• Non ci sono risultati.

La portata innovativa delle tabelle del tribunale di Milano del

I criteri di liquidazione del danno

2.3 La portata innovativa delle tabelle del tribunale di Milano del

La portata innovativa delle tabelle adottate dal tribunale di Milano nel 2009, primo ufficio giudiziario ad uniformarsi alle sentenze delle Sezioni Unite dell‟11 novembre del 2008, è stata enorme, dal momento che ha ispirato, negli anni immediatamente successivi, gli altri tribunali ad adattarvisi. La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale è infatti diventata, a partire dal 2009, la regola seguita dalla maggior

48

parte dei tribunali italiani, al fine di conformare su tutto il territorio nazionale i valori di risarcimento.

Ecco dunque che, nei mesi successivi al terremoto provocato dalle Sezioni Unite, si è assistito ad una riorganizzazione dell'intero sistema di risarcimento da parte dei diversi tribunali, con l'adozione di nuove tabelle.

A due anni di distanza, nel 2011, sono entrate in vigore le nuove tabelle dei tribunali di Roma e Milano.

Pur aggiornato nei valori, in seguito all'adeguamento Istat, rimane confermato il modello di liquidazione varato dopo le sentenze c.d. di San Martino, che hanno riaffermato l'unicità del danno non patrimoniale ex articolo 2059 cc, negando rilevanza autonoma alle varie categorie di danno quali il danno morale, quello biologico e quello esistenziale, adesso relegati a categorie meramente descrittive.

Vi sono tuttavia degli interventi giudiziali e legislativi che smentiscono le sentenze di San Martino e l‟affermazione in esse contenuta dell‟unitarietà del danno non patrimoniale. A poca distanza di tempo dalla decisione n. 26972/2008, infatti, si registra un importante intervento legislativo che, seppur in una materia del tutto peculiare ed intervenendo in un settore speciale, rivela un ragionamento in evidente contrasto con quello della Suprema Corte.

Nel dPR n. 37 del 3 marzo 2009 (“Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all‟estero, nei conflitti e nelle basi militari, a norma dell‟articolo 2, commi 78 e 79,

49

delle legge 24 dicembre 2007, n. 244”74), infatti, le voci di danno sono nuovamente presentate come autonome, e non in senso meramente descrittivo.

Tale decreto sancisce che il danno biologico è diverso da quello morale, così che quest‟ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni (Decreto legislativo n. 209 del 2005).

All‟articolo 5 del decreto sono infatti individuati i criteri e le modalità di accertamento della percentuale di invalidità permanente (comma 1 lettera a), del danno biologico (comma 1 lettera b), del danno morale (comma 1 lettera c), ed infine della percentuale di invalidità complessiva (comma 1 lettera d).

La lettera c dell‟articolo 5 comma 1 indica espressamente che la determinazione del danno morale sia effettuata “caso

per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione della dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso”.

Si nota come la modalità di determinazione del danno morale è prevista e quantificata in misura percentuale rispetto al danno biologico, secondo un iter ampiamente diffuso nella fase antecedente le decisioni della Cassazione del 2008. Tale normativa, nonostante sia inerente al riconoscimento di particolari infermità di cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all‟estero, e riguardi quindi

74 Tale intervento si colloca tra gli interventi normativi che, a partire dagli anni 90,

si pongono a tutela di categorie determinate di soggetti in occasione di eventi idonei a cagionare fenomeni di varia entità, dalla grave invalidità fino al decesso degli individui considerati.

50

una materia specifica, afferma che il danno morale non è per nulla espunto dall‟architettura della responsabilità civile e che neanche può ritenersi interamente assorbito in quello biologico cd. omnicomprensivo.

L‟articolo 5 della citata normativa introduce i “Criteri per la

determinazione dell’invalidità permanente”.

Analizzando tale articolo, balza subito all‟occhio un ragionamento in evidente contrasto con quello fatto dalla Cassazione.

Afferma, infatti, l‟articolo 5 del DPR 37/2009 che “per

l’accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale di invalidità permanente (IP) , riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso approvate, in conformità all’articolo 3 comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 407, con il DM 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, ed il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915; b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138 comma 1 e 139 comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209; c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento e dello stato d’animo, oltre che della lesione della dignità della persona, connessi ed in rapporto

51

all’evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico; d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del 100%, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP – DB).”75.

L‟articolo 5 sopra indicato introduce criteri legali per la determinazione dell‟invalidità permanente, prevedendo espressamente che debbano essere risarciti in via cumulativa danno biologico e danno morale.

È perciò pacifico notare come l‟articolo 5 comma 1 del DPR n. 37 attribuisce uno specifico rilievo alla netta differenziazione tra la voce di danno biologico e quella di danno morale, le quali restano distinte.

Si nota come il danno morale dovrebbe essere calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto dell‟entità della sofferenza e del turbamento dello stato d‟animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all‟evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

È importante vedere come il legislatore colleghi il danno biologico menzionato nell‟articolo 5 del decreto sopra indicato, a quello di cui al Codice delle assicurazioni

52

(Decreto legislativo n. 209 del 2005). Questo è importante perché non si tiene conto di quanto affermato dalla Cassazione nel 2008, ma si salta direttamente alla normativa precedente contenuta nel Codice delle assicurazioni.

