dar vita ad una realtà giuridicamente rilevante. Aveva, tuttavia, il demerito di strutturare tale realtà giuridica come confusa imitazione del

matrimonio, eliminando alcune caratteristiche di

quest‟ultimo e semplificando costituzione, vita e scioglimento del rapporto170.

Anche questo progetto è tuttavia naufragato, a causa del protrarsi dei lavori, e per la concomitante caduta della XV legislatura.

Il disegno di legge CUS non è quindi mai stato approvato dalla Commissione giustizia, e non è mai stato sottoposto al voto dell‟aula del Senato.