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La disciplina delle unioni civili in Italia

La disciplina della convivenza in Europa e la situazione italiana

3.10 La disciplina delle unioni civili in Italia

Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza tra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all‟istituto giuridico del matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali

169 S.M. CARBONE – I. QUEIROLO, Diritto di famiglia e Unione Europea, cit.,

pag. 71.

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S.M. CARBONE – I. QUEIROLO, Diritto di famiglia e Unione Europea, cit., pag. 76.

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gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle quali abbiano riconosciuto uno status giuridico. Le unioni civili possono riguardare sia coppie di diverso sesso che coppie del medesimo.

Il diritto, come ampiamente visto, non è rimasto insensibile all‟evoluzione dei costumi, ed esiste oggi un gran numero di provvedimenti che disciplinano le nuove unioni.

La rilevanza statistica delle unioni civili e l‟ampio dibattito sulla parità dei diritti tra eterosessuali ed omosessuali ha fatto sì che numerosi Paesi si siano dotati, come visto, di una legislazione finalizzata a riconoscere e assicurare diritti ai componenti dell‟unione.

Una recente novità è costituita dal cd. registro delle unioni

civili.

La prima grande città a munirsene, dopo l‟esperienza di Empoli nel 1993171 e di Pisa nel 1996172, è stata Milano, che in data 18 settembre 2012, dopo una lunga battaglia in Consiglio comunale, culminata il 27 luglio 2012 con l‟approvazione del progetto, ha finalmente approvato il primo registro delle unioni di fatto.

Si tratta di un primo passo che, nelle intenzioni dell‟amministrazione Pisapia, dovrebbe spronare il Parlamento al fine di legiferare sulla materia, con l‟obiettivo

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Empoli fu il primo comune a dotarsi di un registro, con una delibera del 21 ottobre 1993; tuttavia, il Comitato regionale di controllo bocciò a distanza di nemmeno un mese la delibera comunale. Solo nel 2001 il TAR della Toscana ha accolto il ricorso del comune di Empoli contro la sentenze del Co.Re.Co., dando ufficialmente il via libera a quel registro.

172 Anche Pisa, che aveva seguito l‟esempio di Empoli il 7 giugno 1996, vide la

propria delibera bocciata dal Comitato regionale di controllo della Toscana, con una sentenza del 28 giugno del 1996. Tuttavia, il 7 luglio riuscì a dotarsi di un registro, ed il 20 febbraio 1998 vi fu la prima iscrizione da parte di una coppia eterosessuale.

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di arrivare ad un riconoscimento giuridico delle coppie di fatto.

Nella delibera approvata il termine “unione di fatto” evidenzia la differenza tra le coppie di fatto e la famiglia tradizionale.

L‟obiettivo è quello di “superare situazioni di

discriminazione e favorire l’integrazione delle unioni civili nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio”.

Nella prima giornata 18 coppie di fatto (la maggior parte delle quali eterosessuali) si sono presentate all‟anagrafe del comune. Le prenotazioni già dopo il primo giorno sono più di cento.

L‟iscrizione nel registro delle coppie di fatto può essere richiesta da due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, di qualsiasi nazionalità, residenti, coabitanti anagraficamente nel comune di Milano, ed iscritti sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti ed iscritti sul medesimo stato di famiglia, è necessario rivolgersi prima presso qualsiasi sportello anagrafico per effettuare la variazione. Gli interessati non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, e non devono rientrare in nessun altra forma di unione civile, comunque riconosciuta.

Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati presso l‟Ufficio del registro delle unioni civili dell‟anagrafe. L‟iscrizione nel registro può essere richiesta

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da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell‟annotazione della separazione personale sull‟atto di matrimonio. La cancellazione dal registro avviene in seguito alla cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Milano di uno o entrambi i componenti dell‟unione civile (cancellazione d‟ufficio), e nel caso di cessazione dei rapporti affettivi e/o di reciproca assistenza morale e/o materiale (cancellazione su richiesta di una o di entrambe le parti interessate).

In base al regolamento per il riconoscimento delle unioni civili, il Comune di Milano si impegna a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l‟integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono la casa, la sanità ed i servizi sociali, la formazione, la scuola ed i servizi educativi, le politiche per i giovani, genitori ed anziani. Gli atti dell‟amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale173.

173 Il provvedimento è reperibile nel sito del comune di Milano,

http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONT EXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/Ho%20bisogno%20di/Ho%20bisogno %20di/Registro%20delle%20Unioni%20Civili.

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Nel comune di Milano, chi si iscrive al registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza.

Dopo l‟esperienza di Milano, la seconda grande città italiana a riconoscere ufficialmente le coppie di fatto potrebbe essere Palermo. La proposta è infatti già approdata in giunta e presto passerà in consiglio comunale per la definitiva approvazione174.

Nel capoluogo siciliano l‟unione civile potrebbe divenire presto “una fattispecie di famiglia”, e precisamente “un

insieme di persone legate da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune”, anche dello

stesso sesso.

La funzione di questi registri è quella di certificare pubblicamente una condizione soggettiva, giuridicamente rilevante, ma che non determina la creazione di un nuovo stato giuridico.

Il registro svolge due funzioni: quella probatoria della relazione personale di convivenza, e quella dell‟estensione alle convivenze di tutti i procedimenti, benefici ed opportunità di varia natura riconosciuti alle coppie sposate ed

assimilate, nei limiti delle competenze comunali175.

Oltre ai Comuni, anche alcune Regioni hanno approvato statuti che contengono segnali di apertura per una legge sulle unioni civili, anche omosessuali.

Tra le prime regioni a dotarsi di uno statuto c‟è stata la Calabria, il 6 luglio 2004.

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www.livesicilia.it.

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Pochi giorni dopo, il 19 luglio del 2004, fu la volta della Toscana, la quale espressamente “tutela la valorizzazione

della famiglia fondata sul matrimonio”, e che pone tra le

proprie priorità “il riconoscimento delle altre forme di

convivenza”, rifiutando “ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all’etnia ed all’orientamento sessuale”176.

Anche lo Statuto dell‟Umbria, approvato il 2 settembre 2004177, si è dichiarato favorevole alle unioni civili. La regione riconosce “i diritti della famiglia ed adotta ogni

misura idonea a favorire l’adempimento dei compiti che la Costituzione le affida”, e “tutela altresì forme di convivenza”.

Tutti questi statuti si rifanno alla Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea, che all‟articolo 9 sancisce, tra i diritti fondamentali della persona, il “diritto di

sposarsi e di costituire una famiglia”.

Le previsioni contenute negli Statuti regionali sono state oggetto, da parte del governo della XIV legislatura, di un ricorso di fronte alla Corte costituzionale, nel quale si contestava alcuni profili di illegittimità costituzionale per talune disposizioni in essi contenute. Tuttavia, sia per il ricorso contro l‟Umbria che per quello contro la regione Toscana, la Corte costituzionale ha dato parere negativo, respingendo il ricorso.

176 http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/istituzione/statuto-e-

regole/testo/statuto_nuovo.asp.

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