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Le proposte di legge: il disegno di legge sui cd DICO

La disciplina della convivenza in Europa e la situazione italiana

3.8 Le proposte di legge: il disegno di legge sui cd DICO

Il nostro ordinamento, come ampiamente visto in precedenza, diversamente dalla maggior parte degli ordinamenti degli altri Stati comunitari, non è dotato di una normativa organica a tutela delle coppie stabilmente conviventi, siano esse omosessuali o eterosessuali.

Proprio in questa prospettiva lacunosa, ed al fine di attribuire ai conviventi diritti ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti loro dalla giurisprudenza e da normative episodiche e disorganiche, si collocano i diversi disegni di legge elaborati negli ultimi anni, il più famoso dei quali è senza dubbio quello relativo ai DICO (“Sui diritti e doveri delle persone

stabilmente conviventi”).

Questo disegno di legge, presentato durante la XV Legislatura dal governo di centro-sinistra presieduto da

Romano Prodi146, era finalizzato al riconoscimento

146 Il disegno di legge sui DICO era stato inserito nel programma elettorale del

centro-sinistra; nel corso della redazione di tale programma elettorale di coalizione vi fu un duro scontro all‟interno della stessa coalizione sul tema del riconoscimento da attribuire alle coppie di fatto.

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nell‟ordinamento giuridico italiano di alcuni diritti e doveri derivanti dal rapporto di convivenza.

Il disegno di legge sui DICO dimostrava lo stretto legame esistente tra le proposte di legge e la normativa comunitaria, sottolineando la necessità di elaborare una disciplina organica in materia di convivenza, al fine di realizzare quanto prescritto in ambito comunitario, nonché il primario obiettivo di allinearsi alla tendenza della maggior parte degli altri Paesi europei.

Il richiamo era in particolare all‟articolo 9 della Carta dei

diritti fondamentali dell‟Unione147

che riconosce

espressamente il diritto al matrimonio ed il diritto a formare una famiglia come diritti distinti rispetto ai quali si ritiene che il “nostro ordinamento si ponga in palese contrasto, poiché la funzione della norma è quello di favorire il riconoscimento della pluralità delle forme di convivenza, anche quelle fondate su unioni omosessuali, ed emerge il divieto assoluto di discriminazioni”148.

Inoltre, il provvedimento poneva come obiettivo quello di tutelare i soggetti più deboli nella convivenza, superando così le disparità e le diseguaglianze tra cittadini149.

147 Tale articolo, rubricato “Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia”, afferma

che «il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».

148 S.M. CARBONE – I. QUEIROLO, Diritto di famiglia e Unione Europea,

Torino, 2008, pag. 59.

149

Ciò è quanto prevedeva il Governo nel suo comunicato ufficiale, nel quale specificava che “nel rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione, il disegno di

legge chiarisce e precisa i diritti ed i doveri delle persone, anche dello stesso sesso, che hanno dato vita a convivenze stabili, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e reciproca assistenza”. Così recitava il testo pubblicato sul sito

ufficiale del governo italiano,

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Il disegno di legge sui DICO era diretto ai conviventi, definiti come «due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela»150.

È notevole il rigore nell‟individuazione dei requisiti soggettivi dei conviventi, i quali non sarebbero dovuti essere legati da vincoli di matrimonio non solo tra loro (il che costituisce un‟ovvietà, ed in sostanza una vuota tautologia), ma soprattutto con terzi. Tale previsione avrebbe finito per favorire la convivenza omosessuale, in una sorta di discriminazione “alla rovescia”, in quanto è del tutto evidente che nella maggior parte dei casi, i conviventi omosessuali non saranno legati a terze persone da un precedente matrimonio.

Stupiva perciò questa scelta normativa, che si spiegava con il timore di colpire la famiglia fondata sul matrimonio151. Il disegno di legge era dunque finalizzato al riconoscimento giuridico delle convivenze, le quali sarebbero risultate iscritte nei registri anagrafici di ogni comune, con la conseguente individuazione di taluni diritti e doveri in capo a coloro che ne avessero fatto parte.

Molteplici sarebbero stati i diritti riconosciuti ai conviventi dal progetto di legge: si sarebbe previsto innanzitutto il diritto di accesso del convivente per fini di visita ed

150 Articolo 1 comma 1 del disegno di legge, rubricato “Ambito e modalità di

applicazione”.

151

M. DOGLIETTI – A. FIGONE, Famiglia di fatto e DICO: un’analisi del

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assistenza nel caso di ricovero nelle strutture ospedaliere o di assistenza in caso di malattia152.

L‟articolo 4 non avrebbe tuttavia risolto la questione, in quanto avrebbe demandato alle strutture ospedaliere e di assistenza la disciplina del diritto di accesso del convivente. Il problema tuttavia non sarebbe stato quello della facoltà spettante al convivente, come del resto ad ogni altra persona legata da parentela o amicizia o altro rapporto con il ricoverato, di recarsi a fagli visita o prestargli conforto (accesso in senso lato), quanto la facoltà, in capo al convivente, di poter conferire con il personale medico, al fine di assumere informazioni sulla salute del degente, ovvero concorrere alle scelte terapeutiche ed organizzative153.

Ciascun convivente avrebbe poi potuto designare l‟altro come suo rappresentante, nel caso di malattia che avesse comportato incapacità di intendere e volere, nonché in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi e le modalità di trattamento del corpo, e per le celebrazioni del funerale154.

