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I parametri di liquidazione e la loro applicazione da parte dei tribunal

I criteri di liquidazione del danno

2.5 I parametri di liquidazione e la loro applicazione da parte dei tribunal

Per quanto riguarda i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto, la giurisprudenza, almeno fino all‟evoluzione degli ultimi anni, era ben distante dall‟adottare criteri quantomeno simili.

In linea di principio, i giudici sono concordi nell‟affermare che il danno in questione vada liquidato secondo una serie di parametri costanti:

1) l‟età del defunto, sul presupposto che quanto più è avanzata, tanto meno intenso sarà il dolore causato dalla perdita; è infatti ragionevole presumere che il danno sia inversamente proporzionale all‟età della vittima, in

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considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;

2) l‟età ed il sesso del superstite che richiede il risarcimento, sul presupposto che secondo l‟id quod

plerumque accidit, persone mature e di sesso maschile

fanno fronte alle emozioni con maggiore compostezza e forza rispetto a donne e bambini. Il danno è tanto maggiore quanto minore è l‟età del congiunto superstite; tale danno è infatti destinato a protrarsi per un tempo maggiore, soprattutto nel caso di minori di età, la cui perdita di un familiare può pregiudicare lo sviluppo psico-fisico;

3) il rapporto di parentela tra la vittima ed il superstite avente diritto al risarcimento, in quanto più stretto è il vincolo, maggiore è il dolore causato dalla morte (il convivente che rivendica il diritto al risarcimento deve provare di aver avuto una relazione stabile e duratura con il defunto);

4) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, sul presupposto che la sofferenza è maggiore in caso di assidua e prolungata frequentazione tra vittima e superstite, tenendo anche conto dell‟inevitabile mutamento delle condizioni e dello stile di vita del superstite;

5) la composizione del nucleo familiare, in quanto sull‟entità del risarcimento incide la presenza di altri conviventi o familiari non conviventi: infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il

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superstite rimane solo, privo di quella assistenza morale e materiale necessaria per il superamento del lutto, e che per contro accresce la sofferenza in caso di solitudine; 6) le modalità di commissione dell’illecito, in quanto più

queste sono efferate, angosciose ed atroci, più acuto sarà il dolore provato dai familiari della vittima.

È divenuta ormai pacifica l‟affermazione secondo cui il giudice di merito, nel quantificare il danno in esame, “deve

tener conto delle effettive sofferenze patite dall’offeso, nella gravità dell’illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, tra i quali assume rilevanza primaria il patema d’animo, ovvero l’entità oggettiva della sofferenza morale, e deve rispettare l’esigenza di una razionale correlazione tra l’entità oggettiva del danno e l’equivalente pecuniario di esso, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto, evitando che la liquidazione del danno morale si riduca ad una somma meramente simbolica”90.

Si è inoltre sviluppata la prassi, analizzata nei paragrafi precedenti, da parte dei vari tribunali, di adottare delle “tabelle” contenenti i valori medi adottati dal medesimo ufficio giudiziario per i casi simili, al fine di rendere insindacabile la congruità della liquidazione del danno non patrimoniale alle circostanze del caso concreto. Tale danno viene liquidato in forza delle tabelle utilizzate dai diversi tribunali italiani, in applicazione della valutazione equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 cc.

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Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, n. 11007 del 14 luglio 2003, voce Danni

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Passando ad un‟analisi concreta, si nota come, nel trattamento del risarcimento da parte dei vari uffici giudiziari, sussistano evidenti disparità91:

Tribunale Risarcimento del

danno non

patrimoniale per la morte del coniuge non separato Risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di un figlio convivente

Agrigento fino a 330.435 fino a 330.435

Ancona da 106.376 a 212.752 da 106.376 a 212.752 Bologna da 80.000 a 150.000 da 50.000 a 200.000 Firenze da 100.000 a 200.000 da 60.000 a 250.000 Torino 99.649 99.649 Venezia da 51.667 a 168.999 da 33.369 a 125.939 Vicenza da 50.396 a 170.089 da 31.498 a 125.992 91

M. ROSSETTI, Guida pratica per il calcolo di danni, interessi e rivalutazione, Ipsoa, 2009, pag. 118.

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Dai dati sopra indicati92, relativi al 2008, emerge un‟anarchia nel trattamento del risarcimento del danno. Si passa infatti da uffici giudiziari che danno maggiore o minore peso alla morte del figlio rispetto a quella della moglie, ad una netta disparità di trattamento in termini economici, testimoniata dalla differenza tra il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di un figlio convivente del tribunale di Vicenza (31.498 euro), rispetto a quello del tribunale di Agrigento (che può arrivare fino a 330.435 euro). Questo diverso trattamento da parte dei diversi uffici giudiziari nei determinati ambiti territoriali non ha fatto altro che aumentare la confusione intorno ai criteri di liquidazione da adottare.

L'esigenza, generalmente avvertita, di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice, è una delle necessità per le quali si avviò la riflessione che giunse alla creazione di un sistema tabellare per la valutazione del danno biologico, affrontata nei paragrafi precedenti.

Nonostante le varie Corti ed i vari tribunali non siano riusciti a giungere ad un criterio omogeneo, gli sforzi compiuti negli ultimissimi anni sono comunque apprezzabili, e ritengo che, con un minimo di buon senso, soprattutto da parte di quegli uffici giudiziari che non si sono uniformati ai criteri indicati dalla Corte di Cassazione, una soluzione in grado di non scontentare tutte le parti in causa sia possibile.

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Incontro di studio sul tema “L'illecito civile e la famiglia”, CSM, Roma, 10-12 ottobre 2011.

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CAPITOLO III

La disciplina della convivenza in Europa e la