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I principi costituzionali di riferimento

La disciplina della convivenza in Europa e la situazione italiana

3.6 I principi costituzionali di riferimento

Diversi sono i principi costituzionali che fanno da scenario al tema delle coppie di fatto.

Tra questi, in primo luogo, vi è il principio personalista, sancito dall‟articolo 2 (“la Repubblica riconosce e garantisce

i diritti inviolabili dell’uomo”), secondo il quale la persona

umana, ed i diritti che le sono propri, è ritenuta precedente rispetto ad ogni forma di organizzazione sociale: priorità da intendersi non storicamente, ma nel senso che i diritti previsti in favore della persona non possono che essere “riconosciuti” e non “attribuiti”.

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In altri termini, la persona è il fine, mentre lo Stato è un semplice mezzo diretto alla sua realizzazione138.

Al fianco del principio personalista deve essere richiamato il principio di tutela delle formazioni sociali, anch‟esso sancito dall‟articolo 2, disposizione che riconosce queste forme di organizzazione sociale indipendentemente dallo scopo che esse si prefiggono.

L‟idea secondo la quale anche la famiglia di fatto rientra tra le formazioni sociali previste dalla Costituzione può essere condivisa; essa, tuttavia, non comporta che la famiglia naturale sia giuridicamente equiparata alla famiglia legittima, ma, piuttosto, significa che l‟ordinamento deve tutelare l‟interesse essenziale della persona a realizzarsi nella famiglia, quale prima forma di convivenza umana, e cioè quale società naturale139.

La norma in questione infatti, se considerata come norma in bianco e non semplicemente come norma riassuntiva di altre, è in grado di assicurare in via immediata tutela giuridica a tutte quelle forme associative che si sviluppano nella realtà sociale in vista dello svolgimento della personalità dei singoli140.

Insieme a questi due principi, sempre nella prima parte della Costituzione, troviamo quello espresso dall‟articolo 3, il quale, stabilendo la pari dignità sociale di ogni individuo e

138

E. ROSSI – N. PIGNATELLI, La tutela costituzionale delle forme di

convivenza familiare diverse dalla famiglia, in S. PANIZZA – R. ROMBOLI, L’attuazione della Costituzione, III edizione, Pisa, 2006, pag. 206-207.

139 G. FERRANDO, Convivere senza matrimonio: rapporti personali e

patrimoniali nella famiglia di fatto, in Fam. e dir., 1998, pag. 185.

140

G. OBERTO, I diritti dei conviventi - Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, Padova, 2012, pag. 10.

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l‟eguaglianza di fronte alla legge, esprime la necessità del rispetto e della tutela della “diversità”.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte

costituzionale, il principio di uguaglianza non deve essere riferito solo al rapporto tra persone, ma deve governare anche la disciplina giuridica delle formazioni sociali e degli enti territoriali.

In base a queste due disposizioni, determinati diritti e garanzie possono essere estesi anche ai conviventi, in quanto individui che compongono la coppia, facendo appunto perno su queste norme, le quali impongono la tutela del singolo nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità, con eliminazione di tutti gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo, ed il divieto di discriminazione in base, tra l‟altro, al sesso o all‟orientamento sessuale141.

Accanto ai principi costituzionali fondamentali appartenenti al cosiddetto “zoccolo duro” della Costituzione, passando a quelli più puntualmente dedicati alla tematica che ci interessa, va posta specifica attenzione all‟articolo 29, comma 1, in base al quale “la Repubblica riconosce i diritti

della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.

Tale espressione richiede alcune puntualizzazioni.

Innanzitutto, la preminenza espressa nei confronti della famiglia fondata sul matrimonio determina un favor nei confronti di quest‟ultima. A questa scelta legislativa si

141 L‟articolo 2 ricomprende anche le “convivenze di fatto, purchè caratterizzate da

un grado accertato di stabilità”, cfr. ad esempio nelle Sentenze Corte Cost. 23 giugno 1994 n. 281, in Giur. Cost., pag. 2484, e Corte Cost. 26 giugno 1997, n. 203, in Giur. Cost., pag. 1942.

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accompagnano effetti anche di ordine patrimoniale, che pongono le coppie di fatto in una posizione di inferiorità rispetto alle coppie legate dal vincolo matrimoniale.

Va in primo luogo ricordato che il termine “società naturale” non deve essere riferito, secondo quanto si deduce dai lavori preparatori, ad un preteso richiamo al giusnaturalismo, quanto invece ad una necessaria precedenza dell‟istituto familiare rispetto al diritto dello Stato, sebbene alcune interpretazioni assai riduttive da parte di esponenti cattolici vi hanno visto addirittura l‟impossibilità del legislatore ad intervenire sul tema delle convivenze142.

L‟aspetto meritevole di considerazione è il significato da attribuire all‟espressione “fondata sul matrimonio”. Tale formula non contiene una definizione di cosa sia il matrimonio, né quindi della natura dei soggetti che lo possono contrarre: essa opera un rinvio per presupposizione alle norme disciplinanti l‟istituto matrimoniale contenute in atti normativi non di rango costituzionale.

Esiste un contrasto in dottrina circa l‟interpretazione da attribuire alla lettura dell‟articolo 29 comma 1della Costituzione, tra coloro che, in un‟ottica giusnaturalista, ravvisano nella norma un mero riconoscimento a livello legislativo della società naturale basata sulla famiglia matrimoniale e chi, invece, attribuendo alla disposizione una funzione costitutiva, vede nella famiglia “una formazione

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frutto di aggregazione all‟interno della società, operante in

quanto riconosciuta dall‟ordinamento”143

.

Il superamento della concezione tradizionale permette oggi di individuare in tale norma un favor del Costituente nei confronti della famiglia legittima, ma ciò non comporta necessariamente la previsione di un trattamento meno vantaggioso per la famiglia non fondata sul matrimonio, la cui tutela trova anzi un fondamento nella stessa Costituzione, al sopraccitato articolo 2, dove si intende garantire i diritti inviolabili dell‟uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Come si può ben notare, la mancanza di un‟interpretazione univoca e trasparente dei principi costituzionali ha dato vita ad una serie di equivoci, che sono alla base della situazione confusionaria che attanaglia la problematica delle coppie di fatto.