Risulta perciò pacifico il fatto che il legislatore introduce un sistema risarcitorio del danno biologico compatto ed omologato, come disegnato agli articoli 138 e 139 del Decreto legislativo 209/2005.

Un altro punto di importanza capitale è quello per cui nella determinazione del danno morale si deve tener conto della “lesione della dignità della persona”. Il legislatore richiama perciò la giurisprudenza che ha dichiarato l‟autonomia ontologica del danno morale.

Infine, una considerazione balza subito all‟occhio dal testo dell‟articolo 5: la chiarezza del legislatore, tramite il ricorso alle formule matematiche; infatti, l‟invalidità complessiva è uguale a “DB + DM”, ovvero danno biologico che si somma al danno morale.

Questo ricorso alle formule matematiche ed alle sigle per individuare i danni ed il loro rapporto, scongiura il rischio di un‟interpretazione personale e di una valutazione del danno diretta a soddisfare i propri interessi.

Il DPR sopra citato era stato preceduto dalla sentenza della Cassazione civile, sezione III, del 28 novembre 2008, n. 28407, la quale aveva anch‟essa ribadito che il danno morale gode di propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico, così come la Cassazione civile, sezione III, 12 dicembre 2008, n. 29191, la quale affermava ulteriormente

53

che il danno morale è dotato di propria autonomia rispetto alla lesione del diritto alla salute; infine, un‟ultima e più recente smentita, è quella della Cassazione civile, sezione III, n. 11701 del 20 maggio 2009, la quale afferma che, all‟indomani delle sentenze delle Sezioni Unite 26972/2008,

nella fase risarcitoria “resta fermo il divieto

dell’automatismo per la liquidazione delle micropermanenti e dei danni morali consequenziali che restano estranei alla definizione complessa del danno biologico, che vincola anche i giudici tenuti ad applicarla per tutte le sue componenti a prova scientifica e personalizzanti”76.

Il minimo comun denominatore di tutte queste smentite è evidente, ossia la persistenza del cumulo risarcitorio tra danno biologico e danno morale, con il ritorno alla liquidazione percentuale (il danno morale è infatti calcolato in misura percentuale rispetto al danno biologico).

Nonostante la portata delle sentenze di San Martino, perciò, la tendenza introdotta dal dPR n. 37 del 2009, di proporre una visione delle voci di danno autonome e non in senso meramente descrittivo, è stata seguita anche da una buona parte della giurisprudenza.

Sempre nel 2009 poi, anche il dPR 30 ottobre 2009, n. 181, ha riproposto distinte categorie di danno ai fini

dell‟individuazione del risarcimento, nell‟ambito

dell‟approvazione del Regolamento recante i criteri medico-

legali per l‟accertamento e la determinazione

dell‟individualità e del danno biologico e morale a carico

54

delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a

norma dell‟articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 20677

.

Da a

A favore di ciascun genitore per morte di un figlio

154.350 euro

308.700 euro A favore del figlio per morte di un

genitore

154.350 euro

308.700 euro A favore del coniuge (non separato) o

del convivente sopravvissuto

154.350 euro

308.700 euro A favore del fratello per morte di un

fratello

22.340 euro

134.040 euro A favore del nonno per morte di un

nipote

22.340 euro

134.040 euro

Il metodo appena indicato78 è il più seguito in Italia, con il tribunale di Milano che si conferma il “faro” con ben 99 sedi giudiziarie che adottano le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale su un campione di 116 tribunali contattati, di cui sei sezioni distaccate, al maggio 201179. In termini percentuali, su un totale di 167 tribunali italiani, il 60% delle strutture giudiziarie adotta i criteri milanesi80. La via dell‟unitarietà pare tuttavia essere seguita solo in parte dalle nuove tabelle: altre sedi hanno infatti preferito adottare

77 Guida al diritto, 2010, n. 6, 16-20.

78 “Nuove tabelle 2011 per la liquidazione del danno non patrimoniale” - “Criteri

orientativi di liquidazione del danno non patrimoniale Tribunale Milano 2011”,

pag. 3, Milano, 14 aprile 2011, in

http://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=435&daabstract=275 .

79 A. CORRADO – C. DE PASCALE, “Valanga milanese nell’adozione dei

prospetti, ma Roma approva un restyling sulla sofferenza”, in Guida al diritto,

2011, n.4 , pag. 5-6.

55

tabelle proprie, non uniformandosi al criterio proposto da quelle milanesi.

Vi sono inoltre delle situazioni particolari, quali quelle di Genova e Reggio Calabria, dove i tribunali), pur applicando i valori milanesi, preferiscono non adottare l'ultima versione, cioè le tabelle aggiornate al 2011 ed elaborate alla luce delle cd. sentenze di San Martino della Corte di Cassazione, ma quelle risalenti al 2008, naturalmente aggiornate secondo gli indici Istat, non condividendo l'inclusione nel punto del danno morale, scelta attuata dal tribunale di Milano a partire dalle tabelle del 2009 e del 2011.

2.4 Il contrasto tra tribunale di Milano e tribunale di