Come è evidente, la previsione faceva riferimento alla tematica circa il testamento biologico, attualmente privo di riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento.

Si sarebbe riconosciuta infine tutela anche in ambito lavorativo, garantendo tutela nel caso di trasferimenti ed

152 Articolo 4, rubricato “Assistenza per malattia o ricovero”.

153 M. DOGLIETTI – A. FIGONE, Famiglia di fatto e DICO: un’analisi del

progetto governativo, cit., pag. 417.

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assegnazioni di sede dei dipendenti pubblici, al fine di

agevolare il mantenimento della comune residenza155.

Vi sarebbero stati invece altri diritti il cui godimento sarebbe stato subordinato al passaggio di un determinato periodo di tempo.

Si trattava dei diritti in tema di contratto di locazione, per il quale, « in caso di morte di uno dei conviventi, che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni»156.

Ancora, per i diritti di successione, trascorsi nove anni dall‟inizio della convivenza, fatti salvi i diritti dei cosiddetti legittimari (quelli i cui diritti sono comunque intangibili) al convivente sarebbero spettati i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredavano, se di proprietà del defunto o comuni, nonché avrebbe potuto concorrere alla successione dell‟altro convivente157.

Questa previsione era per diversi aspetti oscura ed imprecisa. Il convivente avrebbe infatti partecipato alla successione legittima dell‟altro, purché la convivenza fosse durata da almeno nove anni, un termine eccessivamente ampio, che avrebbe di fatto limitato la chiamata successoria. Il convivente peraltro non sarebbe stato qualificato come erede legittimario, per cui non gli sarebbe stata riservata alcuna

155 Articolo 9, rubricato “Agevolazioni e tutele in materia di lavoro”. 156

Articolo 8 comma 1, rubricato “Successione nel contratto di locazione”.

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quota ereditaria; avrebbe perciò partecipato alla successione solo nel caso in cui il defunto non avesse disposto diversamente nel testamento, con la possibilità di essere totalmente diseredato in favore di altri soggetti.

Infine, nell‟ipotesi in cui uno dei due conviventi non fosse stato in grado di provvedere al proprio mantenimento, avrebbe avuto il diritto agli alimenti, purché la convivenza fosse durata da almeno tre anni158.

Tale obbligo sarebbe stato limitato “per un periodo determinato in relazione alla durata della convivenza”. Al convivente poi non sarebbe stato riconosciuto un diritto al mantenimento (come nella separazione e nel divorzio), bensì solo un credito alimentare, previsto a fronte di una situazione di bisogno. Tale credito inoltre non sarebbe stato sine die come avviene per la disciplina generale di obbligo alimentare.

Questo obbligo sarebbe cessato quando il beneficiario avesse contratto matrimonio o avesse iniziato una nuova convivenza.

Per quanto riguarda il riconoscimento, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si sarebbe dovuta formulare la prova dell‟inizio della convivenza

anteriore a quella della certificazione registrata

all‟anagrafe159

.

Perciò la legge avrebbe avuto effetto retroattivo e i conviventi avrebbero avuto nove mesi per mettersi in regola.

158

Articolo 12, rubricato “Obbligo alimentare”.

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Il disegno di legge, nonostante le cautele che chiaramente emergevano dalla redazione finale del testo, suscitò reazioni contrastanti, scontrandosi con la sentita opposizione del fronte cattolico. Il percorso del disegno di legge fu infatti caratterizzato da aspre polemiche, sia in ambito politico (da parte dell'opposizione di governo e anche all'interno dell‟allora maggioranza, da parte dei partiti più radicali), sia in alcuni settori della società italiana.

Le critiche espresse nel dibattito erano legate soprattutto al netto rifiuto da parte della Chiesa cattolica, che vedeva nei DICO un attacco all'istituto della famiglia, con gli stessi diritti che si sarebbero potuti ottenere, senza attese e senza una legge apposita, attraverso il diritto privato ed il codice civile160.

Inoltre, la Chiesa vedeva nei DICO il primo passo verso il matrimonio omosessuale.

Sul versante opposto invece, si riscontrava l‟insoddisfazione legata all'eccessiva "prudenza" del testo, soprattutto in riferimento ai diritti concessi.

Questo scontro, unito alla caduta del Governo durante i lavori, portò alla mancata attuazione del progetto.

Nonostante il disegno di legge sui DICO non sia andato in porto, l‟iniziativa del Governo ed il dibattito che ne scaturì fu indice del fatto che l‟esigenza di tutelare queste unioni di fatto era sempre più pressante. Lo scopo era quello di dare un

160 Particolarmente dura fu la polemica per le affermazioni del presidente CEI e

Arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco, il quale in un qualche modo aveva equiparato il no ai DICO al no alla pedofilia. Articolo tratto dal sito on-line de “La Repubblica” del 31 marzo 2007, in

http://www.repubblica.it/2007/03/sezioni/politica/coppie-di-fatto-7/parla- bagnasco/parla-bagnasco.html.

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qualche tipo di riconoscimento alle coppie di fatto, ed evitare circostanze che avrebbero potuto dar luogo a situazioni di sfavore per quello dei conviventi che, nel corso del mènage o al momento della rottura del rapporto, si fosse trovato in condizioni personali o economiche tali da renderlo parte debole del rapporto161.

3.9 Il disegno di legge sui cd. contratti di unione